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Stato pratica:Significati

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1785 il: 12 Febbraio 2014, 09:38:31 »
Ho presentato la richiesta il 05/09/2013 e dopo più di un cinque mesi sul sito mi risulta ancora la dicitura: "La pratica è stata avviata ,siamo in attesa dei pareri necessari alla definizione della pratica."  È normale?  Dovrei sollecitare secondo voi?  La  richiesta è per residenza nella provincia di Piacenza.  Attendo una Vs. gradita risposta.

Visto che nessuno ha ancora risposto alla mia richiesta precedente vorrei aggiungere le seguenti domande. 

Potrei fare un accesso agli atti?  Che ne pensate?  È troppo presto? 

Cosa significarebbe esattamente (i.e., accesso agli atti)? 

Eventualmente, quali sarebbero i passi corretti se decidessi di farlo?

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1786 il: 12 Febbraio 2014, 21:18:11 »
La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell’assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno.
’’L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonchè dai principi dell’ordinamento comunitario’’ ART. 1 legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 15/2005)
 
E’ evidente come questa legge apporti importanti modifiche nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i diritti dei cittadini.
Infatti non solo è previsto il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento, ma anche che l’attività amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità alla documentazione dell’amministrazione o ai riferimenti da quest’ultima utilizzati nell’assumere una determinata posizione.
 
Ciò consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti nei confronti dell’amministrazione pubblica: hanno diritto ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola.
 
Cosa si intende per documento ammministrativo
(Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della Legge 15/2005) è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
 
Cosa significa accedere ad un documento amministrativo
Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna può essere subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse disposizioni (bolli, diritti di ricerca,).
 
 
Quando è possibile/utile utilizzare la Legge 241/90
Per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l’amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione;
acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;
conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione;
conoscere i criteri di gestione delle pratiche. E’ molto importante, ad esempio, per sapere a che punto della lista d’attesa si trovi l’interessato, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa e quando si ritiene potrà essere convocato per l’erogazione della prestazione richiesta.
Che cosa è il diritto di accesso
È il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90) ’’al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.
 
Come accedere agli atti amministrativi
Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):
accesso informale
Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente.
Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente. E’ utile per acquisire quindi informazioni nell’immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita.
accesso formale
Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale - compilando un apposito modulo che l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente - inviandola tramite A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione.
In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2).E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi.Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco l’indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure è più esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere l’affermazione dell’amministrazione.
Nei confronto di chi puo’ essere esercitato il diritto di accesso
Il diritto di accesso si esercita nei confronti di:
- amministrazioni dello Stato;
- aziende autonome;
- enti pubblici;
- concessionari di servizi pubblici.
L’accesso e’ escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonche’ nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall’ordinamento.
Pertanto, e’ compito delle amministrazioni individuare gli atti conoscibili e quelli che necessitano di essere tutelati.
Da tenere presente che le P.A. possono differire l’accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza degli stessi determinasse un impedimento per il regolare svolgimento dell’azione amministrativa.


Chi puo’ esercitare il diritto di accesso
Tutti i soggetti (cittadini, associazioni,imprese, ecc.) che dimostrino di avere un ’’interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell’art. 9 del DPR 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche "alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi’’.

E’ possibile intervenire nei seguenti modi:
- presa di visione degli atti del procedimento, salvo che nei casi in cui i documenti siano coperti da segreto di Stato ed in tutti gli altri casi in cui vi sia segreto o divieto di divulgazione (secondo il nostro ordinamento);
- presentazione di documenti e di memorie scritte che dovranno obbligatoriamente venire valutate dall’amministrazione
 
In entrambi i casi l’amministrazione provvederà a:
-fornire l’indicazione di dove poter trovare la pubblicazione delle notizie richieste;
-esibire il/ documento/i richiesti;
-rilasciare copia integrale o estratti significativi.
E’ possibile che l’amministrazione preveda altre modalità di accesso, oltre quelle descritte.

E’ inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata.

Quanto tempo ha l’amministrazione per rispondere
La Legge 241/90 prevede che le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, con apposita disciplina, e laddove non abbiano provveduto in tal senso, che il termine è di 90 giorni.(Legge 15/2005)
Quindi il termine di 90 giorni è solo indicativo, in quanto l’amministrazione stessa può aver emanato un regolamento che stabilisca termini diversi.
Per avere conferme o informazioni dei termini entro cui dovrà pronunciarsi l’amministrazione, si può far riferimento all’URP, chiedendo, eventualmente, anche di poter visionare la pubblicazione che riporta l’indicazione dei tempi del procedimento.

I termini devono essere calcolati a partire dal momento in cui l’ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione). Qualora il cittadino non avesse individuato ed indirizzato l’istanza all’ufficio competente, sarà questo stesso a dover trasmettere la domanda al soggetto giusto. Di questa trasmissione è data comunque comunicazione all’interessato. (cfr DPR 352/92 art 4 comma 3)

Se non si ottiene risposta
 E’ previsto dalla Legge 241/90 che trascorso il termine, la domanda si intende accettata (cosiddetto silenzio-assenso)Legge 15/2005.
 
Il Responsabile
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare - per ogni tipo di procedimento di loro competenza - il responsabile dell’istruttoria e di ogni altra fase procedimentale, nonche’ l’ufficio competente ad emettere la disposizione finale. Tali elementi devono venire poi comunicati ai soggetti di volta in volta interessati. In particolar modo, l’ufficio ed il nome del responsabile del procedimento devono essere comunicati al cittadino interessato.
Il dirigente di ogni ufficio deve provvedere ad assegnare i vari provvedimenti tra se’ e gli altri componenti della propria unita’ lavorativa. In mancanza di indicazione specifica, l’assegnatario resta il dirigente d’ufficio.
Tra i compiti del responsabile del procedimento ci sono:
- valutare le condizioni di ammissibilita’ della richiesta, la legittimazione dei soggetti interessati ed i presupposti che dovranno determinare l’emanazione del provvedimento;
- accertare d’ufficio i fatti, richiedendo anche perizie, ispezioni e dichiarazioni a soggetti ed Enti coinvolti;
- curare le comunicazioni, pubblicazioni e modifiche previste in merito al fatto in questione;
- emettere l’atto finale, se di sua competenza.
 
L’avvio del procedimento (Art.8) 
Viene comunicato agli interessati tramite comunicazione personale. Che deve essere fatta a tutti i soggetti in qualche modo destinati a subire le conseguenze -ed a ricevere gli effetti- a causa dell’emissione dell’atto finale del procedimento. Informati, devono essere anche i soggetti cui potrebbe derivare un pregiudizio a seguito dell’emissione dell’atto in questione, nonche’ coloro che sono chiamati dalla stessa legge a partecipare all’atto.
Nella comunicazione personale devono essere indicati:
- amministrazione competente;
- oggetto del procedimento promosso;
- ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- ufficio presso il quale e’ possibile la visione degli atti.
Nel caso in cui la comunicazione personale a tutti gli interessati non sia possibile o sia eccessivamente gravosa, l’amministrazione coinvolta dovra’ comunque comunicare gli elementi sopra esposti (di volta in volta secondo i modi piu’ opportuni).
 
Autocertificazione (Art.18 con modifiche e integrazioni) 
Grande importanza viene data anche all’autocertificazione: e’ infatti previsto che - nel caso in cui l’interessato lo dichiari - fatti, stati e qualita’ attestati in documenti gia’ in possesso delle pubbliche amministrazioni, debbano venire acquisiti d’ufficio presso le amministrazioni depositarie. La dichiarazione dell’interessato e’ richiesta solo per l’acquisizione di elementi necessari per la ricerca dei documenti.
 
 
Domande e risposte
Termini e modalità di accesso agli atti 
Normativa e regolamenti sul diritto di accesso
Accesso telematico 
Modalità di pubblicazione dati ex legge 69/09
Sanzioni relative all’adempimento ex legge 69/09
Conservazione documentazione amministrativa
Pubblicazione on line indirizzi di posta elettronica
 

Si è detto in lista
Accesso agli atti
Regolamento per accesso agli atti
Modulo richiesta accesso agli atti
Cosa dice la norma

D LGS n°150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
LEGGE 04 Marzo 2009, n.15-"Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle P.A.nonchè disposizioni integrative.."G.U.n. 53 del 5 marzo 2009
L 241/90 come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n.15
Bibliografia

Dipartimento della Funzione Pubblica  Progetto Cantieri   Semplificazione e trasparenza  Rubettino  2005 
Sitografia

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche
Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione

Da sapere per seguire la propria pratica mi sono informata dal sito:
 http://www.urp.it/Sezione.jsp?idSezione=803

Non smettere mai  di informarti della tua pratica alla prefettura (dove lei ha fatto domanda di cittadinaza)e solleciti sempre per avere una risposta.

Ha bisogno di un preparato per un accesso agli atti???



Ultimo aggiornamento: 10/04/13
Visto che nessuno ha ancora risposto alla mia richiesta precedente vorrei aggiungere le seguenti domande. 

Potrei fare un accesso agli atti?  Che ne pensate?  È troppo presto? 

Cosa significarebbe esattamente (i.e., accesso agli atti)? 

Eventualmente, quali sarebbero i passi corretti se decidessi di farlo?

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1787 il: 13 Febbraio 2014, 09:48:35 »
ho presentato la richiesta il 06/07/2012 e dopo più di un anno e mezzo sul sito mi visualizza ancora la dicitura :L?istruttoria non è ancora completa, si è in attesa di acquisire tutti i pareri necessari,è una cosa normale? dovrei sollecitare secondo voi? se si come faccio? la  richiesta è per residenza nella prefettura di como ,attendo risposta grazie

leggi qui e manda un accesso agli atti.....

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1788 il: 14 Febbraio 2014, 00:14:41 »
qualcuno ha mai scritto una raccomandata al viceprefetto Danila Congia? come destinatario cosa avete messo di preciso?

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1789 il: 14 Febbraio 2014, 17:21:49 »
Salve,
          Io acquisito la cittadinanza il 23 Novembre 2013.Volevo sapere quanto tempo devo aspetttare per fare la richiestà di cittadinanza per mia moglie che siamo sposati nel 1998.
Grazie

sami

  • ***
  • 122
Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1790 il: 14 Febbraio 2014, 21:37:34 »
Salve,
          Io acquisito la cittadinanza il 23 Novembre 2013.Volevo sapere quanto tempo devo aspetttare per fare la richiestà di cittadinanza per mia moglie che siamo sposati nel 1998.
Grazie
dopo un anno

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1791 il: 14 Febbraio 2014, 22:09:22 »
dopo un anno

Attenzione dopo un anno solo in presenza di figli

saluti

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1792 il: 14 Febbraio 2014, 23:33:16 »
Buona sera tutti!
Grazie a questo bellissimo forum

Volevo chiedere un consiglio:
* ho fato domanda per la residenza dic 2011 *

Gennaio 2014 ho fatto la diffida , seguendo l'istruzioni di nostro forum
Ero e sono sempre allo strep 3
Oggi mi ha arrivata la risposta da prefettura :
"... Con riferimento alla nota gennaio 2014, relativa all'oggetto, inviata dalla S.V. , comunica che lo scrivente Ufficio ha tempestivamente concluso la propria istruttoria sulla pratica di cui trattarsi.
La decisione finale nonché la competenza degli adempimenti conclusivi e del Ministero dell'Interno.
Ciò premesso , si fa presente che la diffida da lei inviata sarà, pertanto, trasmessa al Ministero di cui sopra... "

Allora io volevo capire : io sono ancora sul step 3 o io finalmente fatto dei progressi e sono passato allo step 4???

Volevo anche aggiungere che ho mandato diffide 2 x Roma e una alla prefettura.
La ricevuta e arrivata solo da prefettura come e la lettera che io ho citato qua sopra, da Roma invece non ne arrivata nì anche la ricevuta di ritorno.

Grazie 1000


 

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1793 il: 14 Febbraio 2014, 23:47:48 »
Djole, secondo me sei sempre allo step 3.

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1794 il: 14 Febbraio 2014, 23:59:57 »
Grazie Nicoletta,  :( anche secondo me...

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1795 il: 17 Febbraio 2014, 10:21:06 »
Salve,
          Io acquisito la cittadinanza il 23 Novembre 2013.Volevo sapere quanto tempo devo aspetttare per fare la richiestà di cittadinanza per mia moglie che siamo sposati nel 1998.
Grazie

Buongiorno, ho chiesto dopo 6 mesi. 23 novembre + 6 mesi.

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1796 il: 17 Febbraio 2014, 12:23:15 »

Io in questi giorni voglio preparare una lettera documentata senza troppe parole emotive,che pero' racconti e documenta
 il rapporto apatico della pubblica amministrazione che si occupa della pratica di cittadinaza . E propongo a ogni uno di noi di farlo e inviarlo a questo INDIRIZZO
legislativo.integrazione@governo.it
segreteria.ministrakyenge@governo.it

Visto che tutte le prefetture rispondono al ministero Dell'interno,e noi tutti inviamo fax,raccomandate,Email ecc...Senza sucesso proviamo a segnalare le nostre problematiche ad un altro ministro . kyenge ministro integrazione

Questi stanno cambiando tutto e tu vuoi mandare una lettera alla Kyenge??  :P

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1797 il: 18 Febbraio 2014, 12:18:07 »
Ciao tutti, ho fatto la domanda 12/04/2012.
Sempre ero nella fase 1 finche non ho fatto L'accesso agli atti tramite PEC. La Prefettura mi ha risposta che io posso prendere visione degli atti e "si informa che la pratica si trova in istruttoria presso il Ministero dell'Interno essendo concluse le fasi endoprocedimentali di competenza dello scrivente Ufficio". 15/11/2013
Dopo due mesi 13/01/2014 lo stato della pratica in fase 4 : "Sono stati acquisiti i pareri - la pratica è in fase di valutazione finale"
Ero felice ma lo stato e rimasto invariato 3 settimane.
03/02/2014 ho fatto la richiesta accesso agli atti al Ministero e 10 giorni dopo lo stato e tornato "L?istruttoria non è ancora completata, si è in attesa di acquisire tutti i pareri necessari".
Stamattina sono andato al Prefettura e mi hanno detto che la pratica in istruttoria nel Ministero, pensano che tutto OK, che e troppo presto etc, etc etc. e che per adesso non si può fare niente e non hanno accesso al l'informazione  del Ministero.
Adesso non ho nessun idea cos'è successo e cosa si può fare ???????????

Sam83

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1798 il: 18 Febbraio 2014, 18:26:02 »
nel mio caso sono passato dalla fase 5 alla fase 6 in 14 giorni senza mandare niente .

Ciao Karem1976! Hahahahaha non ci credo dopo esattamente 14 giorni sono arrivato allo step 6! Finalmente e senza mandare nulla!!! Ok ok adesso aspettiamo alla fase 7...tu karem1976 in che step sei?

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1799 il: 18 Febbraio 2014, 20:19:25 »
Ciao Karem1976! Hahahahaha non ci credo dopo esattamente 14 giorni sono arrivato allo step 6! Finalmente e senza mandare nulla!!! Ok ok adesso aspettiamo alla fase 7...tu karem1976 in che step sei?

AUGURI SAM83. io sono ancora nella step 5 da 3 feb.