Tutto Stranieri

Cittadinanza per matrimonio - Il ricorso straordinario al capo dello stato

nightwatch76

io insisterei sul terzo "visto"

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze - Prot. n. 0010652 del 06/08/2009, con la quale viene specificato che le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009, non sia ancora trascorso il termine biennale previsto per la conclusione del procedimento, ricadranno nell'applicazione delle nuove disposizioni, atteso che il richiedente, in tali casi, non risulta essere titolare di un diritto soggettivo pieno;

rispondendo con un qualcosa del tipo:

VISTO che le circolari ministeriali non hanno alcuna valenza normativa, neanche verso i funzionari alle quali sono indirizzate, come più volte sancito da sentenze della corte di cassazione. Ma anche se l'avessero -e non ce l'hanno- la circolare prot. 5377 (31/02/2009), che dice che la legge 94/2009 non è retroattiva, è successiva alla circolare prot 10652 da voi citata (06/08/2009) che dice che la stessa legge è retroattiva. Quindi o le 2 si contraddicono o la seconda annulla e rettifica la prima.


come abbiamo già mille volte detto e ridetto...


ma più importante di tutto:
AMEDEO:
tienici aggiornati sugli sviluppi della persona che è stata chiamata in questura.
per il momento non ci resta che sperare in una buona notizia

Di seguito ti posto il testo della circolare in questione, dove però parla dei permessi di soggiorno per motivi familiari, e dice espressamente che va considerata la legge in vigore al momento dell'istanza non portando la legge il precetto della retroattività, la cosa buffa e che veramente mi fà ridere è che i PDS non è retroattiva mentre per la cittadinanza sì? quindi o sono tutte e due retroattive oppure non lo sono, e sappiamo benissimo tutto che NON POSSONO essere retroattive.

Circolare del Ministero dell'Interno del 31 agosto 2009, n. 5377
 
Articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 286/1998, così modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. Stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana.  
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere


Circolare del 31 agosto 2009, prot. n. 5377


 

Oggetto: Articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 286/1998, così modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94. Stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana.


In risposta ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alle modalità di definizione delle istanze di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, presentate dagli stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana, antecedentemente l'entrata in vigore della legge 94/09, si forniscono i seguenti elementi di indirizzo.
Nell'osservare che la legge 94/09 non riporta espresso, nel caso in specie, il precetto della retroattività, si ritiene che i procedimenti amministrativi instaurati prima dell'entrata in vigore del suddetto dispositivo, debbano essere definiti secondo la norma vigente alla data del loro avvio.
Analogamente, si è del parere che le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, prodotte dopo l'entrata in vigore della legge di modifica dagli stranieri conviventi con il parente entro il terzo o il quarto grado di nazionalità italiana, debbano essere valutate secondo il medesimo orientamento.
Confidando nella consueta collaborazione di codesti Uffici, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.


Il Direttore Centrale
Rodolfo Ronconi
« Ultima modifica: 02 Luglio 2010, 23:09:09 da nightwatch76 »

Mi sono appena registrato e non ho ancora avuto tempo di leggermi con calma l'intera discussione, conto di farlo questo fine settimana. Comunque segnalo un documento che ho trovato proprio ora. Spero sia pertinente e utile.

Dal sito del Ministero dell'Interno
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/3/20030131135918_10-113-232-33.rtf

A pag. 43 si legge:

Si sottolinea che in tale fattispecie, all’autorità amministrativa compete esclusivamente l’accertamento del possesso dei requisiti e l’inesistenza delle cause ostative: una volta che tale accertamento abbia avuto esito favorevole, il provvedimento appare vincolato, anche se per la causa di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) –sussistenza nel caso specifico di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica- sussiste un certo margine di discrezionalità; ma si tratta comunque di una discrezionalità da esercitarsi nella fase dell’accertamento ed in essa si esaurisce.
E’ possibile affermare, quindi, che il provvedimento attributivo della cittadinanza in conseguenza del matrimonio rientra nella categoria dell’accertamento costitutivo; i suoi effetti si producono ex nunc e non ex tunc, ma il presupposto è che in un determinato momento storico si sia verificato il concorrere di circostanze di fatto e di diritto previste dalla legge.


Non conoscevo i termini "ex nunc" e "ex tunc".

Da Wikipedia:
La locuzione latina  ex nunc letteralmente significa "da ora in poi".
Soprattutto con riferimento ad argomenti di diritto, è consuetamente contrapposta all'altra locuzione ex tunc, che vuol dire "da allora", e sta ad indicare che una determinata azione oppure giudizio agisce da quel momento, in contrapposizione al principio della irretroattività.
Per esempio si pensi ad una legge che abrogasse una legge anteriore. Se agisce ex nunc, allora agisce dalla data della entrata in vigore rimuovendo solo dall'emanazione in poi gli effetti della legge anteriore.


Quindi quel documento del Ministero degli Interni, proprio in relazione alla cittadinanza per matrimonio, parla di "ex nunc" (ossia "non retroattività" o "irretroattovità").
Quel documento non è legge, ma però sembra dire il contrario della famosa circolare che applica la retroattività.

nightwatch76

putroppo quel documento è riferito alla legge 91/92 e non alla 94/09, purtoppo quello che conta è che hanno fatto un pasticcio colossale con sta legge, poi hanno scaricato tutta la M....A sulle prefetture, come dire arrangiatevi e fate voi. In poche parole è di un'ambiguità e contraddizione estrema, uno degli esempi l'ampanti è la famosa circolare che ho postato sopra e successiva a quella del 6/8/09 dove si dice che per le pratiche di PDS per motivi familiari si deve applicare la legge in vigore al momento della richiesta; ecco quì il casino.... per i PDS non è retroattiva e per la cittadinanza si??? con queste modifiche volevano eliminare i matrimoni di comodo???? non si eliminano così purtroppo. Vi sono + richieste di PDS o di cittadinanza? ovvia la risposta (PDS). Poi tornando al mio primo quesito se tutto questo lo hanno fatto per la sicurezza, infatti si chiama pacchetto sicurezza, perchè hanno tartassato solo le cittadinanze per matrimonio e non quelle per residenza, e altra considerazione : è molto + semplice far ottenere un PDS (ovviamente in maniera illegale) che non ottenere la cittadinanza per i matrimoni di comodo, ma se facciamo un rapporto PDS/cittadinanza fatto 100 saremo 90% contro un 10%

Amedeo

  • *****
  • 1914
... infatti io coninuo ad asserire che il diritto alla cittadinanza nasce proprio con il matrimonio e non successivamente ad esso.

Che poi si debba presentare una domanda per vedersela riconoscere, è un altra questione.

Nella terza sentenza che ho riportato, infatti si scrive:

Occorre considerare, invero, che in tema di acquisto della cittadinanza italiana “iuris  communicatione”, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, del cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza dello Stato che ostino a detto acquisto

L'inizio della procedura avviene "L'avvio del procedimento amministrativo è subordinato alla previa manifestazione di volontà dell'interessato" secondo la seconda sentenza.

Dal chè, il diritto soggettivo c'è e nasce con il matrimonio, è pieno (non come dice la famosa circolare) ed esplica i suoi effetti pratici con la domanda con la quale se ne chiede il riconoscimento.   Direi quindi addirittura che la decorrenza della cittadinanza dovrebbe avvenire non dal giuramento, ma dal giorno della domanda.

Un saluto,
Amedeo

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Amedeo

  • *****
  • 1914
putroppo quel documento è riferito alla legge 91/92 e non alla 94/09,

Si, ma la 94/09 ha solo apportato delle modifiche alla 91/92, quindi i presupposti restano tutti.
Amedeo

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nightwatch76


 Direi quindi addirittura che la decorrenza della cittadinanza dovrebbe avvenire non dal giuramento, ma dal giorno della domanda.

Un saluto,

Del resto come avviene con la residenza

Amedeo

  • *****
  • 1914
AMEDEO:
tienici aggiornati sugli sviluppi della persona che è stata chiamata in questura.
per il momento non ci resta che sperare in una buona notizia

Dunque, un po' di aggiornamenti.

La zia di mia moglie, qualche giorno prima di questa convocazione era stata anche chiamata dai carabinieri locali, sempre per la cittadinanza.   Un po' di domande sulla situazione familiare, redditi, proprietà, stato di famiglia e poco altro.

Ieri si è recata all'Ufficio Immigrazione ed ha parlato abbastanza a lungo con un funzionario.   Non hanno fatto partecipare il marito al colloquio.   Un altro po' di domande tipo quelle già fatte dai carabinieri, con l'aggiunta di qualche domanda supplementare che secondo il racconto fattomi, volevano verificare il grado di integrazione e di conoscenza della lingua italiana (chi è il Capo dello Stato, qualche indicazione sulla Costituzione, un po' di politica, ecc.).

Il funzionario ha affermato che la sua pratica di cittadinanza è ancora ferma in Prefettura!!!   Ma come???   Se hanno notificato l'inammissibilità della domanda, è ancora ferma in Prefettura?   Altra affermazione: la cittadinanza gli sarebbe stata conferita fra circa un anno!!!

Allora c'è un prosieguo della pratica, probabilmento dovuto al fatto che con le contestazioni al preavviso di rigetto, io avevo inserito anche una richiesta di attivazione delle procedure di autotutela e qualcuno (?) se ne stà occupando avendo rilevato che le osservazioni fatte non erano certo prive di fondamento.

Il tutto, quindi, continua a rimanere molto "fumoso"!!!   Certo è che entro il 16.10.2010 (120 giorni dalla notifica) partirà comunque (avverrà molto prima, però) il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Continuo ad avere il sospetto, in conclusione, che per togliersi dalle mani la "patata bollente" a qualcuno (?) sia venuto in mente di attribuirgli comunque la cittadinanza, magari per decreto del Capo dello Stato, prima che parta tutta la questione.

Un saluto,
« Ultima modifica: 09 Luglio 2010, 11:02:53 da Amedeo »
Amedeo

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nightwatch76

Credo anche io, visto e considerato che con queste modifiche alla legge e circolari varie hanno tirato su un bel casino, e che nei nostri casi specifici nessuno si voglia prendere la resposabilità di emettere il decreto di inammissibilità. Del resto io sto sempre aspettando che la prefettura risponda alle mie osservazioni, avendo anche fatto intervenire una persona con la quale tra le altre cose parlerò oggi e mi spiegherà nel dettaglio com'è la questione. Vi aggiornerò nel tardo pomeriggio!!

ieri anche noi abbiamo ricevuto il famoso decreto.

non "bello" e lungo come quello citato in questo topic ma con lo stesso senso.
Il che mi ha fatto girare le scatole ancora di più perchè io, con tutta la buona fede e la dedizione di questo mondo, ci ho messo un pomeriggio a scrivergli quella lettera in cui facevo valere le mie valide ragioni, e loro mi hanno risposto con un foglio fotocopiato in cui al posto dei puntini c'era il nome di mia moglie e in cui, certo, non rispondevano alle mie osservazioni e nemmeno vi facevano il benchè minimo riferimento. La mia lettera nemmeno l hanno letta insomma...

Ieri ho portato il tutto a una mia amica avvocato.
Se mi darà qualche novità sostanziale ve ne renderò partecipi.

Amedeo

  • *****
  • 1914
ieri anche noi abbiamo ricevuto il famoso decreto.

non "bello" e lungo come quello citato in questo topic ma con lo stesso senso.
Il che mi ha fatto girare le scatole ancora di più perchè io, con tutta la buona fede e la dedizione di questo mondo, ci ho messo un pomeriggio a scrivergli quella lettera in cui facevo valere le mie valide ragioni, e loro mi hanno risposto con un foglio fotocopiato in cui al posto dei puntini c'era il nome di mia moglie e in cui, certo, non rispondevano alle mie osservazioni e nemmeno vi facevano il benchè minimo riferimento. La mia lettera nemmeno l hanno letta insomma...

Ieri ho portato il tutto a una mia amica avvocato.
Se mi darà qualche novità sostanziale ve ne renderò partecipi.


Il fatto che non abbiano replicato alle tue osservazioni è importantissimo.  Se leggi i motivi di nullità che intendo proporre c'è anche questo.

Un saluto,
Amedeo

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nightwatch76

Sono sconvolto, è arrivato oggi il decreto di inammissibilità la cosa che mi fa più arrabbiare è che non fanno nessun riferimento alle mie osservazioni fatte. Ora ho scritto una mail preventivandogli azioni legali e denuncie per VIOLAZIONE DI LEGGE ho chiesto anche di poter visionare gli atti e di avere un colloquio con la responsabile, in caso contrario li querelo per omisione in atti d'ufficio.
di seguito le mail scritta e appena riesco scannerizzo e posto il decreto

Buon giorno

Oggi mi è arrivata la Vs. notifica di inammissibilità dell’istanza in oggetto, ora io mi chiedo come sia possibile da parte di un ente dello stato dichiarare inammissibile tale istanza contravvenendo quindi a tutti i principi di legge, tra le altre cose basandosi su una circolare ministeriale che non hanno nessun valore normativo, inoltre cosa ben più grave nella vostra comunicazione prot. Nr. 2008021919C Area IV non vi sono menzionate le risposte punto per punto alle nostre osservazioni inviatevi sia a mezzo PEC, fax e mail alla sig.ra Corizza con tanto di conferma di ricezione. A questo punto mi vedrò costretto ad adire alle vie legali ritenendovi direttamente responsabili per VIOLAZIONE DI LEGGE per due semplici principi fondamentali, il primo che la legge 94/09 non riporta il precetto della retroattività e che le circolari ministeriali non hanno nessun valore normativo, la seconda Voi fate riferimento alla comunicazione ex articolo 10bis della legge 241/90 che cita “prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica TEMPESTIVAMENTE agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda” , bene evidentemente abbiamo due concetti diversi di TEMPESTIVAMENTE la vostra notifica è stata protocollata in data 09/06/2010 ben 10 mesi dopo l’entrata in vigore della legge 94/09 , quindi all’atto della vostra comunicazione, e come dimostratovi con certificato storico di residenza, la sig.ra XXXXXX  aveva i 2 anni di residenza legale a seguito del matrimonio, quindi nel caso fosse stata comunicata TEMPESTIVAMENTE l’inammissibilità della pratica  avremmo potuto ripresentare la domanda di cittadinanza con ancora in corso di validità il certificato penale del paese di origine, questa vostra grave mancanza comporta il fatto del rifacimento di tale documento con un costo che si aggira intorno ai € 1.000,00 considerando viaggio, soggiorno (perché tale certificato non lo fanno immediatamente ma ci vanno circa 2 settimane), apostille, traduzione e legalizzazione.

Detto questo , e precedentemente alle mie azioni legali in merito con conseguente richiesta danni, Sono a farmi formale richiesta di ACCESSO AGLI ATTI, e richiesta di COLLOQUIO CON LA DOTTORESSA MARITA BEVILACQUA RESPOSABILE DEL PRCESSO AMMINISTRATIVO IN ESSERE


Attendo Cortesemente un Vs. SOLLECITO riscontro , in difetto mi vedrò costretto a sporgere querela per OMISIONE IN ATTI D’UFFICIO.

nightwatch76

Agg.to

mi ha contattato direttamente al telefono il vice prefetto di torino, che è poi il reposabile del procedimento e dell'uff. cittadinanza, il quale in semplici parole, si è scusata per il ritardo nelle comunicazioni dovute al fatto che a Torino hanno atteso fino all'ultimo perchè si sbloccasse eventualmente, e con una circolare ministeriale, quest'ampasse delle istanze presentate precedentemente alla nuova legge. Ora mi ha spiegato che ci sono tutta una serie di ricorsi al tar che sono già partiti, e che nel caso ci fosse una sentenza favorevole alle ns. condizioni, saranno costretti a revocare questi decreti di inammissibilità. Quini le vie sono 2 o si aspettano le sentenze del TAR, e non sappiamo quando e quanto tempo ci mettano, oppure si ripresenta la pratica, cosa che mi ha promesso, e dietro mia esplicita richiesta, è che verrà protocollata immediatamente e data direttamente in mano a lei, in modo da velocizzare la cosa, ma mi ha anche detto che normalmente le pratiche poi si imbottigliano quando passano al ministero, ovviamente li una volta che la prefettura ha dato i suoi pareri e la pratica passa al ministero, si faranno le solite lettere di diffida ad adempiere.
Per intanto e per sicurezza , sto facendo rifare il certificato penale a mia moglie visto che è in russia per produrre i documenti per l'equipollenza dei titoli di studio accademici, dopodichè e in base ai vs. consigli vedremo se optare per una o per l'altra soluzione.

Saluti

Amedeo

  • *****
  • 1914
Agg.to

mi ha contattato direttamente al telefono il vice prefetto di torino, che è poi il reposabile del procedimento e dell'uff. cittadinanza, il quale in semplici parole, si è scusata per il ritardo nelle comunicazioni dovute al fatto che a Torino hanno atteso fino all'ultimo perchè si sbloccasse eventualmente, e con una circolare ministeriale, quest'ampasse delle istanze presentate precedentemente alla nuova legge. Ora mi ha spiegato che ci sono tutta una serie di ricorsi al tar che sono già partiti, e che nel caso ci fosse una sentenza favorevole alle ns. condizioni, saranno costretti a revocare questi decreti di inammissibilità. Quini le vie sono 2 o si aspettano le sentenze del TAR, e non sappiamo quando e quanto tempo ci mettano, oppure si ripresenta la pratica, cosa che mi ha promesso, e dietro mia esplicita richiesta, è che verrà protocollata immediatamente e data direttamente in mano a lei, in modo da velocizzare la cosa, ma mi ha anche detto che normalmente le pratiche poi si imbottigliano quando passano al ministero, ovviamente li una volta che la prefettura ha dato i suoi pareri e la pratica passa al ministero, si faranno le solite lettere di diffida ad adempiere.
Per intanto e per sicurezza , sto facendo rifare il certificato penale a mia moglie visto che è in russia per produrre i documenti per l'equipollenza dei titoli di studio accademici, dopodichè e in base ai vs. consigli vedremo se optare per una o per l'altra soluzione.

Saluti

Il fatto di ripresentare la domanda di cittadinanza dopo l'emissione del decreto di rigetto, toglie solo le castagne dal fuoco della Prefettura.   Il fatto di aver seguito i dettami di una circolare ministeriale di dubbia legittimità non esonera affatto dalle sue responsabilità il dirigente che ha firmato il provvedimento.

Un saluto,
Amedeo

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e-mail (solo casi riservatissimi): amedeo_si@yahoo.it

nightwatch76

Beh in ogni caso in questa settimana mi dedicherò a preparare il ricorso straordinario al capo dello stato, poi ve lo posto per eventuali correzioni/suggerimenti

nightwatch76

RISPOSTA DI POCO FA' DA PARTE DELLA PREFETTURA A SEGUITO DEL COLLOQUIO CON LA RESPONSABILE :

Si fa riferimento alle intese intercorse per le vie brevi dalla S.V. con la dr.ssa Bevilacqua  in data 14 luglio u.s., relative all’oggetto.
Al riguardo, si informa che il provvedimento in questione è stato adottato da questo Ufficio a seguito  delle disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno con circolare n. 10652 del 6 agosto 2009, in relazione alle modifiche in materia di cittadinanza introdotte con la legge n. 94 del 15 luglio 2009 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
Si comunica inoltre che, previa specifica richiesta della sig.ra xxx, è possibile prendere visione del fascicolo presentandosi presso l’ufficio cittadinanza di questa Prefettura – sito al piano terra di piazza Castello n. 199 - nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore  12,00 ed estrapolare copia dei documenti amministrativi mediante l’apposizione di marche da bollo ordinarie dell’importo di 0,26 euro a foglio.