Dipende dai motivi per i quali hai richiesto la cittadinanza (art. 5 o art. 9) e dai motivi per i quali è stata respinta.
Se è stata respinta ai sensi dell'art. 8 della L.91/92 l'istanza non può essere riproposta prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di emanazione del decreto.
In tutti gli altri casi l'istanza puo' essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento (art.5 dpr 572/93).
Se invece si dovesse trattare di "inammissibilità" (e non propriamente di un decreto di rigetto) non sono previsti termini per la riproposizione dell'istanza e quindi potrebbe essere ripresentata anche immediatamente.