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la separazione dal coniuge italiano non impedisce il rilascio del PDS

Corte di Cassazione: la separazione dal coniuge italiano non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
(29/05/13)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.1245, del 23 maggio 2013, ha rigettato il ricorso presentato dal Ministero dell’Interno e dalla Questura di Verona contro un provvedimento della Corte d’appello di Venezia che aveva accolto il reclamo di una cittadina straniera.

I fatti: una cittadina straniera, sposata con un cittadino italiano, aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, già concessole in precedenza, ma in data 13/08/2009 la Questura aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia della cittadina straniera, decisione successivamente confermata dal tribunale di Verona, in quanto tra lei e il marito era cessata la convivenza quindi venivano meno le condizioni richieste dagli art.19 e art. 30 del dlgs n.286/98. La cittadina straniera ha presentato ricorso alla Corte d’Appello di Venezia che ha accolto il reclamo proposto, in quanto la cessazione di fatto della convivenza, dopo almeno sette anni di matrimonio e di convivenza effettiva attestata dai due precedenti permessi di soggiorno per motivi familiari rilasciati alla cittadina straniera era inidonea a far venire meno le condizioni per il rinnovo del permesso, non potendo il vincolo coniugale essere ritenuto fittizio.

La sentenza: la Questura di Verona ha presentato ricorso in Cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello di Venezia. La Corte Suprema di Cassazione, in base all’art.12 e all’art.13 del dlgs. n.30 del 2007, ha respinto il ricorso presentato dalla questura di Verona, e ha stabilito che ‘il familiare di un cittadino comunitario che non abbia già ottenuto la carta di soggiorno permanente perde il diritto di soggiorno se il matrimonio è durato meno di tre anni di cui meno di uno sul territorio nazionale’. Quindi il requisito dell’effettiva convivenza rimane estraneo alla disciplina normativa del dlgs. n.30/2007, ma resta vigente perché espressamente previsto dalla direttiva europea 2004/38/CE, che prevede 'il divieto di frode, realizzabile mediante matrimoni fittizi contratti con l’esclusivo fine di aggirare la normativa pubblicistica in tema di immigrazione'.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della Questura di Verona in quanto non vi è mai stata una valutazione relativa alla natura fittizia o reale del vincolo coniugale.

Sentenza Corte di Cassazione n.1245  in allegato

fonte: programmaintegra
« Ultima modifica: 08 Giugno 2013, 06:21:47 da luogabri »
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