Tutto Stranieri

più informazioni... per favore...

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« il: 05 Novembre 2012, 12:06:39 »
ciao, il ragazzo kossovaro ha ricevuto il suo permesso di soggiorno per solo un anno...
la mia domanda è per avere la carta di soggiorno deve passare tre anni o 5 anni di matrimonio???

ma se lui si separa prima della scadenza del permesso di soggiorno come rinnovarlo???
se un altra donna rimane incinta di lui può ottenere qualche cosa in più???

datemi più informazioni e consigli.. grazie... :o :o
 

Re:più informazioni... per favore...
« Risposta #1 il: 09 Novembre 2012, 02:16:39 »
qualcuno mi può rispondere???? vi prego...

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Re:più informazioni... per favore...
« Risposta #2 il: 09 Novembre 2012, 10:33:24 »
Se ci capissi qualcosa ti risponderei anche.Suppongo che il ragazzo kossovaro sia sposato con una cittadina italiana e vorrebbe separarsi.
La carta di soggiorno come coniuge di cittadino italiano viene rilasciata subito e non devi aspettare 3 o 5 anni dal matrimonio.Dopo 5 anni diventa senza scadenza.
Ti rimando alla legge cosi vedi con attenzione i possibili scenari

La normativa vigente ( dlgs. 30/2007 ):
Art. 12
Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio
............................................................................................
2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell’Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all’articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi, o a decisione giudiziaria;
c) l’interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell’ambito familiare;
d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

Il riferimento all’ art. 14 ( Diritto di soggiorno permanente )

…………………………………………………………………………………..
2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.
…………………………………………………………………………….

3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Il riferimento all’ art. 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni,
“” Art. 30.


……………………………………………………………………………………………………………..
5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. “”


4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno è comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

Conclusioni:
Il coniuge extraUE di cittadino italiano, in caso di divorzio , non perde il diritto di soggiorno :
1) Se ha acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all’ art. 14, 2 ) se il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
3 ) se il coniuge extraUE ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi, o a decisione giudiziaria;
3) se il coniuge extraUE risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell’ambito familiare;
4) se il coniuge extraUE beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

Se non ricorre alcuna delle condizioni suindicate il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. “”


Il diritto di soggiorno del coniuge extraUE ( salvo che questi abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all’ articolo 14 ), è comunque subordinato al requisito che esso dimostri di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3