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LE NORMATIVE => Titoli di soggiorno - Permesso e Carta di Soggiorno => Topic aperto da: luogabri - 01 Gennaio 2012, 15:29:41
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 ottobre 2011 (GU n. 304 del 31-12-2011 )
Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
(11A16810)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione giuridica dello straniero in Italia» e, in
particolare, gli articoli 5, comma 2-ter e 14-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 15
luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica»;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di
riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli 11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e la successiva delibera CIPE 2
agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 244, del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre
2002 e' stato trasformato in societa' per azioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, denominato
«Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il
versamento di somme all'Entrata e la riassegnazione alle unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con
particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai
sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati
a cittadini di Paesi terzi, come modificato dal successivo
regolamento (CE) n. 380/2008 del 18 aprile 2008, recante «Modello
uniforme per i permessi di soggiorno nell'Unione europea»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
agosto 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo
sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso
rendiconto»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, del 3 agosto
2004 recante «Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed
alla carta di soggiorno»;
Visto l'art.7-vicies ter, lettera b), della legge 31 marzo 2005, n.
43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del
permesso di soggiorno elettronico di cui al regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;
Visto l'art.7-vicies quater della citata legge n. 43/2005 che, tra
l'altro:
pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un
importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e
spedizione del documento, nonche' per la manutenzione necessaria
all'espletamento dei servizi connessi;
prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti
elettronici siano determinati con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, in data 4 aprile 2006, recante
«Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei
soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico» e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in
data 29 maggio 2007, con il quale sono state approvate le «Istruzioni
sul Servizio di Tesoreria dello Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005, con
il quale e' stato stabilito l'importo dell'onere a carico
dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta
di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi
dell'art. 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, tra il
Ministero dell'interno e Poste italiane S.p.A.;
Vista la convenzione stipulata il 25 marzo 2009 tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. per la gestione
degli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei permessi
di soggiorno elettronici, la quale stabilisce, tra l'altro, che tali
servizi sono compensati con un importo pari ad € 0,50, aggiuntivo
rispetto all'importo del pagamento;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7-vicies quater, sesto comma,
della legge 31 marzo 2005, n. 43, e' escluso qualsiasi onere a carico
della finanza pubblica e, quindi, anche il costo dei servizi che
Poste italiane S.p.A. dovra' fornire in base alla menzionata
convenzione non dovra' gravare sull'Erario;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Decreta:
Art. 1
Contributo per il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno
1. Ai sensi dell'art. l , comma 22, lett. b) della legge 15 luglio
2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del
permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta' superiore ad
anni diciotto e' determinata come segue:
a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a
tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a
un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per
soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di
soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso di
soggiorno in formato elettronico di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno del 4 aprile 2006, gia' posti a carico dello straniero
per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonche'
quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze sottoposte
ad imposta di bollo di cui al decreto del Ministro dell'interno del
12 ottobre 2005.
Art. 2
Importi dovuti e modalita' di versamento
1. Oltre all'importo spettante tra quelli di cui alle lettere a),
b) e c) del precedente art. 1, e' dovuta dai richiedenti la somma di
euro 27,50 di cui al decreto 4 aprile 2006 citato in premessa,
relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il
permesso di soggiorno elettronico.
2. Il contributo di cui all'art. 1 e la somma di euro 27,50 vengono
versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul
conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale
«importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».
Art. 3
Casi di esclusione
1. Le disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 1, non
trovano applicazione nei confronti di:
a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio
nazionale di eta' inferiore ai 18 anni;
b) cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett b) del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per
ricevere cure mediche, nonche' loro accompagnatori, secondo quanto
previsto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del
permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per
protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
e) cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la
conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'.
Art. 4
Fondo rimpatri
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
e' istituito, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e
sicurezza», un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese
connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in
posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di
origine, ovvero di provenienza.
2. Con le modalita' previste al successivo art. 5 una quota pari al
cinquanta per cento del contributo di cui alle lettere a), b) e c)
del precedente art. 1 affluisce, al netto del costo del documento
elettronico pari ad euro 27,50, al «Fondo rimpatri» di cui al
precedente comma 1.
3. La restante quota del gettito conseguito attraverso la
riscossione del contributo di cui all'art. 1, e' riassegnata ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno, come segue:
40% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
30% alla missione «Amministrazione generale e supporto alla
rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza
del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle
attivita' di competenza degli Sportelli unici;
30% alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti» di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e
l'immigrazione per l'attuazione del Regolamento sull'Accordo di
integrazione previsto dall'art. 4-bis del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
Art. 5
Modalita' e procedure per il riversamento delle somme all'entrata
dello Stato
1. A valere sulle disponibilita' affluite, ai sensi del presente
decreto, sul conto corrente postale n. 67422402, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione
VI, effettua, con cadenza mensile, appositi riversamenti all'Entrata
dello Stato, con imputazione:
al capitolo 3354, art. 1 - Capo X -, per quanto riguarda
l'importo di Euro 27,50 di cui al precedente art. 2;
al capitolo 2439, art. 22 - Capo XIV - per quanto concerne le
somme da destinare, ai sensi della citata legge n. 94/2009, al
Ministero dell'interno.
2. A seguito dei predetti riversamenti all'Entrata dello Stato, con
appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono
effettuate riassegnazioni, per pari importi, ai pertinenti capitoli
degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero dell'interno.
Il presente decreto sara' registrato a norma di legge, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrera' in
vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 6 ottobre 2011
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dell'interno
Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11,
Economia e finanze, foglio n. 52
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2011-12-31&redaz=11A16810&connote=false (http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&datagu=2011-12-31&redaz=11A16810&connote=false)
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Adesso voglio proprio vedere come giustificheranno i PdS in luogo delle CdS ai sensi del D.L.vo n. 30/2007.
Voglio anche vedere come giustificheranno un PdS ad un anno in luogo di un PdS a due anni.
Un saluto,
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Scusate una domanda, spero di aver capito male: il balzello di 200 euro si applica anche al rinnovo della carta di soggiorno per stranieri - a tempo indeterminato - per familiare di un cittadino dell'unione? Non l'ho vista tra le categorie esenti. Grazie
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Spero che la carta di soggiorno è sempre quella art. 10 dlgs 30/2007!!!!!!!!!!!!
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Questa mattina ho chiamato l'Ufficio stranieri e mi hanno confermato che nel caso della carta di soggiorno a cui facevo riferimento sopra non è prevista scadenza/rinnovo ma solo aggiornamento e pertanto il nuovo balzello non si applica. Meno male!
Condivido in quanto penso siano molti nelle nostre stesse condizioni. Saluti
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novità in vista?Tra una settimana dovrebbe essere applicato ::)
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A me nonstante avessi un matrimonio regolare alla Questura di Massa Carrara hanno rilasciato il Permeso di Soggiorno anziche la CDS. robe da matti.
Adesso cosa dovrò fare, passati due anni, pagare 200 euro per avere quello che mi apettava sin dall'inizio?
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A me nonstante avessi un matrimonio regolare alla Questura di Massa Carrara hanno rilasciato il Permeso di Soggiorno anziche la CDS. robe da matti.
Adesso cosa dovrò fare, passati due anni, pagare 200 euro per avere quello che mi apettava sin dall'inizio?
Appenaa ritirato il PdS potevi inviargli una autotutela (modelli sul vecchio forum). Lo puoi fare ancora.
Un saluto,
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Scusa Amedeo, so che sei esperto:
Che cos'è l'autotutela e dove trovo il vecchio forum?
In pratica come mi devo comportare?
Grazie mille in anticipo
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Scusa Amedeo, so che sei esperto:
Che cos'è l'autotutela e dove trovo il vecchio forum?
In pratica come mi devo comportare?
Grazie mille in anticipo
Vecchio forum su www.tuttostranieri.it .
Un saluto,
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Grazie,
ho trovato il tuo thread sull'autotutela.
A questo punto non so cosa fare, a ottobre scadono i due anni di matrimonio e devo rinnovare il P.d.S. della durata appunto di due anni.
Forse al momento del rinnovo mi daranno finalmente la C.d.S, oppure mi faranno andare avanti 2 anni in 2 anni ogni volta all'infinito? tu cosa dici?
Comunnque ti ringrazio per il suggerimento e per il tuo pregevole e costante impegno in materia di immigrazione che ho avuto modo di apprezzare leggendo gli innumerevoli interventi nel forum.
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Grazie,
ho trovato il tuo thread sull'autotutela.
A questo punto non so cosa fare, a ottobre scadono i due anni di matrimonio e devo rinnovare il P.d.S. della durata appunto di due anni.
Forse al momento del rinnovo mi daranno finalmente la C.d.S, oppure mi faranno andare avanti 2 anni in 2 anni ogni volta all'infinito? tu cosa dici?
Comunnque ti ringrazio per il suggerimento e per il tuo pregevole e costante impegno in materia di immigrazione che ho avuto modo di apprezzare leggendo gli innumerevoli interventi nel forum.
La CdS la devi appositamente chiedere. Se fanno storie li quereli per omissione in atti d'ufficio. Se rilasciano il PdS inoltri l'autotutela.
Un saluto,
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Ciao Amedeo,
ai miei suoceri scade a novembre il primo rilascio della CDS (di 5 anni) per familiare di cittadino UE, vorrei sapere se possono rinnovarla, per avere quella a tempo indeterminato, in questura o devo andare in posta.
Mia suocera che è disabile ha bosogno della CDS a tempo indeterminato per avere i benefici di legge volevo quindi sapere se devo aspettare i famosi 60gg per chiedere il rinnovo e dove chiederlo.
Grazie
Francesca
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Ciao Amedeo,
ai miei suoceri scade a novembre il primo rilascio della CDS (di 5 anni) per familiare di cittadino UE, vorrei sapere se possono rinnovarla, per avere quella a tempo indeterminato, in questura o devo andare in posta.
Mia suocera che è disabile ha bosogno della CDS a tempo indeterminato per avere i benefici di legge volevo quindi sapere se devo aspettare i famosi 60gg per chiedere il rinnovo e dove chiederlo.
Grazie
Francesca
Rilasci e rinnovi di CdS ai sensi del DL 30/2007 si chiedono sempre in questura (da 60 giorni prima a 60 giorni dopo).
Un saluto,
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buona sera vorrei fare una domanda non ho letto se uno straniero sposato con italiana deve pagare quando sscadrà il suo pds di 5 anni grazie un saluto Roberta
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buona sera vorrei fare una domanda non ho letto se uno straniero sposato con italiana deve pagare quando sscadrà il suo pds di 5 anni grazie un saluto Roberta
Non deve pagare.
Un saluto,
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La circolare del Ministero dell'Interno n. 2666 del 2 aprile 2012 fornisce chiarimenti circa l'obbligatorietà o meno del contributo in determinati casi.
In particolare vengono trattati i seguenti casi:
emissione del duplicato del permesso di soggiorno
familiari maggiorenni degli stranieri a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo oppure la protezione sussidiaria
rimborso del contributo versato nei casi di rifiuto del permesso di soggiorno
Visualizza la circolare
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE n. 2666 del 2 aprile 2012
Oggetto: Decreto 6 ottobre 2011 "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno". Chiarimenti circa l'imponibilità o meno del contributo.
Ai Sigg. Questori - Loro Sedi
e, p.c. Alla Segreteria del Dipartimento - Roma
Ai Sigg. Prefetti
Al Sig. commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento
Al Sig. commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sig. presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - Aosta
Facendo seguito alla circolare prot. n. 400/Segr./5/2012 , di questa Direzione Centrale, concernente istruzioni di carattere operativo ed in riferimento ai quesiti pervenuti in merito, si comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, interessato al riguardo, a fornito chiarimenti circa l'imponibilità o meno del contributo economico specificato in oggetto in relazione ai seguenti casi dubbi.
Per quanto attiene l' emissione del duplicato del permesso di soggiorno è stato fatto presente che la normativa attualmente in vigore non prevede espressamente l'emissione di un permesso di soggiorno "duplicato". nel caso di specie, infatti, gli uffici procedono ad una nuova emissione del documento, come risulta dal numero identificativo diverso del titolo, essendo tale tipologia "a rigoroso rendiconto". Atteso quanto precede, secondo il suddetto Dicastero, gli stranieri sono tenuti al pagamento del contributo nei casi di richiesta del "duplicato" del titolo di soggiorno. Tuttavia, essendo l'ammontare dell'importo, commisurato dalla legge al periodo di validità del titolo di soggiorno, è stata riconosciuta la correttezza dell'orientamento emerso nel corso delle riunioni tenutesi presso questa Direzione Centrale, secondo il quale lo straniero richiedente il "duplicato" è tenuto a corrispondere l'importo in relazione al rimanente periodo di validità del nuovo permesso di soggiorno rilasciato.
Riguardo al permesso di soggiorno rilasciato ai familiari maggiorenni degli stranieri a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo ovvero la protezione sussidiaria , il Ministero dell'economia e delle Finanze ha ritenuto che, nell'elencare all' art. 3 i casi di esenzione, la legge ha stabilito un'eccezione alla regola generale che impone agli stranieri richiedenti il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno il versamento del contributo, affermando che tali casi di esenzione assumono carattere tassativo non suscettibili di interpretazioni tipo estensivo. Di conseguenza il predetto Dicastero ritiene che agli stranieri familiari maggiorenni degli stranieri a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo ovvero la protezione sussidiaria non si applica il beneficio del riconoscimento dell'esenzione, dovendosi accertare il versamento del contributo.
Passando alla possibilità del rimborso del contributo versato nei casi di rifiuto del permesso di soggiorno , il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha prospettato analoghe considerazioni di segno negativo, facendo leva sul carattere di corrispettivo che esso assume in relazione ad un servizio reso dall'Amministrazione su richiesta del cittadino straniero. In proposito, è stato richiamato l' art. 5 comma 2-ter del D.Lgs. 286/1998 , secondo il quale il contributo è dovuto per la "richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno", ritenendo che lo stesso è dovuto anche nei casi di diniego del permesso di soggiorno in relazione in relazione all'attività istruttoria espletata.
Sulla scorta di quanto precede, pertanto allo straniero non spetta alcun rimborso delle somme versate a titolo di contributo, che saranno incamerate dall'Amministrazione. Per contro è stato ribadito il diritto al rimborso del costo del permesso di soggiorno elettronico, determinato in Euro 27,50, essendo quest'ultimo rapportato all'onere sostenuto dall'Amministrazione per la produzione del titolo. In questi ultimi casi si potrà procedere rimborso dietro apposita istanza dell'interessato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità attualmente in uso.
Per completezza si richiama l'attenzione sul principio ribadito nel parere reso dal Ministero dell'Economia e Finanze circa il carattere tassativo dei casi di esenzione dal versamento del contributo, che pertanto non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo.
Infine si rappresenta che la Direzione Centrale per i servizi di Ragioneria, con nota del 27 marzo scorso, trasmessa in formato elettronico unita alla presente, ha fornito indicazioni agli uffici Amministrativo Contabili di codeste Questure circa l'acquisizione delle istanze di rimborso pervenute da parte degli interessati.
Attesa la delicatezza della tematica, si confida nella consueta e fattiva collaborazione da parte delle SS.LL.
Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi
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scusate ma io non ci hò capito niente e pongo il mio quesito
La figlia maggiorenne di mia moglie cittadina ucraina per il rinnovo del suo pds per motivi familiari deve pagare o no ?Grazie
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scusate ma io non ci hò capito niente e pongo il mio quesito
La figlia maggiorenne di mia moglie cittadina ucraina per il rinnovo del suo pds per motivi familiari deve pagare o no ?Grazie
La figlia del coniuge ha diritto alla carta di soggiorno ai sensi del DL 30/2007 e non deve pagare. Se si accontenta di un PdS, allora deve pagare.
Un saluto,
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grazie Amedeo sempre molto gentile e disponibile
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Salve, non so se è il posto giusto del forum a scrivere questa cosa... cmq avrei una domanda.
In pratica mio padre ha la carta di soggiorno ritirata nel 2008, (quella vecchia cartacea e non la nuova in formato elettronico). Purtroppo in Albania hanno fatto i nuovi passaporti biometrici e mettendo cosi fuori uso tutti i vecchi (anche se non ancora scaduti). Ora per un lutto mio padre si è dovuto recare quest'estate in albania dove ha fatto il nuovo passaporto, facendo cosi però il numero del passaporto sulla CdS non è più lo stesso con quello del passaporto valido. Al ritorno passando la dogana nessuno dei poliziotti non ha detto nulla al riguardo e neanche in questura quando siamo andati non sapevano che fare.. dicendo che se volevamo potevamo rinnovare la CdS mettendo il numero del nuovo passaporto e si poteva fare anche in giornata però si paga la 200 euro di tassa. Ora per essere completamente sicuri, non so se in questi casi esiste una normativa che prevede di rifare di nuovo la CdS oppure non ci sono problemi e quindi la carta è ancora valida?? Grazie in anticipo x la risposta.
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Ragazzi, scusate se insisto, ma mi confermate quindi che per la richiesta di Carta di Soggiorno per Familiare di Cittadino Comunitario (DLGS 30/2007) in formato elettronico, non è dovuto il contributo di 200 eu?
Perché su questo sito della regione Trentino
http://www.cinformi.it/index.php/guide_pratiche/macrobisogni/permesso_di_soggiorno/permesso_familiari_cittadino_comunitario_incluso_italiano_richiesta_tramite_appuntamento/parenti_di_cittadino_italiano_o_cittadino_ue_entrati_con_visto (http://www.cinformi.it/index.php/guide_pratiche/macrobisogni/permesso_di_soggiorno/permesso_familiari_cittadino_comunitario_incluso_italiano_richiesta_tramite_appuntamento/parenti_di_cittadino_italiano_o_cittadino_ue_entrati_con_visto) e da altri conoscenti che l'hanno richiesta pare chiedano tale contributo. Oppure ci provano, incassano e rifilano anche un PdS (A pensare male si fà peccato ma ci si azzecca quasi sempre!!!)
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Ragazzi, scusate se insisto, ma mi confermate quindi che per la richiesta di Carta di Soggiorno per Familiare di Cittadino Comunitario (DLGS 30/2007) in formato elettronico, non è dovuto il contributo di 200 eu?
Perché su questo sito della regione Trentino
http://www.cinformi.it/index.php/guide_pratiche/macrobisogni/permesso_di_soggiorno/permesso_familiari_cittadino_comunitario_incluso_italiano_richiesta_tramite_appuntamento/parenti_di_cittadino_italiano_o_cittadino_ue_entrati_con_visto (http://www.cinformi.it/index.php/guide_pratiche/macrobisogni/permesso_di_soggiorno/permesso_familiari_cittadino_comunitario_incluso_italiano_richiesta_tramite_appuntamento/parenti_di_cittadino_italiano_o_cittadino_ue_entrati_con_visto) e da altri conoscenti che l'hanno richiesta pare chiedano tale contributo. Oppure ci provano, incassano e rifilano anche un PdS (A pensare male si fà peccato ma ci si azzecca quasi sempre!!!)
Non è dovuto. Non esiste in formato elettronico ma solo cartaceo.Il che significa che sarà un semplice pds.
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Non è dovuto. Non esiste in formato elettronico ma solo cartaceo.Il che significa che sarà un semplice pds.
Ecco, problema risolta alla radice, la CdS per familiare di cittadino UE non esiste in formato elettronico. :o
Ma vi pare normale che per i PdS ci sia questa opportunità e per le CdS UE no? Bisogna andare in giro con quel foglio formato A4 !?!?
Per inciso mia moglie lo lascia sempre a casa e gira con la carta d'identità e fotocopia dello stesso.
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Ri-posto qui la circolare che ho trovato.
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/Permesso_sogg_lungo_periodo_elettronico_Disposizioni.pdf
In questura e dovunque dicono che la CdS (che è solo cartacea) è stata sostituita dal Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (supporto elettronico), anche per i coniugi ExtraUE dei cittadini italiani o Ue.
Mi domando:
- Volendo insistere per ottenere la CdS, e siccome l'onere della prova in questo disgraziato paese è sempre rovesciato, in base a quale atto legislativo la CdS è stata sostituita?
- Succede effettivamente che la CdS non viene accettata alle frontiere Schengen in quanto cartacea e/o non recante la dicitura "Permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo"
- I due documenti sono veramente equivalenti a tutti gli effetti di legge?
Ci stiamo diventando pazzi. Grazie di tutto quello che fate.
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Ri-posto qui la circolare che ho trovato.
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/Permesso_sogg_lungo_periodo_elettronico_Disposizioni.pdf
In questura e dovunque dicono che la CdS (che è solo cartacea) è stata sostituita dal Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (supporto elettronico), anche per i coniugi ExtraUE dei cittadini italiani o Ue.
Mi domando:
- Volendo insistere per ottenere la CdS, e siccome l'onere della prova in questo disgraziato paese è sempre rovesciato, in base a quale atto legislativo la CdS è stata sostituita? Non c'è la legge per la sostituzione della cds 30/2007
- Succede effettivamente che la CdS non viene accettata alle frontiere Schengen in quanto cartacea e/o non recante la dicitura "Permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo" Viene accettata senza nessun problema
- I due documenti sono veramente equivalenti a tutti gli effetti di legge? Non proprio direi
Ci stiamo diventando pazzi. Grazie di tutto quello che fate.
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Salve! Ho rinovato lá mia carta di soggiorno il 10.10.2012 a Bologna, devo andare in Brasile per problemi di família, vorrei quindi sapere quanto tempo ci vuole x avere questão Carta di soggiorno?
Grazie
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Ciao ragazzi,
Sono i italia da quasi 12 anni e sono in possesso di PDS soggiornante di lungo periodo-CE, mi scade a dicembre. Le mie domande sono: sul modulo 209/1 devo barare rinnovo o aggiornamento? mi daranno quello con la durata illimitata?
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Salve. io sono Italiano e convivo con una ragazza Ucraina,lei è rimasta in cinta e le hanno rilasciato un permrsso di soggiorno per cure mediche.ora la pupa è nata pochi giorni fa ed il permesso è scaduto da circa 20 giorni. siamo andati in questura per il rinnovo,dalla questura ci hanno mandato ad un patronato. qui ci dicono che la cds non la danno più , danno un permesso di soggiorno valevole 2 anni e tasse per circa 160 euro. in poche parole, volevamo sapere se ha diritto alla carta di soggiorno valevole 5 anni.e la madre di mio figlio,solo che non siamo sposati. nel caso non rilasciassero la carta di soggiorno, cosa dovremo fare per sposarci, scrivo da cagliari. grazie
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Buonasera, volevo segnalare che alla Questura di Novara mi hanno chiesto 127 euro per un PdS, peraltro non voluto, per la madre di mia figlia. Ho chiesto (invano) la CdS (essendo io cittadino italiano, padre di cittadina italiana) in favore della madre, mia convivente cittadina extracomunitaria.
Ho spiegato che entrambi siamo disoccupati e la CdS ci consentirebbe di accedere a sussidi che sarebbero di grande aiuto per mantenere, educare ed istruire nostra figlia.
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io ho compilato il kit postale da solo. Patronato mi ha chiesto 200 e passa euro per carta di soggiorno le agenzie idem. ma su internet ho trovato questo :RILASCIO - RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Cosa fare
RILASCIO - RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
1. A chi rivolgersi:
Se sei cittadino straniero puoi richiedere, per i motivi sottoelencati, il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno solo presso gli uffici postali contrassegnati dal logo Sportello Amico. Per la compilazione del kit puoi avvalerti a titolo gratuito dei Comuni che partecipano alla sperimentazione o di un Patronato.
Affidamento
Motivi religiosi
Residenza elettiva
Studio (per periodi superiori a tre mesi)
Missione
Asilo politico (rinnovo)
Tirocinio formazione professionale
Attesa riacquisto cittadinanza
Attesa occupazione
Carta di soggiorno stranieri (ora denominata "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo")
Lavoro autonomo
Lavoro subordinato
Lavoro sub-stagionale
Famiglia
Famiglia minore 14-18 anni
Soggiorno lavoro (art. 27)
Richiesta dello status di apolidia (rinnovo).
Per tutti gli altri motivi devi rivolgerti alla Questura.
Se hai il nulla osta e chiedi il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o famiglia rivolgiti allo Sportello Unico Immigrazione.
Se sei familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino dell'Unione e chiedi la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, puoi scegliere di presentare la domanda tramite l'Ufficio Postale o direttamente in Questura.
2. Che cosa fare all'Ufficio Postale:
Presso tutti gli uffici postali troverai apposito kit giallo che devi compilare seguendo attentamente le istruzioni.
3. Che cosa fare al Comune o al Patronato:
Qui non ti serve il kit cartaceo. Per compilare la domanda puoi avvalerti di assistenza gratuita e qualificata.
4. Dove consegnare il kit:
Il kit deve essere consegnato negli uffici postali con Sportello Amico, in busta aperta.
Ricorda che devi sempre esibire il passaporto e che, se stai chiedendo il rinnovo, devi consegnare anche una copia del permesso di soggiorno in scadenza.
L'operatore dell'Ufficio Postale ti rilascia una ricevuta che, allegata al permesso scaduto, sostituisce e ha il valore della ricevuta precedentemente rilasciata dalla Questura.
5. Costi:
27,50 euro con bollettino di conto corrente postale se richiedi il permesso di soggiorno superiore a 90 giorni. Il bollettino lo trovi presso l'Ufficio Postale con Sportello Amico;
€ 16,00 per marca da bollo;
30 euro da versare all'operatore dell'Ufficio Postale quando consegni la domanda compilata;
se sei familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino dell'Unione e chiedi la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, non devi allegare né la marca da bollo, né il bollettino per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico.
6. Per il rilascio del Permesso:
L'Ufficio Immigrazione della Questura ti convocherà, per i rilievi foto-dattiloscopici, con lettera raccomandata e con sms all'indirizzo e al recapito telefonico indicati nella domanda e ti darà l'appuntamento per ritirare il permesso di soggiorno.
7. Informazioni utili:
Sul Portale Immigrazione www.portaleimmigrazione.it puoi trovare:
informazioni generali sulla procedura;
indirizzi dei Comuni e dei Patronati abilitati;
indirizzi degli uffici postali con Sportello Amico;
stato di avanzamento della tua pratica, inserendo in un'area riservata user id e password riportati sulla ricevuta rilasciata dalle Poste al momento della presentazione della domanda.
Inoltre puoi avvalerti dei seguenti numeri utili:
800.309.309 (gratuito) gestito in collaborazione con Anci.
Per informazioni generali e l'indirizzo dei Comuni e dei Patronati abilitati.
Attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, è in italiano, inglese, spagnolo, arabo e francese.
803.160 (gratuito) di Poste Italiane.
Per conoscere l'indirizzo degli uffici postali con Sportello Amico.
Attivo dal lunedì al sabato, con orario 8-20.
848.855.888 (tariffa urbana).
Per informazioni sullo stato di avanzamento della tua pratica.
Attivo dal lunedì al venerdì con orario 8-20.
*allegare né la marca da bollo, né il bollettino per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico.
6. Per il rilascio del Permesso:
L'Ufficio Immigrazione della Questura ti convocherà, per i rilievi foto-dattiloscopici, con lettera raccomandata e con sms all'indirizzo e al recapito telefonico indicati nella domanda e ti darà l'appuntamento per ritirare il permesso di soggiorno.
. io ho pagato marca da bollo e bollettino postale , per evitare rogne in questura, ma non si dovrebbero pagare nemmeno quelle. Ora il 29 appuntamento in questura, speriamo bene