N. 03788/2011 REG.PROV.COLL.
N. 07676/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7676 del 2010, proposto da:
Viera Jenny Paola Acurio, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Goretti, Alessandro Longo, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Perugia- Ufficio Territoriale del Governo;
per l'annullamento
del provvedimento del 11.5.2010 con cui la Prefettura di Perugia ha rigettato la richiesta di cittadinanza presentata dalla ricorrente per matrimonio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
visti gli artt. 9 e 11 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, cittadina ecuadoregna, impugna con il ricorso in epigrafe il provvedimento del Prefetto di Perugia con il quale le è stata negata la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un cittadino, per essere intervenuta nel frattempo la separazione personale dei coniugi.
Il ricorso è articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Originariamente proposto dinanzi al TAR Umbria, il giudizio è pervenuto a questo TAR a seguito di regolamento di competenza.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
La giurisprudenza amministrativa, anche di questo TAR, ha infatti affermato che la concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall'art. 5 della legge n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo. In tale ambito, l'unica causa preclusiva alla concessione della cittadinanza, che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione, è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. c, della legge n. 91 del 1992, ossia la sussistenza, nel caso specifico, di "comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica". Soltanto in tale evenienza, la citata situazione di diritto soggettivo risulta affievolita in interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo (cfr. Cons. St. VI, 31 marzo 2009 n. 1891). Le altre cause preclusive, invece, non richiedendo alcuna valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, determinano il mantenimento della giurisdizione in capo al giudice ordinario (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 19 ottobre 2010 , n. 6999; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 28 maggio 2010 , n. 2715; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 945 del 2010; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 11019 del 2009; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 28 luglio 2009 , n. 2240).
Nel caso di specie si verte di un provvedimento di diniego fondato, come si è detto, sulla intervenuta separazione personale tra i coniugi, che a seguito delle modifiche normative introdotte con la l. 94/2009, costituisce motivo ostativo all’ottenimento della cittadinanza.
Il ministero, dunque, non ha fatto applicazione dell’art. 6, comma 1 lett. c) che preclude il rilascio della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Pertanto, deve rilevarsi d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice adito.
In applicazione dei principi della traslatio judicii, recepiti dall’art. 11 c.p.a., il ricorso potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, dianzi al giudice ordinario, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)