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Ordinanza n. 3571 del 7 marzo 2012 Corte di Cassazione

Ordinanza n. 3571 del 7 marzo 2012 Corte di Cassazione
« il: 08 Maggio 2012, 13:00:19 »
Ordinanza n. 3571 del 7 marzo 2012 Corte di Cassazione

Espulsione - visto Schengen - mancata dichiarazione di presenza nel termine trimestrale di cui alla L. n. 68 del 2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3476 del R.G. anno 2011 proposto da: ***** domiciliato elett.te in ROMA, via A. Valenziani 5 presso l'avv. Lattanzi Alessandro con l'Avvocato Barba Americo del Foro di Lecce che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Prefetto di Lecce;

- intimato -

avverso il decreto 29.10.2010 del Giudice di Pace di Lecce;

Svolgimento del processo

CHE il Giudice di Pace di Lecce, esaminando la opposizione proposta dal cittadino ***** contro l'espulsione adottata a suo carico il 29.9.2010, con decreto 29.10.2010 la ha respinta rilevando che l'espulsione era stata adottata ex art. 13, comma 1, lett. A e B, del T.U. e quindi sia per entrata clandestina nello Stato nel Maggio 2010 sia per omessa acquisizione del permesso di soggiorno, che, al di là della imprecisa attestazione di entrata regolare con passaporto e visto Schengen dalla Spagna, rilevava la mancata dichiarazione di presenza nel termine trimestrale di cui alla L. n. 68 del 2007, che pertanto sussistevano le contestate condizioni di espellibilità;

CHE per la cassazione di tale decreto G.O. ha proposto ricorso 28.1.2011 articolato su due motivi ai quali l'intimato Prefetto di Lecce non ha opposto difese;

CHE il ricorso non può essere accolto;

CHE infatti, se è indiscutibile che la utilizzazione di un visto uniforme Schengen, che nella specie pare essere accertata anche dal GdP, impone la invalidazione della espulsione che sia stata fondata sull'entrata "clandestina" nello Stato, come affermato da questa Corte con ord. 24450 del 2010, la cui massima si trascrive (in tema di opposizione al decreto di espulsione amministrativa dello straniero, qualora questo sia stato adottato per ingresso clandestino nello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, e l'opponente deduca la disponibilità, all'atto dell'attraversamento della frontiera italiana, di un visto generale "Schengen" all'entrata nello Stato italiano (visto uniforme di cui alla L. n. 388 del 1993, art. 13, comma 2, di ratifica dell'Accordo di Schengen), e cioè di un visto d'ingresso rilasciato da uno dei paesi aderenti, deve essere esclusa l'ipotesi di entrata clandestina nello Stato, rilevando l'apposizione del timbro di ingresso sul documento identificativo da parte dell'Autorità di frontiera al solo fine di computare il tempo per il tempestivo inoltro della richiesta di titolo di soggiorno), è anche vero, alla stregua della detta giurisprudenza (adde Cass. 4155 del 2007) che anche lo straniero munito di tale visto debba richiedere tempestivamente il titolo di soggiorno o, nell'applicabilità della L. n. 68 del 2007, rendere nei termini di legge la dichiarazione di presenza;

CHE il ricorrente afferma che la contestazione della espulsione era limitata alla ipotesi della entrata clandestina, sì che il GdP avrebbe pronunziato ultrapetita là dove aveva considerato il valore assorbente della mancata dichiarazione di presenza pur all'esito di un ingresso regolare;

CHE il decreto del giudice di merito parte dalla premessa in fatto per la quale l'espulsione, richiamante anche il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B, era stata adottata anche per mancata disponibilità di permesso di soggiorno "..per non averlo mai posseduto";

CHE il ricorso, che censura la pronunzia sopra sintetizzata per ultrapetizione, manca invece di censurarla per travisamento del fatto ex art. 360 c.p.c., n. 5 in particolare mancando di trascrivere interamente il testo della espulsione e di essa riportando solo un brano, afferente la entrata clandestina contestata, al quale ben avrebbe potuto seguire la contestazione, come afferma il Giudice di Pace, della ulteriore ipotesi della mancata richiesta del titolo di soggiorno;

CHE su tali basi il ricorso, carente della allegazione del fatto decisivo, non può essere accolto e in tal senso va fissata la c.d.c..

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che le esatte e condivisibili considerazioni di cui alla relazione debbano essere integrate con un assorbente rilievo: il ricorso alla pag. 6 punto 2) afferma espressamente di aver prodotto il decreto di espulsione con pedissequo verbale, in tal modo consentendo di integrare la scarna citazione cennata in relazione con la lettura dell'intero testo. Ma, contrariamente a quanto detto dal ricorrente, del decreto di espulsione non è traccia in atti nè, quel che rileva, di esso è indicazione nella nota di deposito degli allegati al ricorso per cassazione. La conseguenza indiscutibile è la improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Non è luogo a provvedere sulle spese, non integrando rituale difesa il mero atto di "costituzione" depositato dall'Avvocatura Erariale per il Prefetto intimato.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 7 marzo 2012
Saluti
luogabri