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legge sulla materia di cittadinanza su proposta popolare

    da leggere!!!!!!!!!! ma è stata approvata oggi???? se si qualche delucidazione sul da farsi
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XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
    N. 5030  
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata il 6 marzo 2012
Onorevoli Deputati! — Lo scopo della presente proposta di legge è portare al centro dell'attenzione il tema della cittadinanza, quale elemento di primaria importanza nello Stato democratico: il tratto fondamentale della democrazia è infatti il suo carattere inclusivo, tendente a far sì che le persone possano godere pienamente di tutti i diritti fondamentali, tra i quali la cittadinanza si pone come decisivo.
      Attualmente vivono in Italia circa 5 milioni di persone di origine straniera. Molti di loro sono bambini e ragazzi nati o cresciuti nel nostro Paese, che tuttavia possono accedere alla cittadinanza con modalità quanto mai ristrette e dopo un lungo percorso burocratico. Le conseguenze di tale situazione sono disuguaglianze e ingiustizie che, impedendo una piena integrazione, disattendono il dettato costituzionale che, all'articolo 3, stabilisce il fondamentale principio di uguaglianza, ed impegna al contempo lo Stato a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il raggiungimento.
      La distribuzione demografica della popolazione straniera evidenzia una concentrazione nelle fasce di età più giovani: ha meno di 18 anni il 22 per cento dei cittadini stranieri residenti (contro il 16,9 per cento dell'intera popolazione); ha una età compresa tra 18 e 39 anni il 47 per cento degli stranieri residenti mentre gli ultraquarantenni stranieri sono solo il 30,7 per cento e solo il 2,3 per cento ha una età superiore a 65 anni. Gli stranieri contribuiscono, dunque, in maniera determinante, allo sviluppo dell'economia italiana e alla sostenibilità del sistema di welfare in misura maggiore di quanto comunemente si pensi.
      La stabilizzazione delle migrazioni è resa evidente dalla crescita costante delle nascite in Italia di bambini con uno o entrambi i genitori stranieri. I 21.816 bambini con almeno un genitore straniero nati in Italia nel 1999, sono diventati 72.472 nel 2008 (77.109 nel 2009 secondo gli ultimi dati diffusi dall'ISTAT).
      Al 1o gennaio 2010 gli stranieri residenti nati in Italia sono ormai 572.720, il 13,5 per cento del totale dei residenti stranieri. Molti di loro non hanno mai conosciuto il Paese di origine dei genitori; hanno forme e stili di vita del tutto simili ai coetanei italiani, sono a tutti gli effetti parte integrante della nostra società ma non hanno acquisito la cittadinanza italiana alla nascita in quanto non previsto dalla legislazione vigente.
      Il testo fondamentale che regola le modalità di acquisizione della cittadinanza è la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il quadro normativo è completato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, che regolamentano le norme attuative dei princìpi generali normativi.
      La legge n. 92 del 1991, che si basa sul principio dello ius sanguinis, prevede, in estrema sintesi, tre modalità per l'accesso alla cittadinanza per coloro che sono di origine straniera: per nascita, per naturalizzazione e per matrimonio. In relazione alla prima ipotesi è cittadino per nascita chi è nato da cittadini italiani; se i genitori stranieri sono diventati cittadini italiani, anche il figlio minore convivente diventa cittadino italiano. In base allo stesso principio dello ius sanguinis, se il minore è nato in Italia ma i genitori non sono cittadini italiani, il figlio non acquista la cittadinanza italiana, e può diventare cittadino italiano solo dopo il compimento del diciottesimo anno di età e con la dimostrazione di avere risieduto regolarmente e ininterrottamente sino al compimento della maggiore età.
      Se uno straniero sposa un cittadino italiano, acquista la cittadinanza, così come previsto dalle modifiche apportate dalla legge n.94 del 2009, dopo una residenza di due anni.
      Per quanto concerne la naturalizzazione, la cittadinanza può essere concessa dopo dieci anni di residenza ininterrotta sul territorio nazionale.
      La conseguenza di una simile normativa è che il livello di acquisizione della cittadinanza italiana è molto inferiore alla media europea.
      Il rapporto Eurostat sulla cittadinanza, pubblicato nel giugno 2011, evidenzia come nell'Europa dei 27 l'acquisizione della cittadinanza sia in aumento: nel 2009 sono state 776.000 le persone che hanno acquisito la cittadinanza negli Stati membri, contro le 699.000 del 2008. Il contributo più alto a questo aumento è stato fornito dal Regno Unito; la maggior parte dei nuovi cittadini è al di sotto dei 30 anni. Confrontando il numero di cittadinanze assegnate con il numero dei residenti stranieri dei vari Paesi, le percentuali più alte sono state raggiunte in Portogallo (5,8 cittadinanze ogni 100 stranieri), Svezia (5,3) e Regno Unito (4,5). La media europea è del 2,4, ma l'Italia è al di sotto con solo l'1,5. Per quanto riguarda invece il rapporto con la popolazione dei diversi Stati membri dell'Unione, mentre la media europea è di 2,4 cittadinanze ogni mille abitanti, per l'Italia il rapporto è di 1 a mille.
      Al 1o gennaio 2010 risultavano infatti residenti in Italia 4.235.059 stranieri, di cui 932.675 minori e 572.720 nati in Italia. Erano 673.592 gli alunni e studenti di cittadinanza non italiana iscritti nell'anno scolastico 2009/2010. Le acquisizioni di cittadinanza registrate nel 2009 ammontano a 59.369, mentre sono circa 173.000 nel triennio 2007-2009.
      La proposta di modifica dell'attuale normativa si ispira ad analoghe proposte presentate in precedenza in sede parlamentare (in particolare alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Bressa – A.C. 4236), frutto di un lungo e partecipato percorso anche da parte della rete associativa impegnata nella tematica delle migrazioni, e si basa sui seguenti princìpi essenziali:
          facilitare e incrementare l'acquisizione della cittadinanza, quale strumento essenziale di una effettiva integrazione nella società, presupposto per la fruizione piena di tutti i diritti;
          l'acquisizione della cittadinanza non può costituire una sorta di privilegio da elargire discrezionalmente e a seguito di un tortuoso percorso burocratico, ma deve essere il naturale coronamento della legittima aspirazione del richiedente, a seguito di un soggiorno legale di durata ragionevole sul territorio;

          l'inclusione piena di persone nella fruizione di diritti e nell'adempimento di doveri comporta anche per lo Stato innegabili vantaggi;

          il principio dello ius soli deve rivestire un ruolo di primario rilievo, da aggiungersi ai princìpi già previsti nella normativa vigente;

          il percorso giuridico verso la cittadinanza deve essere concepito come diritto soggettivo all'acquisizione e non come interesse legittimo: in tal modo si determinano conseguenze anche in tema di tutela giurisdizionale, con la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria;

          la previsione di ampie possibilità di acquisizione della cittadinanza per i minori presenti sul territorio si pone come elemento determinante delle modifiche proposte, che intendono disporre altresì una generale semplificazione dei requisiti e delle procedure per il suo ottenimento.

      
 PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.
(Nascita).
      1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è legalmente soggiornante in Italia da almeno un anno;

          b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia»;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
      2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».


Art. 2.
(Minori).
      1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

          «2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età, che vi abbia legalmente soggiornato fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.
      2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
      2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana».

Art. 3.
(Matrimonio e adozione di maggiorenne).
      1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
      «Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
      2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se successivamente all'adozione risiede legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni».
      2. L'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.


Art. 4.
(Attribuzione della cittadinanza).
      1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
      «Art. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza:

          a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;

          b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

          c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide;

          d) ai fini dell'attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito»;

2) Le lettere b), d), e), f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono abrogate».


Art. 5.
(Integrazione linguistica e sociale dello straniero).
      1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
      «Art. 5-ter. – 1. Lo Stato garantisce l'offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiana per gli stranieri richiedenti la cittadinanza.
      2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero».


Art. 6.
(Motivi preclusivi dell'acquisto della cittadinanza).
      1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
      «Art. 6. – 1. Precludono l'acquisizione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:

          a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

          b) la condanna per un delitto non colposo ad una pena superiore a due anni di reclusione;

          c) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale
internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.
      2. L'acquisto della cittadinanza non è precluso quando l'istanza riguarda un minore condannato a pena detentiva non superiore a tre anni.
      3. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
      1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro della pubblica istruzione».


Art. 8.
(Disciplina di attuazione).
      1. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e a riunire in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 7 della presente legge.
      3. Il regolamento di cui al comma 1 reca le disposizioni di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificata dalla presente legge, disciplina i procedimenti amministrativi per l'acquisizione della cittadinanza e stabilisce, per la conclusione dei medesimi procedimenti, un termine improrogabile, non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presenta- zione dell'istanza; in caso di superamento del predetto termine l'istanza deve considerarsi accolta.
Art. 9.
(Disposizioni transitorie).
      1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), e all'articolo 4, commi 2 e 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dalla presente legge, acquistano la cittadinanza italiana se rilasciano una dichiarazione in tal senso entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 della presente legge.


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Re: legge sulla materia di cittadinanza su proposta popolare
« Risposta #1 il: 04 Aprile 2012, 13:11:13 »
vorrei capire meglio..
 1) se un bambino nato qui in italia con un genitore residente in Italia da un anno ha diritto il bambino a diventare cittadino italiano?

2) il bambino venuto prima dei dieci anni di età in Italia e che ha compiuto un processo di studi quale es. un diploma di maturità ha diritto a diventare italiano anche senza reddito? (esempio io 25 anni e residente in Italia da 24 anni)

se fosse cosi sarebbe meraviglioso per tutti quei bambini nati e cresciuti qui in Italia che si sentono italiani a tutti gli effetti !!! questa legge se è stata approvata darebbe una piena integrazione con diritti e doveri e questo rimarrebbe nella storia per i diritti del bambino !

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Re: legge sulla materia di cittadinanza su proposta popolare
« Risposta #2 il: 04 Aprile 2012, 14:08:55 »
E' solo una proposta di legge.Ciò significa che deve essere presentata al Parlamento e dopo al Senato.Se non piace a chi lo deve votare deve essere modificata.Ritorna alle camere per poi essere votata.Se no ha la maggioranza non passa quindi rimane sempre una navetta senza mai diventare legge.Fosse cosi facile.....

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Re: legge sulla materia di cittadinanza su proposta popolare
« Risposta #3 il: 04 Aprile 2012, 14:17:33 »
Aggiungo anche che dal 26 marzo è in mano alla Commissione Affari Costituzionale che lo sta già esaminando( e anche modificando a parer mio).Attendiamo quando e se sarà votata questa proposta

Re: legge sulla materia di cittadinanza su proposta popolare
« Risposta #4 il: 04 Aprile 2012, 23:03:05 »
grazie per avermi risposto  :) comunque mi auguro che ciò si possa tramutare in realtà, e che non rimanga un utopia, per tanti ragazzi come me cresciuti qui!