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Conversione PdS per motivi familiari a lavoro subordinato

Conversione PdS per motivi familiari a lavoro subordinato
« il: 20 Novembre 2012, 10:53:41 »
Scusatemi, mi sono appena iscritta perché sono disperata, vi prego di aiutarmi...

Sono brasiliana, sposata con italiano, residente in Italia da più di 10 anni con un permesso di soggiorno a tempo indeterminato per motivi familiari. Ho un lavoro a tempo indeterminato da sei anni. Per varie ragioni ho fatto la richiesta di cittadinanza per matrimonio soltanto da agosto di questo anno, ma ho scoperto che il mio marito ha una amante e dopo litigare molto lui dice che vuole la separazione.

Non cosa fare... dovrò cambiare la mia richiesta di cittadinanza per tempo di residenza, ma come so che dovrò aspettare ancora molti anni per questa procedura vorrei sapere cosa mi consigliate:

forse la cosa più semplice sarebbe quella di convertire il mio PdiS per motivi familiari a lavoro subordinato? Non riesco a trovare dove devo recarmi e quali documenti devo presentare per la conversione.

oppure sarebbe meglio chiedere il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo oppure la carta di soggiorno per familiare di cittadino italiano. non ho capito la differenza tra questi due. non so se posso recarmi in Questura e chiedere il PdiS Ce con una procedura più semplice dato che risulto ancora legalmente sposata.

Il problema è che il mio marito ha fretta di separarsi e io sono disperata... avrei forse 4 mesi e poi risulterò legalmente separata...

ringrazio a chi potrà aiutarmi

Action

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Re:Conversione PdS per motivi familiari a lavoro subordinato
« Risposta #1 il: 20 Novembre 2012, 11:06:22 »
La normativa vigente ( dlgs. 30/2007 ):
Art. 12
Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio
............................................................................................
2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell’Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all’articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi, o a decisione giudiziaria;
c) l’interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell’ambito familiare;
d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

Il riferimento all’ art. 14 ( Diritto di soggiorno permanente )

…………………………………………………………………………………..
2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.
…………………………………………………………………………….

3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Il riferimento all’ art. 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni,
“” Art. 30.


……………………………………………………………………………………………………………..
5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. “”


4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno è comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

Conclusioni:
Il coniuge extraUE di cittadino italiano, in caso di divorzio , non perde il diritto di soggiorno :
1) Se ha acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all’ art. 14, 2 ) se il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
3 ) se il coniuge extraUE ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi, o a decisione giudiziaria;
3) se il coniuge extraUE risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell’ambito familiare;
4) se il coniuge extraUE beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

Se non ricorre alcuna delle condizioni suindicate il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. “”


Il diritto di soggiorno del coniuge extraUE ( salvo che questi abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all’ articolo 14 ), è comunque subordinato al requisito che esso dimostri di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3
 
 

Re:Conversione PdS per motivi familiari a lavoro subordinato
« Risposta #2 il: 20 Novembre 2012, 13:54:06 »

Il riferimento all’ art. 14 ( Diritto di soggiorno permanente )

…………………………………………………………………………………..
2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.
…………………………………………………………………………….

Grazie davvero Action, riguardo a questa informazione che tipo di documento dovrei fare dato che sono residente in Italia da più di 10 anni ?
« Ultima modifica: 20 Novembre 2012, 15:24:13 da Simona2012 »

Action

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Re:Conversione PdS per motivi familiari a lavoro subordinato
« Risposta #3 il: 21 Novembre 2012, 14:27:22 »
Se hai più di cinque anni di matrimonio penso che basti anche solo un'autocertificazione (al massimo ti spedirano in comune a prendere qualche certificato di matrimonio e residenza con il tuo coniuge)

Re:Conversione PdS per motivi familiari a lavoro subordinato
« Risposta #4 il: 21 Novembre 2012, 20:48:24 »
Grazie ancora per l'aiuto, domani vado in Questura e poi vi farò sapere...