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Stato pratica:Significati

Action

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Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1020 il: 04 Aprile 2013, 00:15:00 »
In seguito a ricorsi si, sono d'accordo con te Action! Mi riferivo all'iter "normale" della cittadinanza che con un parere negativo la pratica non viene definita favorevolmente di solito; ovviamente uno può ottenere la cittadinanza anche in seguito ad un diniego se fa ricorso al TAR e lo vince.

Anche senza fare ricorso al tar igli.Comunque sia bisogna chiedere la motivazione del parere sfavorevole.Riporto due aiuti
1-Sentenza tar 3840/2004


2-"Secondo la prevalente interpretazione, non si tratta di discrezionalità tecnica bensì amministrativa, riferita a parametri non specificamente identificati dalla legge e spesso vaghi (Cons. Stato Sez. I, n. 149 del 16 febbraio 2005). L'Amministrazione, infatti, può negare la cittadinanza perché lo straniero non possiede adeguate fonti di sussistenza, per difetto di integrazione, perché non si riscontra un'autenticità dell'aspirazione a divenire cittadino italiano, o addirittura di un non meglio precisato interesse della collettività o interesse pubblico generale1.
 Il carattere discrezionale della statuizione dell'Amministrazione, oltre ad essere esplicito nella lettera della legge (l’art. 9 della legge afferma che la cittadinanza italiana “può essere concessa” allo straniero residente legalmente nel nostro territorio per un periodo variabile in relazione alle qualità o status posseduti), è stato ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio Stato, sez. IV, 07 maggio 1999 n. 798; Cons. St., VI, 1 ottobre 2008, n. 4748; Consiglio Stato , sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474; Cons. St., Sez. III, 22 novembre 2011, n. 6143 ).
 L'esercizio del potere discrezionale tende a valutare l'avvenuta integrazione dello straniero. Gli elementi oggetto della - valutazione discrezionale della Prefettura non sono definiti dalla legge, tuttavia la giurisprudenza ha individuato alcuni indici dell'avvenuta integrazione:
- considerazioni anche di carattere economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 16-09-1999, n. 1474);
 - la serietà sia dell’intento ad ottenere la cittadinanza italiana e le ragioni che inducono ad abbandonare la comunità di origine. È inoltre necessario accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, l’idoneità professionale, l’ottemperanza agli obblighi tributari e contributivi. Non può essere trascurata l’esigenza di ricomposizione di gruppi familiari, parte dei quali già residenti nel territorio italiano. L’amministrazione deve verificare eventuali cause ostative all’acquisto di cittadinanza, collegate a ragioni di sicurezza della Repubblica ed all’ordine pubblico (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1423 del 26 ottobre 1988);
 - l’amministrazione, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero legalmente residente in Italia da almeno dieci anni, può prendere in considerazione tutte le situazioni utili per valutare un’avvenuta integrazione dello straniero; pertanto, sono rilevanti eventuali sentenze penali intervenute a carico degli interessati, in relazione ai fatti a cui tali condanne si riferiscono sia al loro eventuale ripetersi (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 9374, del 20 ottobre 2004,).
 Per comprendere l'ampiezza di tale discrezionalità si pensi che il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana. In particolare, estremamente aleatorio risulta essere il giudizio sul livello di integrazione. Sebbene in Italia, dal 1992, non sia più prevista la presenza di un test atto a stabilire il livello d'integrazione dell'immigrato, solitamente la polizia propone alcune domande al candidato e sulla base delle risposte decide.
L’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione, tuttavia, non può tramutarsi in mero arbitrio. Sulla questione dei limiti alla discrezionalità il primo argomento riguarda l'obbligo di motivazione in caso di diniego, il Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 366 del 24 maggio 1995. Per il Consiglio di Stato l’amministrazione competente, anche laddove disponga di un’ampia discrezionalità, deve indicare sia pure sinteticamente le ragioni poste a base delle proprie determinazioni.
Più recentemente, il Consiglio di Stato - VI Sezione – sentenza n. 1788 del 25 marzo 2009, ha indicato alcuni parametri in ordine all'esercizio del potere discrezionale. Il collegio, riconosce l’amplissima discrezionalità concessa all'Amministrazione a fronte dell’istanza volta alla concessione della cittadinanza, potendo valutare con rilevanti margini di apprezzamento la sussistenza di uno specifico interesse pubblico al rilascio della concessione.
 Tuttavia, ritiene, che le valutazioni poste in essere dall’Amministrazione dell’Interno in relazione alla sussistenza di uno status illesae dignitatis (morale e civile) in capo al richiedente, possono essere censurate in sede giurisdizionale solo se affette da profili di palese irragionevolezza o di evidente abnormità.
 Successivamente il Consiglio di Stato – Sezione III – del 5 giugno 2012, n. 3306, ha ribadito l'obbligo di motivazione del diniego e la sua sindacabilità con riferimento ai vizi della violazione di legge o dell’eccesso di potere, quanto meno con riferimento alle figure sintomatiche di maggior rilevanza quali l’errore sui fatti o la manifesta incongruità o illogicità. In particolare, la citata sentenza, ha formulato dei criteri di valutazione della discrezionalità in merito al possesso da parte dello straniero dei requisiti reddituali. Nel caso di specie si ritiene che ai fini della valutazione del requisito reddituale non si possa tenere conto esclusivamente del reddito personale in senso stretto e non anche delle condizioni economiche della famiglia nel suo complesso. Secondo il Consiglio di Stato, infatti resta nella discrezionalità dell’amministrazione valutare se, in concreto, le condizioni della famiglia siano tali da far ritenere che l’interessato goda non solo nell’attualità, ma anche come ragionevole previsione per il futuro, di un sostegno economico adeguato. L’amministrazione potrà dunque valutare discrezionalmente se il reddito familiare sia quantitativamente sufficiente, prevedibilmente stabile, di provenienza lecita, regolarmente dichiarato ai fini fiscali, etc.
 Sul criterio dell'integrazione il Consiglio di Stato è intervenuto con la sentenza 14.01.2011 n° 1037, sez. VI, secondo la quale “Fermo restando che ai sensi dell’art. 9 legge n. 91 del 1992 il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'esistenza di un' avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale, va tuttavia sottolineato che il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere, avendo natura estrinseca e formale, ben può e deve verificare la ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, oltre alla veridicità dei fatti posti a fondamento della determinazione amministrativa e alla sussistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.”
 Dunque alla base della discrezionalità dell'amministrazione è necessario non solo che la motivazione alla base della scelta appaia logica, coerente e ragionevole ma è altresì necessaria una approfondita istruttoria.
 Altro elemento rilevante ai fini della determinazione dell'integrazione dello straniero in Italia riguarda l'esistenza di procedimenti penali a carico del richiedente. Sebbene l'articolo 9 L. 91/1992 non preveda la necessità per l'istante di produrre anche il casellario giudiziale, l'amministrazione nella sua discrezionalità può consultare la relativa documentazione in suo possesso. In questo caso la valutazione dell'Amministrazione è scevra di parametri rigidi, e ciò nel corso degli ultimi anni ha portato in giurisprudenza ad interpretazioni contrastanti. Da un lato, infatti, si è sostenuto che il casellario giudiziale di cui è in possesso l'amministrazione non è quello valido tra privati, e che nonostante il richiedente sia in possesso di un casellario giudiziale rilevante apparentemente “pulito”, (perché sono intervenute cause che hanno estinto il reato, ad esempio è stata rimessa querela, è intervenuta riabilitazione o la prescrizione), la documentazione in possesso dell'Amministrazione continua a contenere menzione del passato penalmente rilevante dell'istante. Dall'altro, la sentenza del Tar Lazio, n. 5665 del 19 giugno 2012, permette di argomentare a contrario che l'avvenuta estinzione del reato o la riabilitazione dell'istante permetterebbe l'acquisto della cittadinanza. "

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1021 il: 04 Aprile 2013, 07:43:59 »
Ciao Action

scusa se scrivo qua, ma ho posto la mia storia su "Storie tempistiche stati della pratica" di "Cittadinanza italiana".

Ti volevo chiedere se potevi dare un'occhiata e magari darmi un aiuto, penso che la mia storia sia abbastanza anomala.

Grazie

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1022 il: 04 Aprile 2013, 12:37:19 »
salve qualcuno mi sa dire a che punto e la mia pratica ho chiamato oggi il ministero e mano detto che a loro manca il casello giudiziareche la no chiesto e stano aspettando che li arriva no so quando tempo che arriva e a che ponto e la la pratica         




usman

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Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1023 il: 04 Aprile 2013, 12:38:44 »
nel mio caso E arrivato in 4 mesi il casellario giudiziario

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1024 il: 04 Aprile 2013, 12:49:52 »
quindi a che punto e la mia pratica

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1025 il: 04 Aprile 2013, 13:11:48 »
ciao josef

mi dici gentilmente come hai fatto a chiamare il ministero? Perché per quanto mi è stato riferito dalla prefettura loro non rispondono.

E casomai se mi puoi dare i numeri di telefono.

Grazie

igli88

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Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1026 il: 04 Aprile 2013, 13:24:43 »
ciao josef

mi dici gentilmente come hai fatto a chiamare il ministero? Perché per quanto mi è stato riferito dalla prefettura loro non rispondono.

E casomai se mi puoi dare i numeri di telefono.

Grazie

I numero che devi chiamare sono questi:

Tel. 06 46547584
Tel. 06 46547165

Comunque puoi procedere con una bella diffida ad adempiere indirizzata al ministero, ministro e alla tua prefettura visto che la tua pratica è sempre ferma al punto tre e hai presentato domanda nel 2008; vedrai che la prenderano in considerazione e che, in seguito a questa diffida, qualcosa si muove!

igli88

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Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1027 il: 04 Aprile 2013, 13:27:03 »
quindi a che punto e la mia pratica

sei sempre al punto 3; finche non arriva anche il parere del casellario il ministero non può esprimere il proprio parere per passare al punto 4.

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1028 il: 04 Aprile 2013, 13:27:57 »
Grazie Igli

poi chiedo a loro per il numero di fax? Mica sai se hanno una preferenza di orari per chiamare?

Non so come andrà ma vi terrò informati.

Comunque grazie, grazie, grazie...

igli88

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Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1029 il: 04 Aprile 2013, 13:31:51 »
Questi sono i numeri di fax:

• Fax: 06/46549785 - Segreteria del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione
• Fax: 06/46529614 - Dipartimento per le Liberta Civili e l'immigrazione

Devi chiedere a che punto sei e poi mandi subito la diffida cosi si muovono!

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1030 il: 04 Aprile 2013, 13:34:52 »
Ragazzi e in particolare Igli

so che vi può sembrare una esagerazione ma ve lo giuro su quello che mi è più caro mi sto emozionando per questo aiuto.

Perché anche se mi dicessero che c'è qualche intoppo difficile, non mi interesserebbe più di tanto in quanto è importante per me almeno sapere qual'è il problema e come posso risolverlo.

G R A Z I E

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1031 il: 04 Aprile 2013, 16:51:33 »
Ragazzi

riassumo quello che avevo scritto, sbagliando, in un altro topic.

Grazie a igli, usman e quindi al forum, sono riuscito a contattare il ministero (figurati che la prefettura mi aveva detto che non potevo chiamare) e  mi hanno riferito controllando la pratica, che sono stati acquisiti i pareri e sono positivi. Quindi mi hanno detto che ora la pratica era solo da portare per il decreto. Ovviamente non potete nemmeno immaginare la mia felicità e il sollievo.

Poi io gli ho domandato se dovessi fare la diffida rispondendomi "no, ma quale diffida" come se fosse "intimorita". Allora mi sono chiesto, chi sa se facendolo lo stesso non riesco a velocizzare la prassi visto che è tutto a posto e visto che è previsto per legge???

Mi è venuto solo il dubbio che non "s'incazzassero" e mi creassero problemi!? Voi che ne dite meglio farlo lo stesso oppure no?

Grazie ragazzi, siete stati fantastici e fate un lavoro stupendo.E' una salvezza questo forum, l'avessi conosciuto prima...

usman

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Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1032 il: 04 Aprile 2013, 17:06:34 »
Caro, leonardopermeti

Non farti questi problemi, tu non hai da perdere niente hai tutti i pareri favorevole. manda una richiesta di conclusione procedimento ( gentile), che lo trovi sotto i moduli utili, come ha fatto sottoscritto.
aspetta un dieci gg e vedrai che già' qualcosa si muoverà'.

E ricorda nella posizione dove sei tu adesso il peggio e' passato, quindi rilassati e abbi fede.

Adesso io non mi ricordo quant'è' vecchia la tua domanda , se sei dentro i 730 gg prova con una lettera gentile, ma se hai oltre passato questo limite di tempo DEVI E DICO DEVI mandare una diffida, e  non fai un torto a nessuno e' il tuo diritto.

Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1033 il: 04 Aprile 2013, 19:54:49 »
Caro, leonardopermeti

Non farti questi problemi, tu non hai da perdere niente hai tutti i pareri favorevole. manda una richiesta di conclusione procedimento ( gentile), che lo trovi sotto i moduli utili, come ha fatto sottoscritto.
aspetta un dieci gg e vedrai che già' qualcosa si muoverà'.

E ricorda nella posizione dove sei tu adesso il peggio e' passato, quindi rilassati e abbi fede.

Adesso io non mi ricordo quant'è' vecchia la tua domanda , se sei dentro i 730 gg prova con una lettera gentile, ma se hai oltre passato questo limite di tempo DEVI E DICO DEVI mandare una diffida, e  non fai un torto a nessuno e' il tuo diritto.
Ciao Usman

io veramente mi trovo oltre i 730 giorni da un bel po di tempo avendo inoltrato la richiesta il 22/09/2008 come riportato anche dal sito del ministero.
Quindi io ora preparo la diffida e domani la invio tramite fax, tanto ha la stessa valenza della raccomandata no?
Inoltre ti volevo chiedere: siccome Igli88 mi ha dato i seguenti numeri di fax

• Segreteria del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione • Fax: 06/46549785
• Dipartimento per le Liberta Civili e l'immigrazione • Fax: 06/46529614

che faccio la invio solo a una e quale??? Oppure la invio a tutte e due???

Non smetterò mai di ringraziarvi.

P.S. Ma mi viene il dubbio, e poi smetto ve lo giuro, ma allora se deve andare per il decreto devo fare la "diffida ad adempiere" oppure la "richiesta conclusione procedimento"?
« Ultima modifica: 04 Aprile 2013, 20:14:16 da leonardopermeti »

igli88

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Re:Stato pratica:Significati
« Risposta #1034 il: 04 Aprile 2013, 20:30:05 »
invia la diffida ad entrambi i numeri di fax e inoltre insieme alla diffida invia anche un tuo documento d'identità.