Premetto che la domanda è semi-retorica in quanto so che generalmente la risposta data in questo forum è che la madre di cittadino italiano minorenne rientra nella defizione di familare di cittadino europeo e quindi ad essa si dovrebbe applicare il dlg 30/2007.
Il problema è che seguendo alla lettera la definizione di familiare di tale decreto (che deriva pari pari dalla direttiva europea 2004/38/CE ) l'ascendente di cittadino europeo deve essere
"a carico" (art.2-4) il che ovviamente escluderebbe le madri di minori (in quanto non si può essere a carico di un minore!)
E' ovvio che nella definizione del legislatore europeo si tratta del caso della madre di cittadino
maggiorenne europeo e si vorrebbero escludere quei genitori che nel paese extraeuropeo hanno una loro famiglia indipendente , anche economicamente, e di cui quindi non si vede la necessità assoluta del ricongiungimento familiare al fine di mantenere la coesione familiare.
Caso assolutamente differente da quello della madre di un bambino dato che da un punto di vista "naturale" non esiste un legame familiare piu forte ed indissolubile!
Invece nella legge 286 /1998 il caso della madre di minore italiano è esplicito nell'art 30 -1-d " [il permesso di soggiorno per motivi familiari è rlasciato] al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana."
Il che equivale a dire che la madre è comunque inespellibile, il che è ovvio dato che il bambino italiano ha un diritto innegabile a vivere in italia e altresì a vivere con la propria madre!!!!!!
Ora io mi chiedo come è possibile che i legislatori europei abbiano omesso il caso specifico della madre ( o padre) di minore??? Una svista madornale che è frutto di cialtronaggine o di malafede?? la malafede potrebbe essere per esempio il desiderio di punire le coppie miste non regolarizzate, cioè non unite da matrimonio o unione civile.
Io ho scritto all Unione Europea per chidere lumi tramite l servizio
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_itservizio di consulenza
promettono una risposta legale entro 3 giorni ma sono settimane che attendo invano un parere
Va bene, scusate il lungo cappello teorico, veniamo ora alla questione pratica: La mi famiglia è costituita da me, mia figlia di anni 6, cittadini italiani e dalla mia compagna (non siamo sposati) cittadina russa
Alla mia compagna è stato concesso dapprima un ps per gravidanza, poi una carta di soggiorno di anni 5 secondo DLG 30/2007, per rinnovare tale carte ed ottenere dunque coerentemente secondo tale procedimento la seconda carta a tempo indeterminato abbiamo fatto il grosso errore di fare la domanda tramite kit postale e non tramite questura con il malaugurato esito di ottenere solo il permesso di soggiorno di due anni secondo art 30 286/1998
Alla richiesta di chiarimenti ci è stata sciorinata la questione del non "a carico" etc...
Ora io sono intenzionato a dare battaglia e vorrei fare ricorso, ma prima magari manderei una raccomandata "ultimatum" in cui li chiedo di "ravvedersi" e di convertire il ps in carta di soggiorno...
Cosa mi consigliate di scrivere esattamente ed eventalmente come iniziare il processo di ricorso...?
Inoltre, last but not the least, non esiste anche una cosiddetta "
Coerenza amministrativa"? come può un procedimento amministrativo iniziato seguendo un determinato iter legislativo (cioè la 30/2007) convertirsi in un procedimento che segue un altra legge, molto meno favorevole , "scusate ma prima abbiamo sbagliato"!! (testuali parole del dirigente)