io insisterei sul terzo "visto"
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze - Prot. n. 0010652 del 06/08/2009, con la quale viene specificato che le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009, non sia ancora trascorso il termine biennale previsto per la conclusione del procedimento, ricadranno nell'applicazione delle nuove disposizioni, atteso che il richiedente, in tali casi, non risulta essere titolare di un diritto soggettivo pieno;
rispondendo con un qualcosa del tipo:
VISTO che le circolari ministeriali non hanno alcuna valenza normativa, neanche verso i funzionari alle quali sono indirizzate, come più volte sancito da sentenze della corte di cassazione. Ma anche se l'avessero -e non ce l'hanno- la circolare prot. 5377 (31/02/2009), che dice che la legge 94/2009 non è retroattiva, è successiva alla circolare prot 10652 da voi citata (06/08/2009) che dice che la stessa legge è retroattiva. Quindi o le 2 si contraddicono o la seconda annulla e rettifica la prima.
come abbiamo già mille volte detto e ridetto...
ma più importante di tutto:
AMEDEO:
tienici aggiornati sugli sviluppi della persona che è stata chiamata in questura.
per il momento non ci resta che sperare in una buona notizia
Di seguito ti posto il testo della circolare in questione, dove però parla dei permessi di soggiorno per motivi familiari, e dice espressamente che va considerata la legge in vigore al momento dell'istanza non portando la legge il precetto della retroattività, la cosa buffa e che veramente mi fà ridere è che i PDS non è retroattiva mentre per la cittadinanza sì? quindi o sono tutte e due retroattive oppure non lo sono, e sappiamo benissimo tutto che NON POSSONO essere retroattive.
Circolare del Ministero dell'Interno del 31 agosto 2009, n. 5377
Articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 286/1998, così modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. Stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana.
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Circolare del 31 agosto 2009, prot. n. 5377
Oggetto: Articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 286/1998, così modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. Stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana.
In risposta ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alle modalità di definizione delle istanze di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, presentate dagli stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana, antecedentemente l'entrata in vigore della legge 94/09, si forniscono i seguenti elementi di indirizzo.
Nell'osservare che la legge 94/09 non riporta espresso, nel caso in specie, il precetto della retroattività, si ritiene che i procedimenti amministrativi instaurati prima dell'entrata in vigore del suddetto dispositivo, debbano essere definiti secondo la norma vigente alla data del loro avvio.Analogamente, si è del parere che le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, prodotte dopo l'entrata in vigore della legge di modifica dagli stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana, debbano essere valutate secondo il medesimo orientamento.
Confidando nella consueta collaborazione di codesti Uffici, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.
Il Direttore Centrale
Rodolfo Ronconi