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differenza tra cittadinanza e soggiorno permanente

differenza tra cittadinanza e soggiorno permanente
« il: 22 Ottobre 2011, 14:22:55 »
Buongiorno.Dopo 5 anni di matrimonio con mia moglie ugandese (e figlio italiano per nascita) vorremmo cominciare la pratica per la sua cittadinanza. Stiamo all'estero a causa del mio lavoro (ma non in Uganda) e procurare i documenti necessari implicherebbe un viaggio in Uganda.Vorrei sapere che differenza c'e' tra fare la cittadinanza e chiedere invece una carta di soggiorno permanente.Se fare il secondo e' piu' semplice non mi conviene fare quello?
Grazie

Re: differenza tra cittadinanza e soggiorno permanente
« Risposta #1 il: 22 Ottobre 2011, 14:59:48 »
Buongiorno.Dopo 5 anni di matrimonio con mia moglie ugandese (e figlio italiano per nascita) vorremmo cominciare la pratica per la sua cittadinanza. Stiamo all'estero a causa del mio lavoro (ma non in Uganda) e procurare i documenti necessari implicherebbe un viaggio in Uganda.Vorrei sapere che differenza c'e' tra fare la cittadinanza e chiedere invece una carta di soggiorno permanente.Se fare il secondo e' piu' semplice non mi conviene fare quello?
Grazie
La differenza è: straniero ed italiano.
Sicuramente puoi fare la carta di soggiorno permanente, se è già in possesso della carta di soggiorno rilasciata per 5 anni.
Se presentava la  domanda ancora 4,5 anni fa la tua moglie poteva essere cittadina italiana da 3 anni.
Per avere dei documenti dal paese d'origine non credo che si deve andare di persona, magari ha dei parenti. Credo che il Consolato ugandese può rilasciare il certificato penale. Il certificato di nascita la deve avere per forza.
Unici documenti ci vogliono dal paese d'origine: Certificato penale e il certificato  di nascita.
In resto si preparano in Italia e si presentano nel paese di residenza al Consolato Italiano.

Re: differenza tra cittadinanza e soggiorno permanente
« Risposta #2 il: 22 Ottobre 2011, 15:07:18 »
Ci vuole anche l'atto integrale di matrimonio.Bisogna portare i documenti in ambasciata per legalizzarli e tradurli.O no?

Re: differenza tra cittadinanza e soggiorno permanente
« Risposta #3 il: 22 Ottobre 2011, 18:32:13 »
Ci vuole anche l'atto integrale di matrimonio.Bisogna portare i documenti in ambasciata per legalizzarli e tradurli.O no?
Se siete sposati in Uganda e avete il certificato di matrimonio, allora si che è necessario  tradurlo, poi legalizzare la firma del consolo  in Prefettura se necessaria Per l'appostille o adesioni ai trattati internazionali non sono a conoscenza per Uganda.
Quando fai le domande almeno chiarisce un po di più:
 matrimonio contratto in ............................;
 viviamo in (Italia o all'estero).

Dal sito del Ministero
Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani

Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare, ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza italiana.
PUOI FARE LA RICHIESTA SE:

    risiedi legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio; (*)
    sei residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio (*).

(*) Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
COSA FARE:

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se risiedi all’estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L’istanza, compilata sull’apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro deve essere corredata oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Alla domanda devi allegare i seguenti documenti:

    estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
    certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
    titolo di soggiorno;
    atto integrale di matrimonio;
    stato di famiglia;
    certificato storico di residenza;
    certificato di cittadinanza italiana del coniuge;
    eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide

Se sei rifugiato e non puoi produrre l’estratto dell’atto di nascita e/o il certificato penale, puoi produrre un atto di notorietà in sostituzione dell’atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti la posizione giudiziaria nel tuo Paese.

Se al momento della presentazione dell’istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta, la Prefettura o l’Autorità diplomatico-consolare ti inviterà a regolarizzarla, fissandoti un termine, perché tu provveda all’ integrazione.
Se non provvederai nei termini richiesti, la Prefettura o l’Autorità diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la tua domanda.

Il termine per la definizione del procedimento è di 730 gg. dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.
Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.
Il decreto ti sarà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi, ovvero se risiedi all’estero dall’Autorità diplomatico-consolare.

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi prestare giuramento al Comune di residenza in Italia o presso l’Autorità diplomatico-consolare all’estero e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana.
CASI PER CUI È PREVISTO IL RIGETTO DELLA DOMANDA:

    per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
    per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per reati di particolare gravità