Allora per essere più chiara riporto integralmente l'articolo in questione:
Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)
(introdotto dall'art. 6 della legge n. 15 del 2005)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.
Quindi, Paj, come puoi vedere, si tratta di comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento della domanda ovvero il preavviso di diniego, perché così che si chiama questa procedura in diritto amministrativo. RIBADISCO, non significa che la tua istanza sarà rigettata. Anche l'amministrazione può sbagliare, fare le valutazioni errate e tu hai lo strumento per tutelarti, ovvero l'articolo 10 bis che ti consente di formulare le tue osservazioni e far cambiare l'esito del procedimento