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Decreto di inammissibilità della domanda fatta 1 anno fa

Salve. Mi chiamo Victoria. Ho visto belle cose e utili in questo forum.
Ho fatto la domanda di cittadinanza 1 anno fa.
In quel momento mio marito non aveva 1 anno come  nuovo cittadino italiano, ma nella legge non esiste questo requisito, inventato credo. La legge è uguale per tutti o almeno deve essere cosi.
Abbiamo 1 figlio di quasi 2 anni.
Al momento della presentazione avevamo quasi 2 anni di matrimonio(1 figlio). Ero residente sempre da quasi 2 anni. Con il figlio i tempi si riducono a metà.
Abbiamo ricevuto il preavviso di inammissibilità  ancora a maggio 2011, abbiamo risposto con autotutela nei termini previsti. Tutto ok fino ora. Niente risposte, nulla non succede.

Il cosi detto requisito temporale già superato abbondantemente.
Pensavamo che la pratica va avanti.
Mio marito ha spedito una mail alla Prefettura di Milano( passati da un'altra provincia).
Ci hanno risposto rapidamente, che dal fascicolo elettronico del Ministero risulta che è stato notificato il decreto di inammissibilità e non è stato fatto ricorso al TAR.
Ma come al TAR? Non è un decreto di cittadinanza.

Al TAR si fa  ricorso o al Capo Dello Stato???????

Noi non abbiamo ricevuto nulla, cosi rispondeva mio marito.
Poi, rispondevano che nel fascicolo non esiste alcun documento a parte il decreto da notificare e che ci hanno mandato la lettera per la notifica(avviso). Rispondiamo che non abbiamo ricevuto alcuna raccomandata, ma nel fascicolo deve essere anche le nostre lettere compresa autotutela.
Ci rispondono di nuovo che non sono tenuti a mandare la raccomandata per la notifica e non c'è nulla a parte il decreto da notificare.(??????????)
Come allora possiamo sapere? Perche non ci chiamano direttamente, hanno i nostri telefoni?
 È Vero CIÒ che dicono?
Mio marito risponde di nuovo con termini legali.
Il requisito temporale di 1 anno è superato, possono notificarmi il decreto?
Come devo comportarmi?
Diffidare subito la Prefettura e darle un termine per il ripristino del ITER  della pratica?
Diffidare qualcun altro?
Grazie in anticipo per le vostre risposte.



Re: Decreto di inammissibilità della domanda fatta 1 anno fa
« Risposta #1 il: 14 Marzo 2012, 20:28:56 »
Questo è proprio una questione interessante.

La situazione legale è la seguente:

I.

La legge, ovvero l'art.5 della legge 91/1992 cosí come modificato dalla legge 94/2008, indica due presupposti per poter far domanda:

    1. Aver maturato i termini a partire dalla data del matrimonio;

    2. Che il coniuge del richiedente sia cittadino italiano.

Nella legge, che è stata trattata in parlamento più volte (si precisa che sull'argomento sono state emesse due leggi, quindi la cosa è stata delibarata non una, ma due vollte) non c'è traccia di menzione al fatto se il coniuge italiano sia italiano di nascita, o sia stato naturalizzato e quando, niente di niente. Ciò vuol dire che al legislatore non interessava tale aspetto.

II.

L'egregio signor Morcone del ministero degli interni ha avuto la brillante idea di emettere una circolare nella quale sostiene che, nel caso il coniuge italiano sia stato naturalizzato italiano dopo la data del matrimonio, i termini non sono da calcolare a partire dalla data del matrimonio, bensí dalla data della naturalizzazione del coniuge italiano.

Tale circolare è un'obbrobrio turpe, un abuso di potere ed un'insulto alla Costituzione. Il ministero dell'interno non ha il diritto di legislare bensí solo il dovere di far applicare la legge. Quindi, il signor Morcone, imponendo alle questure le sue condizioni supplementari che non sono nella legge, ha, a mio parere, persino commesso alcuni reati penali.

Comunque, come minimo, tale circolare è senza valore e dovrebbe essere levata dai piedi con una causa al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).

La cosa mi interessa perché è una questione di principio. Ti chiederei di inviarmi la lettera di preavviso di inammissibilitá e la vostra risposta scritta scannerizzate in formato pdf o jpg. Vorrei analizzarle tranquillamente e parlarne per email senza sovraccaricare il forum di messaggi inutili. Poi postiamo insieme i prossimi passi da fare sul forum (o, se volete, li posto io).
Laureato in ingegneria a Torino
Laureato in economia ad Hagen
Specialista in Diritto di cittadinanza
Sostenitore dei Diritti Umani
Critico delle religioni, già incaricato regionale dell' IBKA
Sostenitore della psicoanalisi
Attivista contro gli abusi della psichiatria
Lingue: DE, FR, IT, EN, SP, NL

Re: Decreto di inammissibilità della domanda fatta 1 anno fa
« Risposta #2 il: 16 Marzo 2012, 16:50:32 »
Salve di nuovo.
Mi è venuta una domanda spontaneamente.
L'indirizzo l'aveva la Prefettura, i telefoni per informarci anche. Tuttavia siamo venuti a conoscenza solo dopo
più di 8 mesi, che avevamo risposto, ancora non notificato, attendono a noi per andarci a ritirarlo.
Come avevo scritto nel primo post sopra il cosiddetto requisito temporale pienamente superato il 16.02.2012.
Quanto tempo ha la Prefettura per notificare un provvedimento definitivo? Esistono dei tempi precisi?
Sono 30(90) giorni?
Il signor Amedeo mi può dare un suggerimento?
Non so se conviene fare il ricorso o iniziare la pratica da zero e non darle tregua ogni 30 giorni.

Mio marito vuole fare una diffida firmata solo da lui per offesa dei diritti costituzionali, poi successivamente fare un querela alla Procura, se non rispondono entro 10 giorni. Ha luna certa dimestichezza in quanto ha lottato lui stesso per averla in soli 2 anni (naturalizzazione, non  passata prima per discendenza a causa di un documento perso dai uffici di P.A.).
Vuole fare anche una diffida da parte nostra comune, e  successivamente, fare un'altra querela per omissione di atti d'ufficio o per abuso di potere, cioè,  se i tempi di notifica sono superati non avendo legittimità per la notifica.

Mi servirebbe solo una stretta via d'uscita, suggerimento.
Successivamente vorrebbe pubblicarle sul forum se avrà l'appoggio della comunità o moderatori del forum.


Re: Decreto di inammissibilità della domanda fatta 1 anno fa
« Risposta #3 il: 16 Marzo 2012, 20:17:19 »
In ogni caso, se hai fretta, non c'è che una via sicura: rifare la domanda e poi, come dici giustamente, non dar loro tregua, cioè bombardarli con visione degli atti e diffide finché non hai il decreto in mano. In questo forum ci sono moltissimi consigli. Il primo eroico pioniere che ha pubblicato in questo foro sotto il titolo "cittadinanza per matrimonio in meno di un anno" l'ha ottenuta in 6 mesi qualche giorno. Se non mi sbaglio è intervenuto otto volte con diffide e querele.

Inoltre, l'utente action ha postato una saporita antologia di formulari per diffide e querele che puoi copiare con ctrl-C e inserire con ctrl-V in Ms Word per poi adattarli al tuo caso.

Se invece ne fai una questione di principio e non t'importa se la cittadinanza la prendi 1 o 2 anni più tardi, insisti sulla domanda giá presentata e fai causa al TAR. In linea di principio, il terminie di 10 giorni da loro posto inizia il giorno in cui ti notificano il decreto di inammissibilitá, cioé il giorno in cui andrete a prendere visione degli atti, visto che, come sottolineate, la comunicazione non l'avete mai ricevuta (sono sicuro che hanno fatto solo finta di mandarvela ma non l'hanno nemmeno spedita apposta, cosí decorrono i termini senza che voi facciate ricorso).

Una causa al TAR costa, di bolli e spese vive varie, tra i 500 e i 600 euro (ciò che mi aveva detto tuo marito al telefono è quindi sbagliato). A ció si aggiunge l'onorario dell'avvocato, ma quello è di discrezione dell'avvocato stesso (ci sono tariffari di legge ma nulla vieta che vi faccia uno sconto).

Ora il mio consiglio:

a) Rifate la domanda e non date tregua alla p.a. Seguite la falsa riga del topic "cittadinanza per matrimonio in meno di un anno" e usate l'antoligia di formulari dell'utente action.

b) Fate una querela contro l'autore della circolare, sig. Mario Morcone, personalmente usando gli argomenti che ho indicato, in linea di massima, nel topic "IL TESTO DELLA FAMIGERATA CIRCOLARE" e gli argomenti che giá voi conoscete (vedi lettera che avete giá scritto. Ho il dovere di avvertirvi che c'è il rischio di una controquerela per diffamazione. Secondo me, per ridurre il rischio di una controquerela, bisognerebbe raccogliere un gran gruppo di casi simili e fare una querela "di gruppo", cioé firmata da una dozzina di persone. Quando ci sono tali quantitá di persone che querelano, è difficile che controquerelino. Importante è, in ogni caso, andare a cercare, per ogni reato che si imputa al querelato, l'articolo del codice penale corrispondente, controllare bene che corrisponda ai fatti, e citarne il numero nella querela.

URL del topic "IL TESTO DELLA FAMIGERATA CIRCOLARE":

http://www.tuttostranieri.org/forum/problematiche-per-i-coniugi-di-naturalizzati/il-testo-della-famigerata-circolare/
« Ultima modifica: 16 Marzo 2012, 20:20:04 da maxytorino »
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Re: Decreto di inammissibilità della domanda fatta 1 anno fa
« Risposta #4 il: 19 Marzo 2012, 19:23:27 »
Salve a tutti.
Ho ricevuto una mail della Prefettura di Milano (di competenza attuale), ove mi informa che nel fascicolo ricevuto dalla Prefettura di Como(precedente competenza) non esiste nulla, a parte il famoso decreti da notificare, che la Prefettura di precedente competenza ha trattenuto il fascicolo cartaceo.

1.Ma è possibile una cosa del genere?
2.Il fascicolo cartaceo debba essere incluso in quel elettronico?
3.Debbono scannerizzare prima nel fascicolo elettronico tutti gli atti cartacei  se gli hanno trattenuti ?
4.Come è possibile a trasferire una pratica senza aver incluso gli atti  nel fascicolo?
5.Vorrei sapere se esiste un riferimento - trasmissione atti da una sede all'altra di competenza, trattenimento atti, una normativa c'è?
6.Se sono obbligati a introdurre in formato elettronico, possiamo fare una diffida di non aver esaminato il fascicolo?
7.È responsabile la Prefettura di competenza obbligata ad esaminare tutto o è responsabile quella precedente
obbligata a trasmettere il fascicolo completo?

Mio marito ha inviato una Richiesta di accesso agli atti, la metterò sul forum.
Poi, ha preparato la diffida per il ritardo inspiegabile e la notifica via Poste con riferimento ad una normativa,  in precedenza avevamo ricevuto la mail, che non sono obbligati a notificare con Raccomandata R/R:
-- La  notificazione a mezzo del servizio postale si effettua secondo le norme previste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890. L'art. 10 della legge 3.8.1999, n. 265 ha modificato il primo comma dell'articolo 12 della legge sopra richiamata disponendo che: "Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso."In sintesi si procede nel modo seguente:
si scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
si scrive sulla busta il nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca e vi si appone il numero del registro cronologico, la firma ed il sigillo dell'ufficio. Sulla busta non devono essere apposti segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto (art. 2, primo comma, L. 890/1982 come modificato art. 174, comma 16, D. Lgs. 196/2003);
si compila l'avviso di ricevimento e si aggiunge anche qui il numero del registro cronologico;
dopo la consegna all'ufficio postale della busta e dell'avviso di ricevimento, la ricevuta della raccomandata è conservata ed annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento.
Alla consegna dell'atto al destinatario provvede l'agente postale con le procedure previste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890.
Si evidenzia, infine, che la Corte Costituzionale con sentenza del 26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 del codice di procedura civile e dell'articolo 4, comma terzo, della legge 890/82, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Dai principi espressi nella sentenza consegue che il momento di perfezionamento della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato:
per il notificante, nella data di consegna dell'atto all'agente notificatore ovvero, nell'ipotesi di notificazioni dirette, nella data della spedizione;
per il destinatario, nella data di ricevimento dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento.  



Ma la diffida comprende anche la ripresa dell'iter, visto che alla data odierna è stato superato abbondantemente  il cosiddetto "requisito temporale", quindi oltre i termini di legge.
Per favore, non chiedo consulto giuridico, ma solo indicazioni ai più esperti.
Grazie mille. Distinti saluti,
Victoria



Re: Decreto di inammissibilità della domanda fatta 1 anno fa
« Risposta #5 il: 20 Marzo 2012, 04:07:36 »
Come specifichi molto bene tu stessa, la notifica avviene solo il momento in cui tu prendi conoscenza del documento notificato secondo le regole indicate dalla legge.

Di conseguenza, il decreto di diniego, se sarebbe stato inviato, come tu dicevi che affermano i funzionari, per posta ordinaria, non è notificato.

Quindi, ciò che ti consiglio è di scegliere un momento per te opportuno per prendere visione degli atti e, nell'occasione della visione, sostenere che il decreto non fu notificato e che ti sia notificato seduta stante, dandoti una ricevuta che comprovi che il decreto ti è stato notificato il giorno della visione degli atti (e non un giorno precedente "inventato" dai funzionari).

A partire dalla data della "vera" notifica, scatta il termine (credo di capire 10 giorni) entro il quale puoi far ricorso al TAR. E tale ricorso è anche la unica via per procedere contro il decreto di diniego (sempre che tu sia pronta a sostenere le spese ed ad attendere i tempi che, a Milano, da quanto ne ho sentito, ammontano a biblici 2-3 anni).

Nessuno ti vieta di inoltrare una querela contro i responsabili per la tua pratica per omissione di atto d'ufficio, connessa con una querela all'autore della famigerata circolare fuorilegge ed all'attuale responsabile dei servizi cittadinanza al ministero degli interni a Roma. Tale querela, peró, anche se giustificata e anche se vi fosse dato seguito ed i colpevoli fossero penalmente puniti, non cambierebbe gran cosa al tuo procedimento. Probabilimente ti diranno "sì, penalmente, lei ha ragione" e la circolare famigerata verrá revocata del ministero dell'interno. Peró, sul tuo caso personale, ti indicherebbero che la via formale sarebbe stata di fare ricorso al TAR, e non una querela.

Io ritengo una querela una cosa buona e giusta, nell'interesse delle migliaia di utenti "frodati" dalla circolare. E sarebbe bene se almeno una decina di "vittime" della circolare firmassero la querela, per sottolineare che il tuo non è un caso isolato, bensí c'è molta gente arrabbiata in giro che ha fatto le carte fidandosi della legge per poi vedersi denegata "in segreto", cioè senza notifica, la richiesta a causa di una circolare fuorilegge che nemmeno il ministero dell'interno ha il coraggio di render pubblica sul suo sito a lato della legge (come dovrebbe fare per ben informare i cittadini).

Peró, pragmaticamente, sarebbe meglio (più rapido e più economico) per te se, con o senza querela, ripresentassi domanda con nuovi documenti, visto che ormai i termini, anche se calcolati dalla data della naturalizzazione di tuo marito, sono ampiamente decorsi. Contando 600 euro di spese vive più 1000 euro di avvocato per il ricorso al TAR, con quei soldi potresti permetterti un viaggio nel tuo paese natale per rifare i documenti e, questa volta, il successo sarebbe garantito.

Comunque, a te la scelta: l'uno, l'altro, o tutti e due. Buona fortuna.
Laureato in ingegneria a Torino
Laureato in economia ad Hagen
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Re: Decreto di inammissibilità della domanda fatta 1 anno fa
« Risposta #6 il: 20 Marzo 2012, 07:23:45 »
Non sono mai uscita dall'Italia neanche per 1 minuto, per quanto ne so sono validi fino quando non fai qualche viaggio. Non ho nulla nel passaporto, quindi non possono  non accettare i documenti, gli hanno tenuto loro, mai ritirati. Ho letto anche qui nel forum, il sig.Amedeo rispondeva a qualcuno.
 

Re: Decreto di inammissibilità della domanda fatta 1 anno fa
« Risposta #7 il: 20 Marzo 2012, 08:01:37 »
 1.                  Al  Sig. Prefetto Pro-Tempore di Milano
2.                         Al  Dirigente dell'Area Cittadinanza
 Prefettura - UTG Milano, Corso Monforte, 31, 20122- Milano(MI)



OGGETTO:  DIFFIDA AD ADEMPIERE  alla Prefettura - UTG Milano di competenza Area Cittadinanza: istanza K.10.C,XXXXXX per l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.5 della legge n.91/1992 ( n. 94/2009).

I sottoscritti:

aaaaaaaabbbbbbbbbbbbccccccccccccc

PREMESSO
–  che in data xxxxxxxx hanno contratto il matrimonio;
–  che la sottoscritta è residente in Italia dal xx/07/2009;
–  che in data xxxxxx/07/2010 dal loro felice matrimonio è nato il figlio xxxxxxxxxxx
–  che in data xxxxxxx la sottoscritta ha presentato alla Prefettura UTG di Como la domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.5 della legge n.91/1992 e 94/2009 corredata dalla prescritta documentazione COMPLETA;
–  che in data xxxxxxxx la Prefettura di Como notificava alla sottoscritta IL CODICE  ISTANZA K.10.C,XXXXXX e la comunicazione di preavviso di inammissibilità della domanda;
–  che i sottoscritti rispondevano il xxxxxxxx, nei termini previsti, con le proprie  osservazioni e contestazioni sulla comunicazione del xxxxxxxx ai sensi della legge 241/90 sulla istanza di cittadinanza italiana del xxxxxxx e con la richiesta di attivazione delle procedure di autotutela della PP.AA. ai sensi della legge 241/90;
– che dopo la tale data del xxxxxxxxx i sottoscritti non hanno ricevuto alcun provvedimento o comunicazione e solo successivamente a distanza di quasi 5(cinque) mesi, in data xxxxxxxx(timbro postale Milano Roserio CMP) Prefettura UTG di COMO inviava una lettera semplice/prioritaria datata il xxxxxxxxx COMO con l'OGGETTO: e p.c. alla sottoscritta/sottoscritto:Richiesta cittadinanza italiana legge 91/92. Sig.ra XXXXXXXX YYYYYYYY nata a YYYYYYYYY VVVVVVVVVVVil WWWWWW. ”Si trasmette per gli adempimenti di competenza il decreto di inammissibilità della persona di cui all'oggetto, la quale risulta essersi trasferita in codesta Provincia".
–  che i sottoscritti non hanno ricevuto nulla ne prima ne dopo quella lettera prioritaria;
–  che i sottoscritti chiedevano  via mail il xx/03/2012 al responsabile dell'Area Cittadinanza della Prefettura UTG Milano di competenza alla Dr.ssa xxxxxxxx informazioni riguardante la  pratica  K.10.C.xxxxxx della sottoscritta;
–  che  nella risposta ricevuta, la Dr.ssa xxxxxxxxxxx informava i sottoscritti di un provvedimento notificato esistente nel sistema informatico ministeriale, per poi successivamente dalle mail scambiate risultava, che il provvedimento in causa  giacente nel fascicolo cartaceo della pratica della sottoscritta, da notificare; e che la Dr.ssa ci informava che la P.A. non è obbligata a notificare o ad avvisare con la Raccomandata R.R.

–  che i sottoscritti rimasti indignati rispondevano alla Dr.ssaxxxxx che esistono altri mezzi di comunicazione, in caso che la P.A. non è obbligata(?) a notificare un Provvedimento  con la Raccomandata R.R(?) oppure tramite l'Ufficiale Giudiziario(?), in questo caso nello stesso modulo della domanda esistono 2(due)  numeri di cellulare, di fatto inclusi  inutilmente nel modulo della domanda;
–  che i sottoscritti sono venuti a  conoscenza il 14/03/2012 solo di esistenza di un provvedimento (non a piena conoscenza del contenuto) emesso dalla Prefettura UTG di COMO, che poi doveva essere notificato dalla Prefettura UTG Milano, di fatto non avvenuto nei termini ragionevoli previsti dalla legge e  che poteva essere in giacenza ancora per molto tempo;
– che i sottoscritti sono venuti a conoscenza, sempre via mail dalla Dr.ssa xxxxxxxxxx, anche del fatto che nel fascicolo cartaceo non esiste traccia di altri atti o documenti  tranne il provvedimento, cosa sospetta e inspiegabile;
– che i sottoscritti hanno richiesto  l'accesso agli atti con la lettera inviata via PEC protocollo.prefmi@pec.interno.it   il 19/03/2012 per controllare l'integrità della pratica;
–  che cosiddetto "requisito temporale in un anno dalla data di naturalizzazione del coniuge", se il Legislatore l'avrebbe incluso nell'art.5 della legge 91/92 (modificata 94/2009),  si considera già pienamente superato a partire dal  xxxxxxx  .

CONSIDERATO
– a) che  La legge, ovvero l'art.5 della legge 91/1992 così come modificato dalla legge 94/2009, dispone “che il coniuge, straniero o apolide di cittadino italiano possa acquistare la cittadinanza italiana:a) quando, dopo il matrimonio, risieda  legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure: b) dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero. I termini suindicati sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.”
– b) che nella legge n.91/1992 trattata in parlamento più volte non c'è traccia di menzione al fatto se il coniuge italiano sia italiano di nascita, o sia stato naturalizzato e quando sia stato naturalizzato, nulla di nulla. Ciò vuol dire che il legislatore adottando la legge ha pienamente considerato la Costituzionalità della stessa.
– c) che debba essere rispettata la  Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007 : “Ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono né contenere disposizioni derogativi di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. LA LEGGE È L'UNICA FONTE DI RIFERIMENTO”;
– d) che in data odierna sono ormai trascorsi più di 365 gg. dalla data di presentazione della domanda. La pratica K.10 xxxxxx non si sarebbe mossa dal luogo in cui il  xxxxxxxx la Prefettura di Como mandava la famosa comunicazione, quando probabilmente il procedimento amministrativo sarebbe stato avviato, in palese contrasto con la l'art.2, comma 2 della legge n.241/90. Ai sensi del D.P.R. n.362/1994 art.2.comma 1:”L'Autorità che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in ogni caso immediatamente copia al Ministero dell'Interno, ed entro trenta giorni della presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al Ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.”
– che solo il Ministro dell'Interno può respingere l'istanza ai sensi dell'art.8 della legge 91/1992 (n.94/2009) dove si precisa: “1. Con decreto motivato, il Ministro dell'Interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.”, ma  non  Prefettura – UTG.
–  che la  notificazione a mezzo del servizio postale si effettua secondo le norme previste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890. L'art. 10 della legge 3.8.1999, n. 265 ha modificato il primo comma dell'articolo 12 della legge sopra richiamata disponendo che: "Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso."In sintesi si procede nel modo seguente:
si scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
si scrive sulla busta il nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca e vi si appone il numero del registro cronologico, la firma ed il sigillo dell'ufficio. Sulla busta non devono essere apposti segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto (art. 2, primo comma, L. 890/1982 come modificato art. 174, comma 16, D. Lgs. 196/2003);
si compila l'avviso di ricevimento e si aggiunge anche qui il numero del registro cronologico;
dopo la consegna all'ufficio postale della busta e dell'avviso di ricevimento, la ricevuta della raccomandata è conservata ed annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento.
Alla consegna dell'atto al destinatario provvede l'agente postale con le procedure previste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890.
Si evidenzia, infine, che la Corte Costituzionale con sentenza del 26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 del codice di procedura civile e dell'articolo 4, comma terzo, della legge 890/82, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Dai principi espressi nella sentenza consegue che il momento di perfezionamento della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato:
per il notificante, nella data di consegna dell'atto all'agente notificatore ovvero, nell'ipotesi di notificazioni dirette, nella data della spedizione;
per il destinatario, nella data di ricevimento dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento.
CONSTATATO
–  che la Prefettura UTG Milano Ufficio Cittadinanza non ha mai esaminato il fascicolo/la pratica, lasciando in giacenza la pratica ricevuta fino all'intervento dei sottoscritti, non ha mai adempito i doveri di competenza anche dopo la data  del xxxxxxx una volta superato cosiddetto “requisito temporale” se la stessa P.A. ritiene valido,  quindi, fuori dai termini legali non ha mai notificato un provvedimento ormai tardivo, quindi, non giustifica l'Ufficio Cittadinanza Prefettura - UTG Milano di competenza l'inadempienza dei doveri protratta oltre il ragionevole tempo  per la notifica di un provvedimento giaccente nel fascicolo  K.10 XXXXXX prima di tale data, quindi, non giustifica  l'Ufficio Cittadinanza Prefettura - UTG Milano di competenza il fermo dell'iter procedurale della pratica a partire dal xxxxxxx  , quindi, i responsabili debbono rispondere del reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328, comma 2, c.p.),  quindi, i  isottoscritti,
DIFFIDANO
–  la Prefettura - UTG Milano, Ufficio Cittadinanza Corso Monforte, 31, 20122-Milano(MI) di competenza per non aver esaminato l'iter dal xxxxxxx ad oggi della pratica K.10 XXXXXX, ricevuta dalla Prefettura di Como, lasciandola giacente;

DIFFIDANO
– inoltre la Prefettura - UTG Milano, Ufficio Cittadinanza Corso Monforte, 31, 20122-Milano(MI) di competenza affinché riprenda il procedimento relativamente alla Pratica  K.10 XXXXXX della sottoscritta, XXXXXXXX YYYYYYYY, nata il WWWWWW a YYYYYYYYYVVVVVVVVVVVe ne dia immediata comunicazione ai sottoscritti.

 CHIEDONO
–  ai sensi della legge 241/1990, ai funzionari responsabili del procedimento sopra citato, che sia indicato lo stato degli atti relativi ed inoltre che costoro, nell'espletamento dei competenti servizi, svolgano gli atti del loro ufficio o espongono le ragioni del ritardo o della esclusione entro 30 gg. dalla ricezione della presente richiesta, a norma dell'art.328 c.p. Così come modificato dalla Legge 16 aprile 1990 n.86.

Per il caso in questione, i sottoscritti si riservano di compiere tutte le azioni legali occorrenti, atte a sanare la situazione in cui si trovano, e p.c. trasmettono  tutta la documentazione al difensore legale dei sottoscritti all'Avvocato YYYYYYYYY per procedere in sede giudiziale.


Ai sensi del DPR n.445/2000 Art. 21 comma 1 e Art. 38 comma 3, i sottoscritti allegano copia fotostatica di un proprio documento d'identità.

Con osservanza,


Re: Decreto di inammissibilità della domanda fatta 1 anno fa
« Risposta #8 il: 20 Marzo 2012, 08:08:16 »
Ho inserito la diffida per l'inadempienza dei doveri della P.A.
Credo che possono essere delle modifiche ben accettate.
Grazie.Saluti, Victoria

Re: Decreto di inammissibilità della domanda fatta 1 anno fa
« Risposta #9 il: 20 Marzo 2012, 10:31:52 »
Non sono mai uscita dall'Italia neanche per 1 minuto, per quanto ne so sono validi fino quando non fai qualche viaggio. Non ho nulla nel passaporto, quindi non possono  non accettare i documenti, gli hanno tenuto loro, mai ritirati. Ho letto anche qui nel forum, il sig.Amedeo rispondeva a qualcuno.

I CERTIFICATI PENALI DEL PAESE D'ORIGINE (E DEI PAESI TERZI DI RESIDENZA, OVE APPLICABILE) HANNO UNA VALIDITÁ DI 6 (SEI) MESI!!! Quindi, se decidessi di inoltrare una nuova domanda, dovresti rifare tale (o tali) certificato/i. E, normalmente, quasi tutte la nazioni del mondo rimettono certificati penali solo all'interessato personlamente.
Laureato in ingegneria a Torino
Laureato in economia ad Hagen
Specialista in Diritto di cittadinanza
Sostenitore dei Diritti Umani
Critico delle religioni, già incaricato regionale dell' IBKA
Sostenitore della psicoanalisi
Attivista contro gli abusi della psichiatria
Lingue: DE, FR, IT, EN, SP, NL

Re: Decreto di inammissibilità della domanda fatta 1 anno fa
« Risposta #10 il: 20 Marzo 2012, 10:36:32 »
DIFFIDANO
–  la Prefettura - UTG Milano, Ufficio Cittadinanza Corso Monforte, 31, 20122-Milano(MI) di competenza per non aver esaminato l'iter dal xxxxxxx ad oggi della pratica K.10 XXXXXX, ricevuta dalla Prefettura di Como, lasciandola giacente;
DIFFIDANO
– inoltre la Prefettura - UTG Milano, Ufficio Cittadinanza Corso Monforte, 31, 20122-Milano(MI) di competenza affinché riprenda il procedimento relativamente alla Pratica  K.10 XXXXXX della sottoscritta, XXXXXXXX YYYYYYYY, nata il WWWWWW a YYYYYYYYYVVVVVVVVVVVe ne dia immediata comunicazione ai sottoscritti.

Questo tipo di diffida viene chiamata, non a caso, diffida ad adempiere. Quindi mi sembra che bisognerebbe inserire, dopo le parole "diffidano", delle frasi che indichino che cosa voi vi aspettate che la p.a. faccia (finalmente).

Nonostante io mi rallegri infinitamente che voi inviate tale diffida, mi sembra che dovreste inserire nella lista delle persone che ritenete responsabili penalmente non solo i funzionari di Como e di Milano, bensí anche (a) l'autore della circolare e (b) l'attuale responsabile del dipartimento Libertá Civili, Immigrazione e Cittadinanza, ambedue presso il ministero dell'interno, Via Cavour 6, 00184 Roma.

A mio parere.

Poi fate voi come volete.

Sono curiosissimo di vedere come va a finire.

PS: Quello che sta succedendo nel caso di suddetta circolare rassomiglia sinistramente alle pratiche nazionalsocialiste, che, purtroppo, sono rimaste in parte anche nella societá tedesca odierna. Quando un funzionario dá più importanza ad obbedire al suo/suoi superiore/i che non ad osservare la legge (e le norme basilari dell'etica), ebbene, questo è proprio l'inizio di una dittatura nazista. È anche per questo che è preoccupante e che quindi bisogna reagire a tali soprusi.

È quindi, almeno a mia opinione, più una questione di principio che non una questione di risparmiare i soldi per fare altri documenti, presentare una nuova domanda ed aspettare quindi un'anno in più. Mi rallegro quindi che voi intraprendiate tali passi.

Ciò nonostante, pensate ai vostri interessi concreti. A quanto mi ha detto un avvocato di Roma, sarebbe perfettamente legale il presentare una seconda domanda identica alla prima e, nello stesso tempo, litigare in tribunale sulla prima domanda. Secondo tale avvocato (non possi giudicare se ha ragione o torto), la prima delle due domande che viene accettata, ha "vinto", l'altra la si può poi ritirare quando si ha il decreto in mano. Vedete un po col vostro legale se questa è davvero una via fattibile o solo "fantagiuridica".
« Ultima modifica: 20 Marzo 2012, 10:44:17 da maxytorino »
Laureato in ingegneria a Torino
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Re: Decreto di inammissibilità della domanda fatta 1 anno fa
« Risposta #11 il: 20 Marzo 2012, 11:41:03 »
             Si, certamente, abbiamo inserito, quello che chiediamo nella seconda parte, ben due volte diffidano, tattica evidenziata:                               
 Diffidano
inoltre la Prefettura - UTG Milano, Ufficio Cittadinanza Corso Monforte, 31, 20122-Milano(MI) di competenza affinché riprenda il procedimento relativamente alla Pratica  K.10 XXXXXX della sottoscritta,ne dia immediata comunicazione ai sottoscritti.

La diffida non è ancora pronta, il legale la sta visionando. Mio marito ha contattato un avvocato che ha conosciuto  anni fa al patronato.
Sicuramente in questa diffida includeremo anche quella di Como.
Ma, mio marito dice che la diffida per Como avvera dopo di che avrà piena conoscenza del decreto.
Diffideremmo la persona che ha firmato, anche se possa essere il Prefetto Pro-tempore, ma potrebbe essere solo il Prefetto Vicario, se per caso sarà incluso il nome di mio marito dentro.
La prima diffida è proprio per l'inadempienza dei doveri e la ripresa dell'iter solo a Milano, per conoscenza al Ministero.
La seconda da parte di mio marito che poi darà seguito ad una querela subito in Tribunale.
Ha mandato tutti i documenti al avvocato(una donna), e avrà una risposta entro breve, che possa farcela.
Saluti, Victoria


Re: Decreto di inammissibilità della domanda fatta 1 anno fa
« Risposta #12 il: 23 Marzo 2012, 17:00:49 »
Visto l'incontro con la Prefettura di Milano abbiamo deciso per il ricorso al TAR.
Anzi, non c'è traccia di Ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica nel decreto, ma solo sul timbro che ho firmato io e mio marito. Credo che hanno omesso intenzionalmente.  Hanno il diritto di farlo?
Il decreto è firmato dal vice-prefetto vicario.

Non esistono le motivazioni legittime: la circolare e la legge 94/2009. Tutto qui.
Stiamo consultando un avvocato che conosce mio marito, ma stiamo valutando a cercare uno che si è occupato già di questi problemi.
Non c'è nulla di difficile, basta a mettere tutto nel ordine delle leggi. Se si potesse andare senza l'avvocato, non ci sarebbe problemi. A questo punto, un avvocato che ha tutto nelle mani e solo presentare il ricorso potrebbe accontentarsi con 500 euro. Chi conosce un avvocato, qui dl forum, possiamo valutare ed accettare.
Mio marito sta preparando la diffida contro il vice-prefetto vicario dove avvisa della querela per offesa in sede civile, querela per abuso di potere e quant'altro.
L'aiuto e ben accertabile ed anche è utile.
Se ci sono le persone nelle nostre condizioni si potrebbe fare una cosa insieme, in senso che può essere un precedente.  Saluti.
« Ultima modifica: 23 Marzo 2012, 17:13:13 da MVictoria »

Re: Decreto di inammissibilità della domanda fatta 1 anno fa
« Risposta #13 il: 23 Marzo 2012, 17:52:30 »
Il decreto

Re: Decreto di inammissibilità della domanda fatta 1 anno fa
« Risposta #14 il: 23 Marzo 2012, 18:30:12 »
GRAVI ERRORI DI  P.A.
1.avendo l'indirizzo di domicilio, precedentemente ricevute 3 lettere da Como, mondano lo stesso  al sindaco di comune precedente per la notifica.
2.includono indirizzo di domicilio sbagliato, anche se precedentemente erano arrivate le lettere su indirizzo giusto.
3. fanno di 2 indirizzi il terzo inesistente ( via nuova+ numero civico vecchio=nuovo indirizzo fantasma).
 
4.Non notificano nulla e mandano ancora un'altra lettera, sempre all'indirizzo fantasma.
5. La Prefettura di Milano mandava una comunicazione mai arrivata su indirizzo fantasma.

Di chi è colpa? Querelare per cosa?