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Corte di Cassazione, con la sentenza n.24877 del 6 giugno 2013

Corte di Cassazione: permanere in Italia senza un permesso di soggiorno è reato
(20/06/13)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.24877 del 6 giugno 2013, ha rigettato il ricorso presentato da un cittadino straniero, trattenutosi sul territorio italiano privo di un permesso di soggiorno.



I fatti: un cittadino algerino era stato condannato dal giudice di pace di Città di Castello a pagare un ammenda di 5000 euro, in base all’art.10-bis del d.lgs 286/1998, essendo stato accertato che si fosse trattenuto sul territorio nazionale senza conseguire il permesso di soggiorno. Il Procuratore Generale di Perugia ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un contrasto tra la normativa italiana e la normativa europea e l’assenza del reato del cittadino algerino.

La sentenza: la Corte di Cassazione ricorda, nella sentenza n.24877, che ‘la norma che incrimina le condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato - art. 10-bis dlgs n. 286/1998 - ha di recente superato il vaglio di compatibilità costituzionale. Con sentenza n. 250 del 2010, è stato precisato che la norma non punisce una condizione personale e sociale - quella, cioè, di straniero clandestino (o, più propriamente, irregolare) - e non criminalizza un modo di essere della persona. Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal fare ingresso e dal trattenersi nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge’. Inoltre, secondo la Corte il cittadino straniero ha assunto una condotta penalmente illecita, correlata alla lesione di un interesse dello Stato, ossia, la gestione dei flussi migratori. Infine, nella sentenza, si ricorda che la condanna al pagamento di un’ammenda verso un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno non viola la direttiva europea sui rimpatri (dir.Ce n.115/2008), in quanto la contravvenzione non è di intralcio alla finalità primaria della direttiva che prevede di agevolare l’uscita degli stranieri privi di permesso di soggiorno presenti sul territorio nazionale. Inoltre, ponendo la direttiva un termine compreso tra i 7 e i 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato.
La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto legittima la contravvenzione per il cittadino algerino, e ne ha rigettato il ricorso.

Sentenza_Corte di Cassazionen.24877 in allegato

fonte: programmaintegra.it
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luogabri