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Decreto del Fare - ritardi cittadinanza

Eva

Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« il: 17 Giugno 2013, 16:18:49 »
Buongiorno.

Voglio segnalarvi l'articolo 44 del nuovo Decreto del Fare, in cui si parla di ritardi delle pubbliche amministrazioni nella conclusione di varie pratiche burocratiche.
Lasci agli esperti di questo sito di decidere se questo articolo riguarda anche i ritardi per le pratiche di cittadinanza.
                           Saluti a tutti. 

CAPO VIII - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
 Art.44 (Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)

1. Fatto salvo il risarcimento del danno di cui all’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato, in caso di inosservanza del termine di
conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni
e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-
ter, della legge n. 241 del 1990, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero
ritardo, una somma di denaro nella misura e secondo le modalità stabilite dal presente articolo.


3. Ove il responsabile del potere sostitutivo non ha provveduto a concludere nei termini il
procedimento
, nei successivi cinque giorni deve liquidare a titolo di indennizzo, per il mero
ritardo, una somma pari a 50 euro per ogni giorno di ritardo e, comunque, complessivamente
non superiore a 4.000 euro.

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #1 il: 26 Giugno 2013, 08:17:30 »
Non ho capito una cosa: questo "decreto del fare" è già una legge operativa dello Stato oppure è ancora una specie di annuncio propagandistico governativo?

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #2 il: 26 Giugno 2013, 21:44:07 »
Ho trovato adesso nel web l'argomento di questo topic, ma all'articolo 28 e non 44, con un testo leggermente diverso. E' reperibile anche all'interno del sito del governo, quindi fonte attendibilissima. Ho appena scoperto che questo il "Decreto del fare" è già stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N° 144 del 21/06/2013. Ecco il contenuto in questione:

Art.28
(Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento)

 
  1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del
ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter,  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  in  caso  di  inosservanza  del  termine  di
conclusione del procedimento amministrativo iniziato  ad  istanza  di
parte,  per  il  quale  sussiste  l'obbligo  di   pronunziarsi,   con
esclusione delle ipotesi  di  silenzio  qualificato  e  dei  concorsi
pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di  indennizzo  per
il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di  ritardo
con decorrenza dalla data di scadenza del termine  del  procedimento,
comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
  2. Al  fine  di  ottenere  l'indennizzo,  l'istante  e'  tenuto  ad
azionare il potere sostitutivo previsto  dall'art.  2,  comma  9-bis,
della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette  giorni
dalla  scadenza  del  termine  di  conclusione  del  procedimento.  I
soggetti di cui all'articolo 1, comma  1-ter,  della  medesima  legge
individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
  3. Nel caso in cui anche il titolare  del  potere  sostitutivo  non
emani  il  provvedimento  nel  termine  o  non  liquidi  l'indennizzo
maturato a tale  data,  l'istante  puo'  proporre  ricorso  ai  sensi
dell'articolo 117 del  codice  del  processo  amministrativo  di  cui
all'Allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e
successive  modificazioni,  oppure,   ricorrendone   i   presupposti,
dell'articolo 118 stesso codice.
  4.  Nel  giudizio  di  cui   all'articolo   117,   puo'   proporsi,
congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda  per  ottenere
l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda e'  trattata  con  rito
camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.
  5. Nei ricorsi di cui  al  comma  3,  il  contributo  unificato  e'
ridotto alla meta' e confluisce nel capitolo di cui all'articolo  37,
comma 10, secondo periodo del decreto legge  6  luglio  2011,  n.  98
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  6. Se il ricorso e'  dichiarato  inammissibile  o  e'  respinto  in
relazione  all'inammissibilita'   o   alla   manifesta   infondatezza
dell'istanza che ha dato  avvio  al  procedimento,  il  giudice,  con
pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente  a  pagare
in favore del resistente una somma da due volte a  quattro  volte  il
contributo unificato.
  7. La  pronuncia  di  condanna  a  carico  dell'amministrazione  e'
comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata,
alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica
amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei  Conti  per
le  valutazioni  di  competenza,  nonche'  al  titolare   dell'azione
disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento
amministrativo.
  8.  Nella  comunicazione  di  avvio  del   procedimento   e   nelle
informazioni sul procedimento pubblicate ai  sensi  dell'articolo  35
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fatta  menzione  del
diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita'  e  dei  termini  per
conseguirlo ed e' altresi' indicato il soggetto cui e' attribuito  il
potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la  conclusione
del procedimento.
  9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: "2. Fatto salvo quanto previsto  dal
comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato  e  dei
concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione
del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo
di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un  indennizzo  per
il mero ritardo alle condizioni e con le  modalita'  stabilite  dalla
legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal
caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo  di  indennizzo
sono detratte dal risarcimento".
  10. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano,  in  via
sperimentale e dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  ai  procedimenti  amministrativi
relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati
successivamente al detta data di entrata in vigore.
  11. Gli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo
restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di  ciascuna
amministrazione interessata.
  12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto  e  sulla  base  del  monitoraggio
relativo alla sua applicazione,  con  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma,
la rimodulazione, anche con riguardo ai  procedimenti  amministrativi
esclusi, o la cessazione delle disposizioni  del  presente  articolo,
nonche'  eventualmente  il  termine  a   decorrere   dal   quale   le
disposizioni ivi contenute sono  applicate,  anche  gradualmente,  ai
procedimenti amministrativi diversi da quelli  individuati  al  comma
10.

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #3 il: 02 Luglio 2013, 02:34:20 »

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #4 il: 18 Luglio 2013, 16:11:38 »
Al riguardo ho trovato questo....per un attimo mi ero illusa....http://rilievoaiaceblogliveri.wordpress.com/2013/06/22/il-grande-bluff-dellindennizzo-per-ritardo-governo-decretofare-pa/

Guarda che quanto ho pubblicato nel post precedente è una legge dello Stato Italiano a tutti gli effetti, ho riportato pure i riferimenti della Gazzetta Ufficiale. Non so come mai in quel blog ne parla male, ma la legge a riguardo è a tutti gli effetti operativa. Essendo agli inizi, ancora non sappiamo gli sviluppi, cioè se veramente l'indennizzo venga effettivamente corrisposto (sperando ovviamente che ciò non avvenga mai perché significherebbe che le P.A. funzionerebbero), ma la legge è del tutto vigente.
« Ultima modifica: 18 Luglio 2013, 16:20:35 da fortezza »

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #5 il: 04 Settembre 2013, 08:37:58 »
Questo il Decreto del Fare definitivamente passato dopo le modifiche di agosto (Gazzetta Ufficiale N° 194 del del 20.08.2013, supplemento ordinario N° 63):

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONI

CAPO I

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 28

Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

1. La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono piu' amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante e' tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono piu' amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione l'istante puo' proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 dello stesso codice.

4. Nel giudizio di cui all'articolo 117 del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, puo' proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda e' trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.

5. Nei ricorsi di cui al comma 3, nonche' nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti, il contributo unificato e' ridotto alla meta' e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

6. Se il ricorso e' dichiarato inammissibile o e' respinto in relazione all'inammissibilita' o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.

7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione e' comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonche' al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita' e dei termini per conseguirlo, e sono altresi' indicati il soggetto cui e' attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento».

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.

12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonche' eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10 del presente articolo.


Di particolare interesse, vi è il cambio da 7 a 20 giorni rispetto a quella di giugno per presentare l'istanza di risarcimento dalla data del termine del procedimento.

kli

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #6 il: 04 Settembre 2013, 11:04:42 »
Ma quindi la richiesta di cittadinanza rientra tra quelle pratiche per le quali è possibile chiedere il risarcimento in caso di ritardo?

naweed

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  • 537
Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #7 il: 04 Settembre 2013, 18:58:57 »
Ma quindi la richiesta di cittadinanza rientra tra quelle pratiche per le quali è possibile chiedere il risarcimento in caso di ritardo?

si è proprio cosi addesso il ministero non puo piu fare il furbo se non vuole pagare

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #8 il: 05 Settembre 2013, 09:00:06 »
Ma quindi la richiesta di cittadinanza rientra tra quelle pratiche per le quali è possibile chiedere il risarcimento in caso di ritardo?

Assolutamente SI. La pratica di cittadinanza italiana è un procedimento amministrativo a tutti gli effetti, pertanto questa legge rientra in pieno nella nostra casistica. E, da come c'è scritto nell'articolo di legge appena pubblicato, un grande vantaggio per l'utente interessato è che l'istanza dovrà essere presentata direttamente alla Prefettura entro 20 giorni dal termine dei 730 giorni per tutti i giorni di ritardo, (€ 30,00 al giorno ma fino ad un massimo di € 2.000,00) senza passare da un avvocato, così si potranno risparmiare i soldi del legale.

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #9 il: 05 Settembre 2013, 09:25:05 »
Non è che con il nuovo decreto del fare chi non ha potuto usufruire perche i 730 giorni sono scaduti prima del decreto e i 20 giorni sono passati dovra essere sorpassato dalle patriche più giovani perche le prefetturo non vogliono incombere nei pagamenti? E solo ina mia ipotesi.

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #10 il: 05 Settembre 2013, 10:09:39 »
ciAO RAGAZZI ALLORA IO VOGLIO PROVARCI  ::)
IL 09-09-2013 SCADONO I 730 GIORNI HO TEMPO QUINDI SOLO OGGI PER PREPARE QUESTO MODULO AVETE IDEA DI COME IMPOSTARLO ????
GRAZIE COSI DOMANI LO MANDO IN PREFETTURA VERO????

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #11 il: 05 Settembre 2013, 10:11:48 »
AIUTATEMIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 VE NE PREGO HO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO OGGI IO CONTINUO  A CERCARE SU INTERNET
GRAZIE
« Ultima modifica: 05 Settembre 2013, 12:28:57 da belhanda »

kli

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #12 il: 05 Settembre 2013, 12:56:16 »
Continuo ad avere qualche dubbio:

1) dove e come va presentata la domanda?
2)è possibile richiedere il risarcimento per le pratiche avviate dopo l'entrata in vigore del decreto oppure anche per quelle avviate prima?

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #13 il: 05 Settembre 2013, 13:23:29 »
Non è che con il nuovo decreto del fare chi non ha potuto usufruire perche i 730 giorni sono scaduti prima del decreto e i 20 giorni sono passati dovra essere sorpassato dalle patriche più giovani perche le prefetturo non vogliono incombere nei pagamenti? E solo ina mia ipotesi.

2)è possibile richiedere il risarcimento per le pratiche avviate dopo l'entrata in vigore del decreto oppure anche per quelle avviate prima?

Uhm... sono domande intelligentissime... l'art. 28 del Decreto del Fare non chiarisce questo punto. Di certo, lo si può fare con i procedimenti che fanno 730 giorni da adesso in poi, per quelli già passati pare che ci sia un vuoto normativo.
A questo link http://www.altalex.com/index.php?idnot=550 c'è la legge sulla trasparenza amministrativa (Legge N° 241 del 07.08.1990 e successive modifiche) ed il sito Altalex è quasi sempre aggiornato sulle leggi che cambiano. Stando a quanto c'è scritto lì, la risposta alle vostre domande potrebbe trovarsi nell'articolo 2 bis, Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Non sono precisati ulteriori dettagli a riguardo, o almeno io non li conosco; invito chi li conosce a farsi vivo!

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #14 il: 05 Settembre 2013, 13:37:53 »
ciAO RAGAZZI ALLORA IO VOGLIO PROVARCI  ::)
IL 09-09-2013 SCADONO I 730 GIORNI HO TEMPO QUINDI SOLO OGGI PER PREPARE QUESTO MODULO AVETE IDEA DI COME IMPOSTARLO ????
GRAZIE COSI DOMANI LO MANDO IN PREFETTURA VERO????

1) dove e come va presentata la domanda?

@ belhanda
Se i 730 giorni ti scadono il 09.09.2013, essendo oggi il 5, hai tempo fino alle ore 24:00 del 29.09.2013 per presentare l'istanza di risarcimento. Non puoi mandarlo domani che è 6 perché scadono il 9; dunque i tuoi 20 giorni di tempo vanno dal 10 al 29 settembre.

@ belhanda e @ kli
L'istanza va presentata in Prefettura. Circa il modulo, nel topic sui moduli ho fatto una richiesta ad Action se può prepararne uno, dato che è più afferrata a riguardo. In linea di massima, penso che vada scritto come una lettera in cui, oltre ai dati personali e di riferimento pratica, va descritta la negligenza del non rispetto delle normative di legge chiedendo gli € 30,00 al giorno di risarcimento fino al massimo di 2.000,00. Se per esempio dovessero chiudere la pratica il 740° giorno, i giorni di risarcimento sono 10 e pertanto devono dare € 300,00; se però dovessero chiudere per esempio l'800° giorno, il risarcimento massimo è di € 2.000,00 (€ 30,00 al giorno è fino a 66 o 67 giorni per arrivare a € 2.000,00, oltre tale periodo si resta sempre a € 2.000,00).
In ogni caso, il procedimento è sempre da chiudere da parte della Prefettura, solo che se supera il limite, deve pagare il danno.
« Ultima modifica: 05 Settembre 2013, 13:41:37 da fortezza »