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Corte di Cassazione, con la sentenza n.26457 del 18 giugno 2013

Corte di Cassazione: non è reato affittare un appartamento a un cittadino straniero privo del permesso di soggiorno

(28/06/13)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.26457 del 18 giugno 2013, ha accolto il ricorso presentato da una cittadina straniera, che era stata condannata per aver affittato una stanza a due cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno.

I fatti: la cittadina straniera aveva affittato a due suoi connazionali, privi del permesso di soggiorno, una stanza in un appartamento, a lei regolarmente affittato. La cittadina straniera è stata condannata, dalla Corte d’appello di  Milano, ad un anno di reclusione e al pagamento di € 6000 di multa, per aver favorito la permanenza sul territorio dello Stato di immigrati irregolari, ossia privi del permesso di soggiorno. La cittadina straniera ha, però, presentato ricorso alla Corte di Cassazione.

La sentenza: la Corte d’appello di Milano aveva condannato la cittadina straniera in quanto avrebbe tratto un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dei suoi connazionali. La Corte di Cassazione ha però accolto il ricorso presentato dalla cittadina straniera in quanto aveva già affermato che ‘ai fini del favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, nell’ipotesi di un rapporto contrattuale instaurato con essi occorre, accertare la sussistenza del dolo specifico, consistente nella finalità di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero clandestino’(sentenza n.46066 del 16/10/2003). La sentenza della Corte d’appello di Milano ha omesso di misurarsi con questo principio, limitandosi ad affermare che la ricorrente avesse agito per lucrare, o per far lucrare il proprietario dell’immobile, a prescindere da ogni considerazione riguardo lo sfruttamento o meno delle condizioni di immigrati clandestini, dei locatari dell’immobile.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla cittadina straniera, annullando la sentenza della Corte d’appello di Milano, perché il fatto non costituisce il reato.

sentenza in allegato

fonte: programmaintegra.it
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luogabri