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Rinnovo permesso di soggiorno per studio per iscrizione Università

glf

Buongiorno,
spero di trovare qui risposta ai dubbi che questure, siti governativi e uffici hanno messo in me.
Sono in italia con visto di studio, trasformato in pds per studio una volta arrivato qui. Il mio pds quindi scade a novembre. Il visto è stato rilasciato per seguire un corso presso un Istituto privato autorizzato a rilasciare titoli di studio nel comparto dell’Alta Formazione Artistica dal Ministero di Istruzione italiano.
Al termine di questo corso vorrei iscrivermi ad università italiana per seguire corso di studio biennale sempre nel medesimo campo.

Il dubbio riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno. La circolare parla di rinnovo per passaggio da corso singolo a corso biennale presso università italiana. Non viene specificato che il corso singolo da cui provengo e per cui mi è stato rilasciato visto è fatto da scuola privata, legalmente riconociuta.
La questura mi dice che il passaggio di scuola deve essere sempre tra scuole pubbliche.

Quindi devo rientrare al mio paese e richiedere nuovo visto.

Ma è vero così ? Ho imparato che in italia ognuno interpreta leggi a modo suo. Purtroppo.

Potete aiutarmi a capirne di più ?
Grazie
GLF

Re: Rinnovo permesso di soggiorno per studio per iscrizione Università
« Risposta #1 il: 13 Giugno 2012, 14:40:21 »
pure io vorrei fare quello

di dove sei? tutto dipende del tuo paese di origine, hai tutti documenti qua per fare inscrizione all universita? oggi ho letto questo


INFORMATIVA CONVERSIONI                   

Il Permesso di soggiorno per motivi di studio dà la possibilità allo studente di svolgere, nell'ambito delle 20 ore settimanali (anche cumulabili per 52 settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali), qualsiasi attività lavorativa.

Per prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il Permesso di soggiorno per studio in Permesso di soggiorno per lavoro (autonomo o subordinato).

(Circolare Ministero dell'Interno n. 490 del 30/01/2009)

1) Per poter richiedere la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro autonomo ci sono 2 tipi di domanda e per entrambi il requisito fondamentale è essere in possesso di un Permesso per motivi di studio in corso di validità.

1a) La prima possibilità è tramite la richiesta con il modello Z2.

Per poter effettuare tale domanda è necessario, oltre al requisito indicato sopra, aver conseguito in Italia un titolo di studio universitario tra i seguenti:

Ø Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
Ø Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della laurea oltre ai 120 CFU per la laurea magistrale);
Ø Diploma di Specializzazione (minimo 2 anni);
Ø Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
Ø Master Universitario di I livello (durata minimo un anno - 60 crediti), cui si accede con la laurea;
Ø Master Universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari), cui si accede con il diploma di laurea, ex legge 341/90 o con laurea specialistica o con laurea magistrale;
Ø Attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale - 60 crediti) cui si accede con il Diploma di laurea ex. L. 341/90 o con la laurea specialistica magistrale.
(Circolari Ministero dell'Interno n. 1280 del 11/03/2009 e n. 5920 del 12/10/2009).

1b) La seconda possibilità è tramite la richiesta Z (D.P.C.M. del 1°aprile 2010 e Circolare Ministero dell'Interno n. 2699 del 19/04/2010) per la quale non è necessario aver conseguito alcun titolo di studio accademico ma la stessa è soggetta al numero di quote d'ingresso stabilite dal Ministero dell'Interno.

Per Torino e provincia il numero di quote stabilite con il decreto flussi 2010 è limitato a 25.

In entrambi i casi lo straniero che intenda esercitare in Italia il lavoro autonomo deve altresì dimostrare:

-         di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia;

-         di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio dell'attività prescelta, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri.

Inoltre il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria(€ 8.500,00).

(Art.26 Decreto Leg.vo n.286 del 1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).