Consiglio di Stato: non si può convertire un permesso di soggiorno scaduto
(29/05/13)
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.02814 del 17 maggio 2013, ha respinto il ricorso di un cittadino tunisino che aveva richiesto la conversione del permesso di soggiorno ‘per motivi di studio’ in ‘lavoro subordinato’.
I fatti: un cittadino tunisino in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, scaduto il 25 gennaio 2011, aveva richiesto, il 9 febbraio 2011, la conversione del permesso di soggiorno ‘per lavoro subordinato’. La domanda di conversione del cittadino straniero è stata respinta dalla Prefettura e dal Tar delle Marche, in base all’art.14 del d.p.r. 394/1999 che consente la conversione del permesso di soggiorno purchè questo sia ancora in corso di validità, ma in questo caso il ricorrente aveva presentato la domanda di conversione quando il suo permesso era già scaduto. E' allora ricorso al Consiglio di Stato.
La sentenza: il Consiglio di Stato ha rifiutato la tesi presentata dal ricorrente, confermando quanto stabilito dalla sentenza di primo grado. Il cittadino tunisino nella sua difesa non negava che per effetto del decreto flussi la sua istanza di conversione non poteva essere presentata prima della scadenza del suo permesso di soggiorno per motivi di studio, ma sosteneva che avendo presentato una domanda di permesso di soggiorno per ‘lavoro autonomo’prima del 25 gennaio 2011, questa domanda avrebbe avuto l’effetto di prorogare la validità del permesso di soggiorno ‘per motivi di studio’ e l’originario permesso di soggiorno si doveva considerare ancora valido nel momento in cui era stata presentata la domanda di conversione per ‘lavoro subordinato’. Il Consiglio di Stato ha considerato questa tesi infondata, in quanto, si può ammettere che la pendenza di una domanda di rinnovo o conversione, presentata prima della scadenza dell’originario permesso di soggiorno, produca una sorta di proroga de facto del permesso medesimo, nel senso che il soggetto non può essere considerato clandestino, ma questo non significa che la pendenza di una domanda di rinnovo o conversione sia equiparabile al possesso di un permesso di soggiorno con piena validità.
fonte: programmaintegra