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Dichiarazione di ospitalità e cessione di fabbricato

Dichiarazione di ospitalità e cessione di fabbricato
« il: 24 Agosto 2015, 21:29:45 »
Salve a tutti.
Come al solito quando sono costretto a fare alcune cose imposte dalla legge, cerco di approfondire e questo fa sorgere alcuni dubbi. Cerco quindi di riordinare le idee e mi piacerebbe se qualcuno mi facesse notare eventuali mancanze o scorrettezze.

Ho dovuto fare la dichiarazione di ospitalità per il figlio di amici (extracomunitari) in visita 8 giorni nella mia città. Come ormai mi capita sempre devo un po' discutere al Commissariato perché si richiede il contratto di affitto "per controllare che non ci sia una clausola che impedisca di ospitare senza l'assenso del proprietario". Ora, la suddetta clausola è stata giudicata ben 6 anni fa (!) dalla Corte di Cassazione come nulla (vedi sentenza III sez. Civile n 14343/2009) e ribadita in sentenze successive (Sez. III Civile - 18 giugno 2012, n.9931).

Ho notato che esiste notevole confusione tra la dichiarazione di ospitalità e la cessione di fabbricato: a volte sono equiparati anche se molto diversi. La confusione secondo me è aumentata dal fatto che si usa il modulo della cessione di fabbricato anche per la dichiarazione di ospitalità.
La normativa riguardante la cessione di fabbricato è contenuta in (1), dove si legge molto chiaramente che nella cessione di fabbricato si cede il godimento di un bene ad uso esclusivo sia a titolo oneroso che non oneroso. Il fatto che ci sia un uso esclusivo come riportato dalla legge è importante. Inoltre, nella normativa (1) non si fa distinzione sulla nazionalità della persona che assume la disponibilità del bene la quale può essere italiana o straniera (comunitaria o extracomunitaria).

Diverso è il caso della ospitalità, nella quale NON si cede alcunché ed il proprietario o affittuario del bene rimane nella esatta disponibilità del bene precedente la ospitalità.
L'ospitalità è normata da (2) ed è diretta ai soli cittadini extracomunitari e agli apolidi. Qui io ho avuto un dubbio. Nel caso di ospitalità di un cittadino della Unione Europea, quali sono gli obblighi? Secondo la normativa (3) i cittadini della U. E. possono soggiornare fino a tre mesi senza alcuna formalità; possono (ma non è obbligatorio per un periodo inferiore a tre mesi) compilare una "dichiarazione di presenza".
Su internet ho trovato domande simili e veniva risposto che nel caso  di un cittadino U.E. è necessario fare una dichiarazione di ospitalità quando la ospitalità si protrae oltre 30 gg (?).
A me sembra molto strano. Prima di tutto da dove vengono fuori quei 30 gg? Io non trovo in nessuna legge di quelle sotto riportate una indicazione del genere. Qui non c'è alcun uso esclusivo e nessuna cessione quindi non siamo nel campo della cessione di fabbricato [vedi (1)].
Che voi sappiate mi è sfuggita una legge o parte di una legge che riporta quanto affermato?

Grazie


(1) Legge 18 Maggio 1978 n 191 ( Conversione con modificazione del decreto-legge 21 Marzo 1978 n 59 );
(2) Testo Unico sulla immigrazione: Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n 286 / Articolo 7 ;
(3) Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007 n 30 e Decreto Legislativo 28 Febbraio 2008 n 32.