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Tribunale di Firenze, procedimento n. 872/2010 (coniuge stran. di citt. italino)

dani

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE:
«Giudice designato Dr.ssa Maria Lorena Papait
sciogliendo la riserva, di cui all'udienza del 2, ti .2010; :

visti gli atti del proc.n.872/2010, promosso d XXXX/XXXXX per far accertare il proprio diritto al rilascio della carta di soggiorno ex articolo 10 D.lvo n. 30/2007. in. quanto coniuge di cittadina italiana, e quindi ottenere ordine di rilascio a carico della Questura di Firenze;

vista la nota della Questura trasmessa in data 10/05/2010, con la documentazione allegata;

visti i rilievi circa il mancato regolaree ingresso in Italia del ricorrente, ch« osterebbe al rilascio della
carta di soggiorno (ex articolo 5 D.Lvo 30/2007);

vista la memoria di costituzione del Ministero dell'Interno depositata in cancelleria in data 24.5.2010, con il richiamo alla nota della Questura;

vista la memoria depositata il 10-6.2010 dal ricorrente, il quale assume che nel 2002 l'irregolare ingresso e permanenza sono stati regolarizzati con la sanatoria del 2002 effettuata presso la Questura dì Lecce e che dal momento dell'ingresso è sempre vissuto in Italia con regolari permessi di soggiorno fino al 2006;

vista ìa nota trasmessa dalla Questura di Lecce ÌB data 7.S.2010, con la documentazione allegata, da cui si uac «he effettivamente il ricorrente è stato regolarizzato ex L.222/2002, a seguito Gb istanza di emersione e legalizzazione del lavoro irregolare, con rilascio di permesso dì soggiorno delia Questura di Lecce in data JU 1.2004; successivamente gli veniva rilasciato un ulteriore permesso (a seguito di accoglimento da parte del TAR di istanza dì sospensione dì diniego della richiesta di rinnovo) in data 27.6,2006. con scadenza 23-8.2006: chiedeva quindi un nuovorinnovo, che gì) veniva segato dalla Questura, mentre ti ricorso proposto contro il diniego veniva respinto dal TAR con semenza 30.1.2008,

Rilevato che la parte resistente nega il diritto del ricorrente al rilascio della Carta di soggiorno ex articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto", ciò da cui desume che il cittadino extracomunitario, se vuole ottenere la carta di soggiorno, deve fare ingresso in Italia Munito di visto di ingresso;

ritenuto che la norma richiamata dalla Questura si riferisca a fattispecie diversa da quella in esame - cioè ai familiari extracomunitari che accompagnino o raggiungano il cittadino dell'Unione in Italia (quindi a coloro che siano già "familiari", nella specie coniugi, prima di fare ingresso in Italia), i quali una volta ottenuta la Carta di soggiorno non avranno più bisogno del visto d'ingresso per entrare in Italia - mentre nel caso in esame il ricorrente era già in Italia da diversi anni quando è divenuto "familiare" della cittadina italiana XXXXX/XXXXX per effetto del matrimonio celebrato in Italia il 4.4.2009, come risulta dalla comunicazione della Questura di Lecce in ordine ai permessi rilasciati nel novembre 2004 e nel giugno 2006; peraltro la norma non appare in concreto applicabile al ricorrente, considerato che è entrata in vigore successivamente al suo ingresso in Italia e che all'epoca peraltro questi non era "familiare" di cittadino comunitario e la sua posizione è stata poi regolarizzata ai sensi della articolo 10 cit. prescrive che, per il rilascio della Carta, l’extracomunitario - quando coniuge - sia munito di un titolo di soggiorno diverso da quello rilasciato in virtù del matrimonio con cittadino italiano; in ogni caso, una volta rilasciato all'extracomunitario il permesso di soggiorno in ragione del matrimonio con cittadino italiano, permanendo allora questi in Italia in modo regolare, non si vede perché non rilasciare la Carta di Soggiorno trascorsi tre mesi dal rilascio del permesso di soggiorno;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto;

ritenuto che la particolarità del caso giustifichi la compensazione delle spese processuali;

P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da XXXXX/XXXXX e dichiara quindi il diritto dello stesso al rilascio della carta di soggiorno ex articolo 10 D.lvo n.30/2007, in quanto coniuge di cittadina italiana, ordinandone il rilascio alla Questura di Firenze;

Compensa tra le parti le spese processuali.