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Decreto del Fare - ritardi cittadinanza

kli

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #15 il: 05 Settembre 2013, 13:39:42 »
Comunque perché lo stato dovrebbe mettere una legge così conoscendo la montagna di pratiche che ha da sbrigare. E' come se si tirasse la zappa sui piedi da solo

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #16 il: 05 Settembre 2013, 13:52:27 »
 ;D a ciao fortezza grazie per la risposta avevo letto male io
allora mi attivero dopo il 09-09-2013 prima mandando la diffida e poi se trovo il modulo mi faccio risarcire grazie al decreto del fare che sto cercando di studiare per bene  ::)
« Ultima modifica: 05 Settembre 2013, 13:54:42 da belhanda »

naweed

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Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #17 il: 05 Settembre 2013, 18:50:27 »
allora ragazzi la voglio fare un chiarimento che la legge non è retroattiva quindi vale per le pratiche presentate dopo la entrata in vigore della legge

kli

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #18 il: 06 Settembre 2013, 15:16:44 »
allora ragazzi la voglio fare un chiarimento che la legge non è retroattiva quindi vale per le pratiche presentate dopo la entrata in vigore della legge

mi puoi indicare in quale paragrafo del decreto viene specificato?

naweed

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Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #19 il: 06 Settembre 2013, 18:14:46 »
mi puoi indicare in quale paragrafo del decreto viene specificato?

mi sono informato da due diversi avvocati di competenza

kli

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #20 il: 09 Settembre 2013, 12:37:00 »
Continuo a non trovare il riferimento nel testo del decreto :-\

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #21 il: 09 Settembre 2013, 14:06:22 »
Continuo a non trovare il riferimento nel testo del decreto :-\

IMHO
Anch'io non ci vedo nessun riferimento di una NON retroattività... anzi, nel mio piccolo ritengo che sia retroattiva eccome!
Una veloce  (e non accurata) ricerca mi porta a: L'ordinamento italiano ammette la possibilità di retroattività delle leggi amministrative, tributarie e previdenziali...
Per l'appunto stiamo parlando del Decreto del Fare, nello specifico Art. 28 che guardacaso rientra nel Capo: Misure per la semplificazione amministrativa.

naweed

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Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #22 il: 09 Settembre 2013, 21:51:36 »
Dall’introduzione del dovere di concludere il procedimento entro un termine prestabilito, risalente alla legge 241 del 1990, il legislatore si è sforzato di escogitare rimedi efficaci nel caso in cui tale obbligo non fosse rispettato dall’ufficio. Così è stata prevista una specifica responsabilità disciplinare del responsabile del procedimento (che nei casi estremi diventa responsabilità penale), l’intervento sostitutivo del superiore gerarchico, il ricorso giurisdizionale contro il silenzio, e infine il risarcimento del danno da ritardo.

L’ultima novità è l’introduzione, con l’art. 28 del decreto del “fare” (n. 69/2013), di una forma di indennizzo automatico da ritardo nella conclusione del procedimento. Secondo le nuove norme, le pubbliche amministrazioni corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento a istanza di parte, per cui la legge prevede l’obbligo di pronunciarsi.

Ma sono diverse le limitazioni di questo strumento. Innanzitutto il risarcimento non è affatto automatico: in primo luogo occorre che l’interessato abbia richiesto al superiore gerarchico entro un termine perentorio di sette giorni un intervento sostitutivo, a quel punto l’indennizzo scatterà solo nel caso in cui anche il superiore gerarchico non rispetti il termine previsto per l’esercizio del potere sostitutivo.

La somma dovrà essere complessivamente non superiore a 2.000 euro, realizzando quindi un risarcimento parziale; per ogni risarcimento ulteriore occorrerà provare il dolo o la colpa.

Nel caso in cui il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l’indennizzo maturato a tale data, l’istante può proporre ricorso al TAR. Ma se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all’inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice condannerà il ricorrente a pagare in favore dell’amministrazione una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.

In ogni caso il nuovo rimedio ha carattere provvisorio e sperimentale, dato che vige solo per i procedimenti riguardanti l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e solamente trascorsi 18 mesi da questa data si stabilirà se confermarlo, rimodularlo o abbandonarlo.

Va segnalato che è nell’aria una modifica significativa della normativa in sede di conversione del decreto, allo scopo di aumentarne l’utilità. Probabile che l’indennizzo venga esteso a tutti i procedimenti a istanza di parte (quindi non solo alle imprese) e che la procedura per l’ottenimento venga semplificata.

Re:Decreto del Fare - ritardi cittadinanza
« Risposta #23 il: 10 Settembre 2013, 01:00:44 »
Dall’introduzione del dovere di concludere il procedimento entro un termine prestabilito, risalente alla legge 241 del 1990, il legislatore si è sforzato di escogitare rimedi efficaci nel caso in cui tale obbligo non fosse rispettato dall’ufficio. Così è stata prevista una specifica responsabilità disciplinare del responsabile del procedimento (che nei casi estremi diventa responsabilità penale), l’intervento sostitutivo del superiore gerarchico, il ricorso giurisdizionale contro il silenzio, e infine il risarcimento del danno da ritardo.

L’ultima novità è l’introduzione, con l’art. 28 del decreto del “fare” (n. 69/2013), di una forma di indennizzo automatico da ritardo nella conclusione del procedimento. Secondo le nuove norme, le pubbliche amministrazioni corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento a istanza di parte, per cui la legge prevede l’obbligo di pronunciarsi.

Ma sono diverse le limitazioni di questo strumento. Innanzitutto il risarcimento non è affatto automatico: in primo luogo occorre che l’interessato abbia richiesto al superiore gerarchico entro un termine perentorio di sette giorni un intervento sostitutivo, a quel punto l’indennizzo scatterà solo nel caso in cui anche il superiore gerarchico non rispetti il termine previsto per l’esercizio del potere sostitutivo.

La somma dovrà essere complessivamente non superiore a 2.000 euro, realizzando quindi un risarcimento parziale; per ogni risarcimento ulteriore occorrerà provare il dolo o la colpa.

Nel caso in cui il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l’indennizzo maturato a tale data, l’istante può proporre ricorso al TAR. Ma se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all’inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice condannerà il ricorrente a pagare in favore dell’amministrazione una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.

In ogni caso il nuovo rimedio ha carattere provvisorio e sperimentale, dato che vige solo per i procedimenti riguardanti l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e solamente trascorsi 18 mesi da questa data si stabilirà se confermarlo, rimodularlo o abbandonarlo.

Va segnalato che è nell’aria una modifica significativa della normativa in sede di conversione del decreto, allo scopo di aumentarne l’utilità. Probabile che l’indennizzo venga esteso a tutti i procedimenti a istanza di parte (quindi non solo alle imprese) e che la procedura per l’ottenimento venga semplificata.

CAVOLO!!! ADESSO HO CAPITO BENE, NON ERO STATO ATTENTO!!! Dunque, per quanto riguarda la cittadinanza, questa legge è una bufala!!! Ammetto la sconfitta e mi rimangio tutto quanto ho scritto in precedenza. Chiedo SCUSA a tutti.