Proroga di ulteriori sei mesi del termine di scadenza già fissato al 31 dicembre 2013, per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri
Il Decreto legge 30 dicembre 2013 n.150, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2013, all’articolo 3, comma 3, ha previsto che il termine, già fissato al 31 dicembre 2013, per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri, sia prorogato al 30 giugno 2014.
Questi i contenuti della Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione centrale Immigrazione n. 41233 del 31 dicembre 2013, acquisita e diramata alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo – dalla Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo con Circolare 263 del 16 gennaio 2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto legge 30 dicembre 2013 n.150, Art. 3 Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno
1. E' prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: " 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".
3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".
4. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".
Legge 4 aprile 2012 n. 35 di conversione con modificazioni del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
Articolo 17, commi 4 bis, ter e quater:
4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le parole: fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse.
4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1º gennaio 2013.