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Sentenza del 5 giugno 2012 Tribunale di Cosenza

Sentenza del 5 giugno 2012 Tribunale di Cosenza
« il: 17 Settembre 2012, 20:59:49 »
Revoca di sentenza di condanna per abolizione del reato di cui all'articolo 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/98

TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Penale


N. 436/2007 R.G. Trib.
N. 41/2012  R.G. ES.


Osserva

Nei confronti dell'istante, *****, risulta emessa la sentenza di condanna n. 713/2007 R.G. SENT. pronunziata in data 18.5.2009 dal Tribunale di Cosenza in composizione monocratica e divenuta esecutiva in data 9.6.2009, alla pena di otto mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/98.
In merito a tale norma incriminatrice, la Corte di Giustizia Europea con sentenza emessa in data 28.4.2011 nella causa C-61/11 PPU (caso EL DRIDI) ha dichiarato tale normativa in contrasto con con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CEE, con relative conseguenze in tema di disapplicazioni del D.Lgs 286/1998 contrarie a quelle della citata direttiva e, in particolare, quelle sancite dall'art. 14 comma 5 ter (cfr. sul punto Cass. Sez. I Pen. Sent. nn. 1606, 1594, e 1590).
Sul punto la costante giurisprudenza della S.C. è orientata nel senso dell'applicabilità in via analogica dell'art. 673 c.p.p. nei casi di sopravvenuta inapplicabilità di una norma nazionale per effetto di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea che ne affermi l'incompatibilità con la normativa comunitaria, trattandosi di " ipotesi certamente assimilabile dal punto di vista logico a quelle espressamente stabilite nel citato art. 673 c.p.p., in siffatto caso sostanzialmente verificandosi una sorta di abolitio criminis e non già un mero mutamento giurisprudenziale" (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Sez. I Pen Sent. 20.1.2011 n. 16521 nonchè sentenze nn. 3437/2010; 30595/2010 e 21579/2008).
Deve inoltre, rilevarsi come la nuova formulazione dell'art. 14 comma 5 ter del DLGS 286/1998, introdotta dall'art. 3 del DL 23.6.2011 n. 89, convertito con modifiche la L. 02.8.2011 n. 129, introdotta dopo la citata decisione della Corte di Giustizia Europea, debba ritenersi non applicabile, ai sensi dell'art. 2 comma 2 c.p., alla condotto iniziate prima dell'entrata in vigore del ricordato decreto legge. Difatti, deve ritenesi che la nuova formulazione non possa dirsi in continuità normativa con la precedente versione, non soltanto per il distacco temporale intercorso tra la sua emanazione e l'emissione della direttiva comunitaria innanzi citata, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta richiesta per integrare l'illecito penale in esame, attualmente condizionato dall'esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria e allo spirare di un periodo, prefissato dalla legge, di trattamento presso un centro a ciò deputato (in tal senso Cass. I Penale sent. 36451 del 23.9.2011, (Zinoubi).

Ritenuto, in conseguenza di quanto esposto, di doversi revocare la sentenza indicata in premessa per intervenuta abolitio criminis ai sensi dell'art. 673 c.p.p.

p.q.m.

visto l'art. 673 1 c.p.p.
revoca la sentenza di condanna n. 713/2007 R.G. SENT pronuziata in data 18.5.2009 dal Tribunale di Cosenza in composizione monocratica e divenuta esecutiva in data 9.6.2009 alla pena di mesi otto di reclusione per il reato previsto dall'art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/1998 nei confronti di *****.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cosenza il 5 giugno 2012

Si ringrazia l'ASGI per la segnalazione
Saluti
luogabri