(Ricavate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre 2011 "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell' articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286")
1. Cos'è l'Accordo di integrazione?
L' Accordo di integrazione, previsto dal Testo Unico per l'Immigrazione (articolo 4-bis del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998), è disciplinato dal Regolamento (DPR n. 179 del 14 settembre 2011).
L'accordo comporta per lo straniero l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno ed è articolato per crediti.
2. Chi deve sottoscrivere l'accordo?
I cittadini stranieri di età superiore ai 16 anni che fanno ingresso per la prima volta nel territorio nazionale dopo l'entrata in vigore del Regolamento (il 10 marzo 2012) e presentano domanda di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
3. Quando e come si sottoscrive?
Deve essere sottoscritto al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-UTG o alla Questura competente.
L'accordo è redatto in duplice originale [vedi modello] di cui uno è consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se ciò non è possibile in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo è stipulato dal Prefetto o da un suo delegato.
Se l'accordo ha come parte un minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni, questo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.
4. Firmando l'accordo cosa si impegna a fare il cittadino straniero?
Il cittadino straniero si impegna a:
acquisire un livello di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;
acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori;
assolvere gli obblighi fiscali e contributivi;
aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione e a rispettarne i principi.
5. E cosa si impegna a fare lo Stato?
Con l'accordo lo Stato si impegna a:
assicurare il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione;
agevolare l’accesso alle informazioni che aiutano i cittadini stranieri a comprendere i principali contenuti della Costituzione italiana e dell’ordinamento generale dello Stato;
garantire in raccordo con le Regioni e gli Enti locali il controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro dipendente; il pieno accesso ai servizi sanitari e a quelli relativi alla frequenza della scuola dell’obbligo;
favorire il processo di integrazione dell’interessato attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa, in raccordo con le Regioni, gli Enti locali e l’Associazionismo no profit;
assicurare all’interessato, entro 3 mesi dalla stipula dell'accordo, la partecipazione gratuita ad un corso di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia.
6. In cosa consiste il corso di formazione civica?
Con il corso di formazione civica lo straniero acquisisce in forma sintetica la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia e la conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali. E', inoltre, informato dei diritti e dei doveri degli stranieri in Italia, delle facoltà e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo di istruzione.
Viene informato anche sulle principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli può accedere nel territorio della provincia di residenza e sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il corso ha una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore e prevede l'utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se ciò non è possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
7. Quanto dura l'accordo?
L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.
8. Quando non si procede alla stipula dell'accordo?
Non viene stipulato l'accordo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno se lo straniero è affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Inoltre non si procede alla sottoscrizione dell'accordo per:
i minori non accompagnati, affidati [ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184] o sottoposti a tutela, per i quali l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile [di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del TU Immigrazione];
le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale [di cui all'articolo 18 del TU Immigrazione]
9. In quali casi l'accordo decade?
L'accordo decade di diritto se il Questore dispone il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, per carenza dei requisiti di legge.
10. Come si acquisiscono i crediti?
Al momento della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero 16 crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
I crediti riconoscibili, oltre a quelli assegnati inizialmente, sono indicati nell'allegato B del Regolamento. Questi sono assegnati sulla base della documentazione prodotta dallo straniero nel periodo di durata dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello Sportello Unico per l'Immigrazione anche presso i Centri per l'istruzione degli adulti [di cui all' articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296].
11. Come si perdono i crediti?
I crediti maturati si perdono nei casi indicati nell’allegato C del Regolamento in connessione con:
condanne penali anche con sentenza non definitiva;
applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali;
irrogazione di sanzioni pecuniarie definitive in relazione a gravi illeciti amministrativi o tributari.
L’ammontare dei crediti persi è proporzionale alla gravità degli illeciti penali, amministrativi o tributari e degli inadempimenti commessi.
La mancata partecipazione al corso di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia dà luogo alla perdita di 15 dei 16 crediti assegnati al momento della sottoscrizione dell’accordo.
12. Come avviene la verifica dell'accordo?
Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo Sportello Unico per l'Immigrazione ne avvia la verifica invitando lo straniero a presentare la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento.
In assenza di idonea documentazione per l'accertamento del proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia lo straniero può svolgere gratuitamente un apposito test.
13. Come si conclude la verifica dell'accordo?
I crediti assegnati al momento della sottoscrizione dell'accordo vengono confermati nel caso in cui sia accertato il livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario i crediti vengono diminuiti.
Se durante la verifica viene accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto, si provvede al riconoscimento dei crediti aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti inizialmente.
La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali:
se il numero dei crediti finali è pari o superiore a 30 l'accordo si considera rispettato, purchè siano stati conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia;
se il numero dei crediti finali è tra 1 e 29 oppure non sono stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia l'accordo è la prorogato per un anno alle stesse condizioni;
se il numero dei crediti finali è pari o inferiore a 0 il permesso di soggiorno è revocato e viene adottato il provvedimento amministrativo di espulsione.
14. Quali categorie sono escluse dalla revoca del permesso e dalla conseguente espulsione, in caso di perdita integrale dei crediti?
Si fa eccezione per lo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonchè per lo straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
15. L'accordo può essere sospeso?
L'accordo può essere sospeso o prorogato, a domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al rispetto dell'accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento o orientamento professionale oppure da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute sono attestati attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
16. Come può il cittadino straniero verificare la situazione aggiornata dell'Accordo?
Tramite il sito
http://accordointegrazione.dlci.interno.it, che può essere consultato utilizzando le credenziali fornite dallo Sportello Unico.
fonte:
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/EventiDellaVita/accordodiintegrazione/faq.html