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La retroattività della legge

La retroattività della legge
« il: 25 Agosto 2011, 22:20:19 »
vorrei iniziare per spiegare se fossi ammissibile o meno disporre una nuova legge che ammette la retroattività di determinati norme.
la retroattività non è ammessa soltano in materie penale ma non per quelli civile.
Ora spiego perché:
Partendo dall'art.25 comma 2 della Costituzione "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" e quindi una disposizione contenuta nella costituzione italiana non può essere abbrogata (sostituita) da un'altra legge ordinaria successiva.(è qui la non retroattività in materia penale).
riguardo alle materie civile( tra i quali la cittadinanza) invece è ammessa, ora spieghero perché:
Partendo dall'art. 11 CAPO II Dell'applicazione della legge in generale, Codice civile "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" .
Visto che il codice civile è una legge ordinaria che non può resistere all'abrogazione da parte di un'altra legge ordinaria successiva a meno che non venga dichiarata la sua illegittimità costituzionale da parte della corte costituzionale, la retroattività è ammessa in materia civile.
spero di esservi stato utile.

 
« Ultima modifica: 25 Agosto 2011, 22:27:10 da Abass »

Re: La retroattività della legge
« Risposta #1 il: 30 Dicembre 2011, 15:12:52 »
e molto compilcata questa discussione.dificile da capire.per me ti po rispondere qualche esperto di legge italiana.