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Lo schema del ricorso

Amedeo

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Lo schema del ricorso
« il: 05 Luglio 2010, 21:34:22 »
Ho cercato in giro per verificare se ci fosse un formulario per la tipologia di ricorso in questione e devo dire di non aver trovato nulla.   Forse è un tipo di ricorso poco utilizzato.   Aspetto quelache giorno per vedere se qualcuno riesce a trovare qualcosa, poi utilizzerò uno dei miei tipici schemi.

a) Intestazione;
b) ricorrenti (voglo inserire anche il coniuge italiano;
c) premesse (si riportano i dati principali della storia);
d) tesi da sostenere in ordine di rilevanza.
Amedeo

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nightwatch76

Re: Lo schema del ricorso
« Risposta #1 il: 06 Luglio 2010, 10:29:29 »
Ecco uno schema :

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

(presso il Ministero dell’Interno)

(ai sensi degli articoli 8 e seguenti D.P.R. 24.11.1971, n. 1199)

del Sig. Giuseppe Dini,                                                           in proprio e nella sua qualità di coordinatore di gruppo delle guardie giurate WWF Marche, elettivamente domiciliato in                   presso lo studio dell’avv.                   che, unitamente e disgiuntamente all’avv.                             lo rappresenta e difende come da mandato in calce al presente ricorso,

contro

la Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del Presidente p.t., con sede in Pesaro, Viale Gramsci, 4,

PER L’ANNULLAMENTO

previa sospensione,

- della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88/2005, del 24 ottobre 2005, affissa all’Albo Pretorio della Provincia dal 7 al 21/11/2005, recante “approvazione Regolamento per il coordinamento delle attività di vigilanza volontaria venatoria, ittica ed ecologica”;

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito al ricorrente.

* * * *

FATTO e DIRITTO

Il Consiglio provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino, con deliberazione n. 88/2005 del 24 ottobre 2005, affissa all'albo pretorio della Provincia dal 7 novembre 2005 per quindici giorni consecutivi, ha approvato il regolamento per il coordinamento delle attività di vigilanza volontaria venatoria, ittica ed ecologica.

Esso è stato specificamente adottato con riferimento alla L.R. n.29/1992 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", all'art. 27 della legge n.157/1992 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", agli artt. 36-37-38 della L.R. n.7/1995 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e all’art. 30 della L.R. n.11/2003 “Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne”.

Il regolamento, non in tutto aderente al contenuto e allo spirito delle norme richiamate, viene ad incidere sull'autonomia delle associazioni private riconosciute dal Ministero dell'ambiente e del territorio e che per statuto hanno per finalità anche la cura della vigilanza delle attività connesse all'ittica, all'esercizio venatorio, all'ambiente e alla zoofilia.

Conseguentemente le norme regolamentari vengono, altresì, ad incidere sulla posizione giuridica degli appartenenti ai corpi costituti dalle associazioni per il raggiungimento dell’accennata finalità.

Il ricorrente svolge funzioni di coordinatore del Gruppo delle guardie giurate dell’Associazione WWF, che fanno opera di vigilanza nell'ambito territoriale delle Marche, compresa la Provincia di Pesaro e Urbino. Lo stato giuridico delle guardie è disciplinato da apposito regolamento nazionale dell'Associazione. Il personale volontario, munito di distintivo autorizzato dal Prefetto recante il numero di matricola della guardia, comunica con la Questura fornendole l'ordine di servizio e provvede agli incombenti nel rispetto della normativa in materia di vigilanza privata.

Le guardie volontarie disponibili sul territorio si distinguono, secondo la qualifica loro attribuita, in guardie venatorie e guardie ittiche, le cui nomine sono approvate dalla Provincia e rispetto alle quali la Provincia ha competenza di coordinamento, e in guardie zoofile ed ecologiche che costituiscono guardie particolari giurate, il cui decreto di nomina viene approvato dal Prefetto; l’art. 163 del d.lgs n.122/1998 non attribuisce né il coordinamento né la gestione.

La legge statale (n. 157/1992, art. 27) e le leggi regionali (n.11/2003 sull'ittica) e (n.7/1995 sull’esercizio venatorio) affidano alla Provincia il compito di coordinare le attività in parola e prevedono la stipula con associazioni riconosciute di convenzioni per la vigilanza nelle indicate materie.

Orbene, alcune delle norme contenute nel regolamento come sopra approvato si appalesano direttamente e immediatamente lesive per gli appartenenti al Gruppo delle guardie coordinato dal ricorrente, risultando viziate per incompetenza dell'organo deliberante, per violazione della legge e per eccesso di potere sotto vari profili.

In particolare, è da censurare il disposto dei seguenti articoli:

Art. 1: Alla Provincia sono riconosciute (comma 2) funzioni di coordinamento delle attività svolte sul proprio territorio dalle Guardie volontarie venatorie, ittiche ed ecologiche.

Per quanto concerne l'ecologia, si osserva che la Regione (legge n.29/92, art.6) ha attribuito alle province le relative funzioni, con esclusione di quelle di coordinamento dell’attività di vigilanza volontaria, che, pertanto, restano alla Regione stessa riservate.

In ogni caso, il coordinamento può riguardare solo l'attività delle guardie, con esclusione, però, di quel che concerne la loro gestione, che fa capo alle associazioni alle quali esse appartengono.

Per tale considerazione, si presenta viziato il disposto di cui al comma 3 che demanda genericamente alla Giunta provinciale il compito di stabilire con propri atti l’ulteriore dettagliata regolazione in ordine alle modalità operative, organizzative e applicative di cui al regolamento, nonché a quanto da questo non meglio specificato in ordine all’organizzazione, alla gestione e al coordinamento del servizio di vigilanza volontaria.

Con tale disposizione il regolamento fuoriesce dal contesto delle competenze che l'art. 27 comma 8 della legge n. 157 del 1992 segnatamente attribuisce alle province in materia di coordinamento dell'attività delle guardie volontarie delle associazioni, interferendo nell’autonomia delle medesime, alle quali viene, in sostanza, sottratta la libertà di scelta e di iniziativa non solo nella gestione del servizio, ma anche nella gestione del personale addetto alla vigilanza, essendo il tutto sottoposto a determinazioni della Giunta provinciale.

In ogni caso la norma regolamentare, per quanto riguarda la vigilanza ecologica, risulta in contrasto con la citata normativa regionale.

Art. 2: Le norme si appalesano viziate laddove prevedono una funzione di coordinamento, da parte di organi provinciali, con proprie direttive e disposizioni, dei gruppi delle guardie volontarie ecologiche, in quanto non sono conformi alla legislazione regionale (art. 6 L.R. n. 29/92). Le modalità di coordinamento in materia potranno eventualmente essere concordate in sede di stipula della convenzione con le associazioni interessate, cui spettano le libera scelta e l'organizzazione del personale.

Si presenta, quindi, illegittima anche la norma (comma 4) che assegna al Comandante del Corpo di polizia provinciale e ad altri uffici provinciali la gestione tecnico operativa delle guardie volontarie ecologiche, sottraendola alle associazioni e agli organi regionali (gruppi) e provinciali (nuclei) ad esse appartenenti.

La redazione dei programmi per lo svolgimento delle attività delle guardie volontarie di cui al comma 5 deve, poi, essere effettuata nel rispetto della normativa regionale (art.6 L.R. n. 29/92), che pone alle dipendenze delle associazioni i gruppi delle guardie ecologiche.

Per le esposte doglianze, anche la norma (comma 6), -che attribuisce alla Giunta provinciale di "dettagliare" ulteriormente le modalità operative e i criteri organizzativi- si appalesa illegittima, non essendo consentito alla Provincia disporre sulla scelta e la gestione del personale volontario, compito questo dell'associazione dalla quale il personale dipende.

Art. 3. Prevede la nomina di un rappresentante con funzione di referente. La disposizione è incongrua, atteso che le associazioni hanno già i loro rappresentanti in sede regionale (coordinatore di gruppo) e in sede provinciale (coordinatore di nucleo) i cui compiti trovano disciplina nelle convenzioni stipulate tra le parti (associazione e provincia).

D’altro canto, come già è stato osservato, gli organi provinciali non possono imporre con proprie direttive e disposizioni le modalità operative delle guardie volontarie ecologiche, spettando agli organi delle associazioni la scelta delle modalità organizzative dei servizi sulla base delle convenzioni stipulate.

Si rilevano, perciò, inammissibili le norme che attribuiscono al Comandante del Corpo di polizia provinciale compiti, di coordinamento e di gestione tecnico-operativa delle guardie ecologiche, che spettano alle associazioni e per esse ai titolari dei gruppi regionali e dei nuclei provinciali, che hanno la responsabilità dei servizi e della loro programmazione e attuazione.

Art. 4. Alla Provincia è attribuito in modo esclusivo il compito del reclutamento delle guardie volontarie.

Con ciò viene sottratta alle associazioni private la facoltà di provvedere alla provvista del personale occorrente per i servizi di vigilanza, come in atto avviene, mediante impiego dei soci attivi muniti di attestati di frequenza a corsi specifici.

Non é dato comprendere, poi, come l'esclusiva forma di reclutamento possa conciliarsi con la previsione di convenzioni con associazioni private, che mettano a disposizione il proprio apparato, compreso il personale dipendente.

La norma si presenta, perciò, illogica e incongrua.

Art. 5. Viene istituito il Registro delle guardie volontarie e subordinato lo svolgimento della vigilanza alla iscrizione allo stesso. La prescrizione contrasta con le disposizioni che regolano la stipulazione di convenzioni tra associazioni e Provincia, in quanto alle associazioni, che sono responsabili del servizio, spetta la scelta del personale in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

Art. 6. Sono riservati esclusivamente agli organi provinciali gli adempimenti burocratici per l'acquisizione della qualifica di guardia ecologica volontaria, in sostituzione dei diretti interessati e delle associazioni.

In atto, l'Associazione WWF Italia ONLUS cura tali adempimenti tramite i dipendenti coordinatori su documentata richiesta degli aspiranti senza oneri fiscali, ai sensi dell'art. 17 del d. lgsvo 4.12.1997 n.460 (che stabilisce l’esenzione dall’imposta di bollo per “ atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS)”).

In sostanza, la Provincia si assume un onere, che esula dalle sue funzioni, essendo la domanda e la relativa istruttoria a cura dell’associazione o a carico del privato interessato.

Art. 8. Il rinnovo di nomina viene subordinato al possesso del requisito della partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia, requisito questo non previsto dal TULPS, all'art. 138 del r.d. n. 773 del 1931.

Va notato che ammettere, ai fini del rinnovo, solo la partecipazione a corsi provinciali è riduttivo e ingiustificato sussistendo accanto a quelli provinciali, corsi alternativi, egualmente validi, organizzati da altri enti pubblici o da associazioni private, come la stessa associazione da cui la guardia dipende.

Comunque, la competenza per il rinnovo della nomina spetta agli organi provinciali solo per le guardie volontarie venatorie ed ittiche, e non per il rinnovo del titolo per le guardie zoofile ed ecologiche, di spettanza del Prefetto.

Art. 10. La previsione dell'obbligo, per le guardie volontarie, all'osservanza delle direttive e delle disposizioni impartite, direttamente o tramite il referente, dal Comandante della Polizia provinciale contrasta con la posizione delle guardie volontarie che sono dipendenti dell'associazione e quindi sono tenute agli adempimenti da questa disposti e nei confronti della quale rispondono del loro operato.

Circa poi l'imposizione dell'obbligo di immediato inoltro al Comandante della Polizia provinciale dei verbali redatti nell'esercizio delle loro funzioni, occorre rilevare che le guardie ecologiche volontarie, quali agenti amministrativi giurati e pubblici ufficiali, hanno, nella loro autonomia, facoltà di scelta dei destinatari delle comunicazioni contenenti le risultanze delle verifiche eseguite, dalle quali possono derivare anche effetti di natura penale.

Art. 11. Per le infrazioni previste alle lettere a) e b) non è contemplata alcuna graduazione della sanzione, che consiste solo nella revoca dell'incarico. La norma è all'evidenza iniqua, dovendo la sanzione essere rapportata alla natura ed all'entità della violazione commessa.

Inoltre l’art. 138 del TULPS non lega la sospensione a semplici sanzioni amministrative, pertanto il regolamento è molto più restrittivo della norma primaria.

Fra l’altro si ravvisa una discriminazione tra le guardie assunte in ruolo e le volontarie: spetta all’associazione di appartenenza decidere eventuali atti di sospensione in base allo specifico regolamento nazionale interno.

Art. 12. Mancano norme transitorie atte a regolare il passaggio alla nuova disciplina, specie di quelle idonee a salvaguardare la posizione giuridica di coloro che hanno svolto e svolgono la loro attività sulla base della convenzione in vigore stipulata dall'Associazione con la Provincia; ciò anche per quanto concerne il coordinatore designato per la gestione e l'ausilio delle pratiche inerenti all'attività delle guardie volontarie, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 386/2000, di cui non è menzione nelle norme regolamentari, con violazione delle legittime aspettative degli interessati.

 

* * * *

Ministero competente a procedere all’istruttoria appare essere il Ministero dell’interno per il fatto che le guardie particolari giurate sono disciplinate dal TULPS (Art. 133 RD 18/6/1931n.773) e il presente regolamento incide tali disposizioni.

P.Q.M.

Voglia l’Ill.mo Signor Presidente della Repubblica Italiana, previa sospensione dell’atto impugnato, disporre l’annullamento delle summenzionate norme regolamentari, con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e di onorari.

ISTANZA DI SOSPENSIONE: Si fa istanza perché sia disposta la sospensione del contestato regolamento, in quanto dalla sua applicazione, nelle more della decisione del ricorso, possono derivare al ricorrente danni gravi e irreparabili, e ciò specie dalle norme che comportano la perdita o la limitazione della posizione acquisita alle dipendenze dell'associazione di appartenenza, come l'art. 2, laddove sottrae, in concreto, al coordinatore del gruppo la facoltà di disporre in merito all’organizzazione e la gestione tecnica dei servizi; l'art. 3, laddove sottrae parimenti allo stesso la rappresentanza nei rapporti con la Provincia mediante la designazione di apposito referente; l'art. 8, laddove sottopone ad esclusive determinazioni degli organi provinciali il rinnovo delle nomine; l'art. 11, che non contiene norme transitorie a salvaguardia delle posizioni acquisite in base alle vigenti convenzioni.

Si chiede immediata sospensiva del regolamento della Provincia di Pesaro Urbino relativo alle guardie volontarie, altresì in considerazione del fatto che la vigilanza relativa ai settori ambientali, quali abbandono di rifiuti, inquinamento delle acque, nonché tutela della fauna, con specifica attenzione rivolta alla lotta al bracconaggio, configurabile nella definizione di protezione ambientale, sono confermate come interventi “giuridicamente rilevanti” ex art. 26 comma 2 L. n. 383 del 07.12.2000 e art. 11 comma 2 L. n.266 dell’11.08.1991 e risultano attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni ambientaliste, quali il WWF.

Si depositano i seguenti documenti in copia:

1) Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 24 ottobre 2005;

2) Deliberazione della Giunta Provinciale n. 386/2000.

Fano / Roma, 3 marzo 2006

Sig. Giuseppe Dini

Avv.                                                         Avv.

 

DELEGA: Io sottoscritto Giuseppe Dini,

Sig. Giuseppe Dini

nightwatch76

Re: Lo schema del ricorso
« Risposta #2 il: 06 Luglio 2010, 10:31:03 »
c'è anche questo link con un fac simile del ricorso al capo dello stato che però è un pdf sul quale hanno attivato la protezione e quindi non è consentito il classico copia e incolla, quando  ho tempo magari lo butto giù scritto.

http://www.ugmonopoli.it/pdf/Capo%20Stato%20ric.pdf


ciauuuuu

nightwatch76

Re: Lo schema del ricorso
« Risposta #3 il: 06 Luglio 2010, 11:00:01 »
ECCOLO

ECC.MO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO: RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO EX ART. 8 D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, N. 1199


Il sottoscritto ....., residente in......, elettivamente domiciliato in ....., via..., ai fini
del presente atto. Ricorre contro..

...
               (Nome dell'Amministrazione che ha adottato l'atto impugnato)

nochè nei confronti di

...
(indicare nome, cognome o ragione sociale ei soggetti che potrebbero subire un danno dall'accoglimento del ricorso)
               
per l'annullamento, (previa sospensione qualora nelle more della decisione del ricorso
possano crearsi pregiudizi irreparabili) del provvedimento

...
                             (indicare gli estremi del provvedimento),
               
comunicato in data ...............

FATTO e DIRITTO

...
(indicare le circostanze di fatto che legittimano il ricorrente alla presentazione del ricorso e comprovano il suo interesse allo stesso, nonchè i presupposti su cui si fondano le ragioni di annullamento proposte)

ISTANZA DI SOSPENSIONE

(qualora il provvedimento impugnato possa creare danni irreparabili nelle more della
decisione del ricorso- in questo caso occorre evidenziare la sussistenza dei presupposti)


PER QUESTI MOTIVI

Il ricorrente, chiede l'annullamento, previa sospensione degli atti impugnati.
(la domanda di sospensione come si è detto è eventuale e subordinata alla sussistenza di
taluni presupposti)

Si depositano i seguenti documenti :
1) Provvedimento impugnato;
2) ..........................
3) .........................

Luogo e data.


                     .................................
                           (Firma del ricorrente)

Amedeo

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Re: Lo schema del ricorso
« Risposta #4 il: 06 Luglio 2010, 11:45:24 »
c'è anche questo link con un fac simile del ricorso al capo dello stato che però è un pdf sul quale hanno attivato la protezione e quindi non è consentito il classico copia e incolla, quando  ho tempo magari lo butto giù scritto.

http://www.ugmonopoli.it/pdf/Capo%20Stato%20ric.pdf


ciauuuuu

Quando capitano questi testi, io li stampo, poi li scannerizzo con il riconoscimento del testo ed ottengo un formato .doc .

Questa si che è collaborazione!!!

Un saluto,
Amedeo

Autore di:
- Manuale di sopravvivenza burocratica per italiani con partner straniero
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reperibili su www.edizionidellimpossibile.com

e-mail (solo casi riservatissimi): amedeo_si@yahoo.it

nightwatch76

Re: Lo schema del ricorso
« Risposta #5 il: 06 Luglio 2010, 13:11:17 »
in ogni caso te l'ho scritto sul forum 2 messaggi sopra a questo  ;) così eventualmente si può copiare

nightwatch76

Re: Lo schema del ricorso
« Risposta #6 il: 15 Luglio 2010, 13:31:24 »
Ciao Amedeo ecco il mio ricorso (modificato) al capo dello stato, ho bisogno di suggerimenti e/o correzioni e gli indirizzi dove spedire

ECC.MO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO: RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO EX ART. 8 D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, N. 1199

La sottoscritta xxx , residente in xxx, elettivamente domiciliata in xxx, via xxx, ai fini del presente atto. Ricorre contro la Prefettura di Torino

nochè nei confronti di

...
(indicare nome, cognome o ragione sociale ei soggetti che potrebbero subire un danno dall'accoglimento del ricorso)
               
per l'annullamento, (previa sospensione qualora nelle more della decisione del ricorso
possano crearsi pregiudizi irreparabili) del provvedimento di inammissibilità per la richiesta di cittadinanza italiana, avente protocollo N° 2008021919C Area IV

...
                             (indicare gli estremi del provvedimento),
               
comunicato in data 14/07/2010 a mezzo Raccomandata A/R

FATTO e DIRITTO

                                                      VISTO
 la nota della prefettura che emanava decreto di inammissibilità a seguito delle disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno con circolare n. 10652 del 6 agosto 2009.

CONSIDERATO CHE

a)   la Prefettura di TORINO notificava con raccomandata ricevuta il 17/06/2010 avente protocollo N° xxx , i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cittadinanza, quindi ben 10 mesi dopo l’entrata in vigore della legge 94/09, in piena violazione dell’art. 10bis della legge 241/90 che cita “prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica TEMPESTIVAMENTE agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”, e considerando quindi la data di ricezione di tale notifica, la scrivente aveva maturato i 2 anni di residenza legale dopo il matrimonio, per l’esattezza il 5/5/2010 come da certificato storico di residenza trasmesso alla stessa prefettura.
la prefettura di Torino nel decreto di inammissibilità, non ha risposto punto per punto alle osservazioni presentate dalla scrivente, ma si è limitata a riportare solamente che il decreto di inammissibilità è stato è stato adottato da questo Ufficio a seguito  delle disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno con circolare n. 10652 del 6 agosto 2009, in relazione alle modifiche in materia di cittadinanza introdotte con la legge n. 94 del 15 luglio 2009 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.

b)   Le circolari ministeriali non hanno alcuna valenza normativa, neanche verso i funzionari alle quali sono indirizzate, come più volte sancito da sentenze della corte di cassazione. Ma anche se l'avessero -e non ce l'hanno- la circolare prot. 5377 (31/08/2009), che cita “Nell'osservare che la legge 94/09 non riporta espresso, nel caso in specie, il precetto della retroattività, si ritiene che i procedimenti amministrativi instaurati prima dell'entrata in vigore del suddetto dispositivo, debbano essere definiti secondo la norma vigente alla data del loro avvio”, è successiva alla circolare prot 10652 da voi citata (06/08/2009) che dice che la stessa legge è retroattiva. Quindi o le 2 si contraddicono o la seconda annulla e rettifica la prima.
c)   Che poiché nella legge 94/2009 nulla si precisa, con riferimento alle istanze presentate prima dell’8 agosto 2009 che non hanno maturato i due anni di residenza in Italia dal matrimonio, sulle modalità di un possibile rigetto è da ritenere che tale circostanza non sia da considerare come un requisito di legge suscettibile di portare al respingimento della istanza, non riportando del resto “il precetto della retroattività”

C)  la scrivente HA PRODOTTO IN DATA 29/12/2008 ATTO DI ISTANZA di richiesta di concessione della Cittadinanza ai sensi della LEGGE 91/92 con seguente acquisizione dell’interesse Legittimo (nel caso in specie interesse legittimo pretensivo) a vedersi riconoscere il provvedimento di concessione della Cittadinanza Italiana ai sensi della stessa Legge e quindi ai sensi dei requisiti da essa richiesta incluso quello dei sei mesi di residenza legale;

a)   Avendo la scrivente proceduto ad emettere ATTO DI ISTANZA di richiesta di concessione della Cittadinanza ai sensi della LEGGE 91/92 con seguente acquisizione dell’interesse Legittimo (nel caso in specie interesse legittimo pretensivo) a vedersi riconoscere il provvedimento di concessione non oltre 730 gg. dalla presentazione della stessa Istanza quindi NON OLTRE IL MESE DI DICEMBRE, 2010.

b)   Essendo la scrivente nella situazione di aver già acquisito una POSIZIONE GIURIDICA CONSOLIDATA poiché in possesso di tutti i requisiti legali richiesti compreso quello dei sei mesi di residenza legale; Occorre considerare, invero, che in tema di acquisto della cittadinanza italiana “iuris  communicatione”, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, del cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza dello Stato che ostino a detto acquisto



SI RILEVA CHE

a)   Le motivazioni del decreto di inammissibilità addotte vanno contro l’Articolo 11 delle Preleggi (principio di irretroattività della legge)
b)   Nel decreto di inammissibilità ricevuto dalla prefettura di Torino si evince una manifesta intenzione di violazione della situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo della sottoscritta, la quale è immediatamente legittimata a ricorrere in giudizio; “ai sensi dell’art.24, Cost.” (Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi), e sentenza della Corte di cassazione n.500/1999;
c)   che in accordo alla corrente giurisprudenza tale VIOLAZIONE è sanzionabile tra l’altro come “eccesso di potere”;

d)   Nel decreto di inammissibilità ricevuto dalla Prefettura di Torino si evince una manifesta intenzione di violazione una VIOLAZIONE ed una palese erronea e scorretta applicazione della legge 94/09 sanzionabile per “violazione di legge”



P.Q.M.

Il ricorrente, chiede l'annullamento, previa sospensione degli atti impugnati, e richiede inoltre che le venga riconosciuta la Cittadinanza Italiana avendo ormai acquisito un diritto soggettivo pieno all’ottenimento della Cittadinanza Italiana

Si depositano i seguenti documenti :
1) Provvedimento impugnato;
2) ..........................
3) .........................

Luogo e data.
« Ultima modifica: 15 Luglio 2010, 16:45:00 da nightwatch76 »

Re: Lo schema del ricorso
« Risposta #7 il: 15 Luglio 2010, 16:35:58 »
"c)   Che non tutte le prefetture agiscono allo stesso modo, ve ne sono alcune (Trento) che non emettono decreto di inammissibilità per le pratiche in essere che all’8/8/09, data di entrata in vigore della legge 94/09, non abbiano raggiunto il requisito dei 2 anni di residenza legale dal matrimonio, ma tendono a congelare tale istanza fino al raggiungimento del requisito sopra citato per poi riprenderne l’iter amministrativo".

ATTENZIONE!!! Il Commissariato di Governo (Prefettura) di Trento, NON "congela" il provvedimento fino al raggiungimento del requisito dei due anni.

La nostra domanda fu presentata nell'Aprile 2009. La prefettura avrebbe tenuto in considerazione i documenti che al 10 Giugno 2010 fossero stati ancora validi (ciè nessuno!...) se alla data del 9 Agosto 2009:

a) fossero maturati i due anni di residenza/convivenza postmatrimoniale;

b) fosse nato un figlio, cosa che avrebbe dimezzato la residenza/convivenza biennale.

Come detto in altra parte di questo Forum, il Commissariato di Governo di Trento non ha assolutamente preso in considerazione le argomentazioni indirizzate in opposizione ed ha emesso decreto di inammissibilità, contro il quale stiamo ancora considerando se opporre ricorso al TAR o inoltrare Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

Ricordo ancora la indecente cronologia dei fatti:

Presentazione dell'istanza di cittadinanza: 21 Aprile 2009;

Preavviso di inammissibilità: Giunto il 5 Giugno 2010;

Invio delle nostre osservazioni: 10 Giugno 2010;

Decreto di inammissibilità: 14 Giugno 2010.

Amaramente, devo dire che a quanto pare, gli unici ad aver rispettato lettera e spirito dell'art. 10bis della legge 241/1990 siamo stati noi, non certo il Commissariato di Governo...

A presto,

Enzo

nightwatch76

Re: Lo schema del ricorso
« Risposta #8 il: 15 Luglio 2010, 16:45:57 »
"c)   Che non tutte le prefetture agiscono allo stesso modo, ve ne sono alcune (Trento) che non emettono decreto di inammissibilità per le pratiche in essere che all’8/8/09, data di entrata in vigore della legge 94/09, non abbiano raggiunto il requisito dei 2 anni di residenza legale dal matrimonio, ma tendono a congelare tale istanza fino al raggiungimento del requisito sopra citato per poi riprenderne l’iter amministrativo".

ATTENZIONE!!! Il Commissariato di Governo (Prefettura) di Trento, NON "congela" il provvedimento fino al raggiungimento del requisito dei due anni.

La nostra domanda fu presentata nell'Aprile 2009. La prefettura avrebbe tenuto in considerazione i documenti che al 10 Giugno 2010 fossero stati ancora validi (ciè nessuno!...) se alla data del 9 Agosto 2009:

a) fossero maturati i due anni di residenza/convivenza postmatrimoniale;

b) fosse nato un figlio, cosa che avrebbe dimezzato la residenza/convivenza biennale.

Come detto in altra parte di questo Forum, il Commissariato di Governo di Trento non ha assolutamente preso in considerazione le argomentazioni indirizzate in opposizione ed ha emesso decreto di inammissibilità, contro il quale stiamo ancora considerando se opporre ricorso al TAR o inoltrare Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

Ricordo ancora la indecente cronologia dei fatti:

Presentazione dell'istanza di cittadinanza: 21 Aprile 2009;

Preavviso di inammissibilità: Giunto il 5 Giugno 2010;

Invio delle nostre osservazioni: 10 Giugno 2010;

Decreto di inammissibilità: 14 Giugno 2010.

Amaramente, devo dire che a quanto pare, gli unici ad aver rispettato lettera e spirito dell'art. 10bis della legge 241/1990 siamo stati noi, non certo il Commissariato di Governo...

A presto,

Enzo


ho fatto delle modifiche togliendo quel punto delle prefetture, e aggiungendo la violazione dell'art. 10bis della legge 241/90

Re: Lo schema del ricorso
« Risposta #9 il: 15 Luglio 2010, 16:56:51 »
Purtroppo, l'art. 10bis contiene il "paracadute" per la Pubblica Amministrazione. per essa dispone che dia "tempestiva comunicazione" ove la tempestività è un concetto elastico come certe parti del corpo umano o comunque indeterminato. Impone però al cittadino il termine perentorio di 10 giorni per le controdeduzioni.

In pratica, la violazione da parte della Pubblica Amministrazione che impiegasse 10 mesi per "comunicare tempestivamente" potrebbe essere sanzionata temo attraverso una defatigante azione legale data la sua indeterminatezza (un Pubblico Ufficio potrà sempre "dimostrare" che la mole di lavoro era talmente tanta ed il personale talmente ridotto che di meglio non si è potuto fare... e poi un Cittadino dovrebbe conoscere la Legge... e le eventuali circolari...).

Il Commissariato di Governo, da me contattato il 28 Giugno per ottenere dei chiarimenti, mi rispose per email in automatico, che avrei avuto una risposta entro 5 giorni lavorativi. Oggi è il 15 Luglio e da loro, il silenzio è assordante.

Sarà pure il caldo opprimente, ma sono molto sfiduciato.

A presto,

Enzo

nightwatch76

Re: Lo schema del ricorso
« Risposta #10 il: 15 Luglio 2010, 17:22:45 »
come avrai letto nell'altro mio post , ho mandato una mail , e sono stato contattato direttamente dalla responsabile nonchè viceprefetto, ma la salsa è voi ve la prendete nel fracco anche se avete ragione, e come succede nello stato italiano anche per i ricorsi contro eventuali anomalie su tasse, prima si paga poi si fa ricorso. Poi la laconica risposta sempre via mail da parte del funzionario che scrive :

Si fa riferimento alle intese intercorse per le vie brevi dalla S.V. con la dr.ssa xxx  in data 14 luglio u.s., relative all’oggetto.
Al riguardo, si informa che il provvedimento in questione è stato adottato da questo Ufficio a seguito  delle disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno con circolare n. 10652 del 6 agosto 2009, in relazione alle modifiche in materia di cittadinanza introdotte con la legge n. 94 del 15 luglio 2009 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
Si comunica inoltre che, previa specifica richiesta della sig.ra XXX, è possibile prendere visione del fascicolo presentandosi presso l’ufficio cittadinanza di questa Prefettura – sito al piano terra di piazza Castello n. 199 - nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore  12,00 ed estrapolare copia dei documenti amministrativi mediante l’apposizione di marche da bollo ordinarie dell’importo di 0,26 euro a foglio.
Il Collaboratore Amministrativo



Beh praticamente hanno dato + valore ad una circolare che ad una legge,bel modo di interpretare!!!!

nightwatch76

Re: Lo schema del ricorso
« Risposta #11 il: 15 Luglio 2010, 17:33:44 »
Purtroppo, l'art. 10bis contiene il "paracadute" per la Pubblica Amministrazione. per essa dispone che dia "tempestiva comunicazione" ove la tempestività è un concetto elastico come certe parti del corpo umano o comunque indeterminato. Impone però al cittadino il termine perentorio di 10 giorni per le controdeduzioni.
In pratica, la violazione da parte della Pubblica Amministrazione che impiegasse 10 mesi per "comunicare tempestivamente" potrebbe essere sanzionata temo attraverso una defatigante azione legale data la sua indeterminatezza (un Pubblico Ufficio potrà sempre "dimostrare" che la mole di lavoro era talmente tanta ed il personale talmente ridotto che di meglio non si è potuto fare... e poi un Cittadino dovrebbe conoscere la Legge... e le eventuali circolari...).

Il Commissariato di Governo, da me contattato il 28 Giugno per ottenere dei chiarimenti, mi rispose per email in automatico, che avrei avuto una risposta entro 5 giorni lavorativi. Oggi è il 15 Luglio e da loro, il silenzio è assordante.

Sarà pure il caldo opprimente, ma sono molto sfiduciato.

A presto,

Enzo

Su ciò che ho evidenziato ti sottopongo un passo di una sentenza del tar della lombardia 

posto che le questioni organizzative e i ritardi accumulati per la difettosa collaborazione tra gli uffici non possono trasformare in recessiva l’aspettativa dello straniero alla certezza dei tempi amministrativi (cfr. ex multis precedenti anche di questa Sezione);

Re: Lo schema del ricorso
« Risposta #12 il: 15 Luglio 2010, 18:04:01 »
Ti ringrazio per le risposte e per la citazione da sentenza del TAR, cosa che terrò presente qualora opponessimo ricorso al decreto di inammissibilità.

Qui, come detto nell'altro Forum, il nostro Commissariato di Governo fa muro di gomma, semplicemente non rispondendo ai messaggi inviati.

Mi chiedo se non sia il caso di scrivere una bella lettera ad uno dei due giornali locali: essi hanno una ricca pagina delle lettere alla redazione e su di essa spesso si intavolano dibattiti articolati sui più vari temi d'attualità e di società.

Almeno, mi sfogherei un po'.

Grazie ancora e a presto,

Enzo

nightwatch76

Re: Lo schema del ricorso
« Risposta #13 il: 15 Luglio 2010, 18:21:26 »
Ti ringrazio per le risposte e per la citazione da sentenza del TAR, cosa che terrò presente qualora opponessimo ricorso al decreto di inammissibilità.

Qui, come detto nell'altro Forum, il nostro Commissariato di Governo fa muro di gomma, semplicemente non rispondendo ai messaggi inviati.

Mi chiedo se non sia il caso di scrivere una bella lettera ad uno dei due giornali locali: essi hanno una ricca pagina delle lettere alla redazione e su di essa spesso si intavolano dibattiti articolati sui più vari temi d'attualità e di società.

Almeno, mi sfogherei un po'.

Grazie ancora e a presto,

Enzo

beh a chi lo dici io sono mooolto alterato, poco fa ho parlato con il mio avvocato  e ad una prima analisi ha detto che il ricorso al tar si odvrebbe vincere facilmente , ma ha un costo elevato e quindi fuori dal mio budget, quindi l'alternativa senza costi , o meglio con costi minimi, è quella del ricorso straordinario al capo dello stato, ti invito quindi ad aiutarmi insieme agli altri ad affinare la bozza che ho postato che sia poi di aiuto anche per gli altri, tra le altre cose è vero che abbiamo 120gg ma vorrei riuscire a mandar tutto prima delle vacanze estive

Amedeo

  • *****
  • 1914
Re: Lo schema del ricorso
« Risposta #14 il: 15 Luglio 2010, 22:01:33 »
Qusti funzionari amministrativi devono cominciare a pagare di persona quando ritengono di dover seguire una circolare anzichè i dettami una legge.   Pensano di pararsi il loro lato B, ma occorre trovare un sistema per rimetterglielo a nudo.

Non bisogna avere fretta nel preparare il ricorso straordinario al capo dello stato.   Quando ho preparato la richiesta di attivazione delle procedure di autotutela di cui al topic

Odissea di coniuge extraUE di cittadino dell'UE
http://www.tuttostranieri.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14926

ci ho messo n. 4 mesi, rileggendolo e correggendolo in continuazione.  I risultati sono stati devastanti per la pubblica amministrazione (con due cause in tribunale ed in appello perse dall'utente!!!).

Un saluto,
Amedeo

Autore di:
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