Ho preso dal massimario per gli Uffici Immigrazione alcune prime indicazioni per questa tipologia di ricorso.
RICORSI STRAORDINARI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(CAPO III – D.P.R. N. 1199/1971)
L’impugnazione straordinaria è ammessa, a differenza di quella gerarchica, solo contro atti
definitivi; la normativa di riferimento è la seguente, limitata alle parti applicabili.
10.a)--
Art. 8 -- Ricorso.Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.
Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso
straordinario da parte dello stesso interessato.
10.b)--
Art. 9 --Termine – Presentazione.
Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi
giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita
notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante
notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio
ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale
data di presentazione.
L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al
quale riferisce.
Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per
presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre
ricorso incidentale.
Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina
l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato
e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.
Art.10. … omissis …
10.c)--
Art. 11-- Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere.Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso,
istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si
riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.
Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente,
se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata
risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso
presso il Consiglio di Stato.
I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico
collegamento con le competenze di un determinato Ministero devono essere presentati alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.
10.d)--
Art. 12 -- Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario.Il parere sul ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla commissione speciale, alla quale
il ricorso è assegnato.
La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha
dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all'Adunanza
generale.
Prima dell'espressione del parere il presidente del Consiglio di Stato può deferire alla Adunanza
generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di
particolare importanza.
Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso
della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
10.e)--
Art. 13 -- Parere su ricorso straordinario.L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti
affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero
competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre
nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso
sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art. 9,
quinto comma. Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla
risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata,
sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla
segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di
cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del
provvedimento ai soggetti ivi indicati. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare,
esprime parere:
a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto,
salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il
ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;
b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità
sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
d) per accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il
ricorso per il motivo di incompetenza;
e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato
il ricorso per altri motivi di legittimità.
10.f)--
Art. 14 --Decisione del ricorso straordinario.La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato.
Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l’annullamento di atti
amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura
dell’amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle
medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.
Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata, ma le
spese sono a carico dell'amministrazione stessa.”
Art. 15 e seguenti …omissis
L’adempimento a carico della struttura periferica, per i casi di impugnazione straordinaria, è
limitato all’invio alla struttura centrale di una relazione contro deduttiva completa e tempestiva,
corredata di copia degli atti e dei documenti del procedimento; in particolare,
occorre allegare la copia del decreto impugnato, completo della relazione di notificazione, per consentire la
valutazione preliminare sulla tempestività del ricorso.E’ senz’altro opportuno curare l’invio delle controdeduzioni e della documentazione unitamente al
ricorso, senza attendere la specifica richiesta della Direzione Centrale, per esigenze di celerità.
Contestualmente, dovrà essere effettuata la valutazione sulla necessità di sospendere il
provvedimento impugnato, conformemente a quanto già rilevato in materia di ricorsi gerarchici:
ovvero, secondo una ragionata previsione circa l’esito del ricorso, in funzione delle evidenze
istruttorie disponibili e delle considerazioni in diritto, avanzate dal ricorrente.
In tale fase, occorrerà, doverosamente, esaminare l’adozione di eventuali iniziative di autotutela,
come evidenziato nella specifica sezione.
Il rapporto alla struttura centrale dovrà considerare le condizioni di ricevibilità (legate alla
tempestività del ricorso); di procedibilità (tipicamente, il difetto di interesse, in presenza di una
sopravvenuta revoca, rettifica, modifica del decreto iniziale); quelle di ammissibilità, correlate, in
genere, a precedente impugnazione in sede giurisdizionale, in violazione del principio di
alternatività e, quindi, le considerazioni di merito.
All’esito del procedimento, sarà cura della struttura periferica far notificare il Decreto
Presidenziale all’interessato, di regola al domicilio eletto presso il suo difensore.
DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI RICORSI GERACHICI E STRAORDINARI
(D.P.R. N. 642/1972)
11.a)--
Verifica della corresponsione dell’imposta di bollo.Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, integrato con il D.M. 20 agosto 1992 e le successive
disposizioni, assoggetta i ricorsi (gerarchici e straordinari) all’imposta di bollo, che deve essere
corrisposta (ordinariamente a mezzo marche) ogni quattro fogli, oltre che sulla procura al
difensore, che è, ai fini fiscali, considerata atto autonomo, in ragione di Euro 14,62 -. (Art. 3, parte
I, Tariffa Allegato A).
La struttura ricevente, qualora verifichi la mancata preventiva corresponsione dell’imposta, dovrà
attivarsi, al fine di evitare la responsabilità solidale nei confronti dell’erario, anche in relazione
alle conseguenti sanzioni.
L’atto redatto in violazione della norma, se presentato personalmente, potrebbe, opportunamente,
essere restituito con invito alla regolarizzazione; in caso di rifiuto o di trasmissione per
corrispondenza, dovrà essere inviato in originale all’Agenzia delle Entrate per l’applicazione
dell’imposta e delle sanzioni, curandone preventivamente l’estrazione di copia in carta libera da
inoltrare comunque alla Direzione Centrale per il seguito dell’istruttoria, senza indurre ritardi.
11.b)--
Estratto della normativa relativa agli obblighi dei funzionari e delle sanzioni.L’omessa verifica della corresponsione dell’imposta di bollo, oltre che a produrre pregiudizio
all’erario, è espressamente sanzionata, secondo le diposizioni che seguono, stabilite dal D.P.R. n.
642/1972.
Art. 19. Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti
dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo,
i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in
deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o
enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del
presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere
inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o
segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro
(oggi Agenzia delle Entrate) entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del
deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo .
Art. 24. Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti.L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 è punita, per ogni atto, documento o
registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.
Art. 31. Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto.Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata
assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento
dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento
dell'accertamento della violazione.
La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione
sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa.
Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata
all'ufficio del registro.
CONCLUSIONI
Possono, in conclusione e per completezza, delinearsi ancora alcuni cenni in materia di
impugnazioni in sede giurisdizionale.
Gli adempimenti correlati alle impugnazioni davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali sono
curati dalle Avvocature Distrettuali dello Stato, per quanto riguarda la costituzione e la difesa in
giudizio; ancorché il soggetto intimato resti, di regola, il Ministero, in quanto dotato di personalità
giuridica, la struttura periferica resta coinvolta per la formulazione del rapporto contro deduttivo,
da redigere in analogia a quanto indicato per i ricorsi straordinari e da inviare tempestivamente
all’Avvocatura richiedente ed alla struttura centrale.
Trovano applicazione le considerazioni relative all’autotutela, mentre per quanto riguarda la
sospensione interinale dell’esecutorietà del provvedimento, provvede normalmente il Tribunale: ai
fini di una decisione favorevole all’Amministrazione, appare, tuttavia, indispensabile fornire il
rapporto in tempi estremamente ristretti.
Le impugnazioni devolute ai Tribunali Ordinari sono, analogamente, gestite dalle Avvocature
Distrettuali, spesso con delega a funzionari della struttura prefettizia territoriale, che potranno
svolgere le funzioni di rappresentanza, richiedendo e seguendo le istruzioni dell’organo delegante.
I ricorsi davanti ai Giudici di Pace non necessitano, com’è noto, di rappresentanza e difesa da
parte dell’Avvocatura dello Stato; i funzionari incaricati potranno sostenere le ragioni
dell’Amministrazione senza particolari vincoli o formalità, per la natura del giudizio e la
procedura semplificata che lo regola.