Approvate in via definitiva le norme che introducono la Carta blu UE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo con cui viene data attuazione alla direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati.
Il decreto, dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2012 e i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti (vedi scheda lavori Camera e Senato), è stato approvato in via definitiva. Per la sua entrata in vigore è ora solo necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento inserisce le disposizioni attuative della Direttiva 2009/50/CE nell'impianto normativo vigente in materia di immigrazione – decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, introducendovi due nuovi articoli, l’articolo 27 quater e l’articolo 9 ter.
In particolare, l’articolo 27 quater prevede i lavoratori altamente qualificati come nuova categoria di lavoratori che possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote (vale a dire in ogni periodo dell’anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i decreti flussi).
Chi sono i lavoratori altamente qualificati?
Vengono considerati altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso:
• di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’ autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore.
La qualifica professionale superiore, attestata dal Paese di provenienza, deve essere riconosciuta in Italia e rientrare nei “livelli 1 e 2 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011”.
Il requisito del riconoscimento è richiesto solo per la qualifica professionale e non anche per il titolo di studio.
• limitatamene all’esercizio delle professioni regolamentate, dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206/2007.
Quali sono le condizioni per poter richiedere il nulla osta al lavoro?
In merito ai requisiti per la presentazione della domanda di nulla osta da parte del datore di lavoro, le nuove disposizioni stabiliscono che l’importo della retribuzione del lavoratore non può essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale parametro, già utilizzato per fissare le soglie salariali minime per l’ingresso di lavoratori autonomi, fa riferimento al livello minimo previsto dall’articolo 8, comma 16, della legge n. 537/1993 e successive modifiche, per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i disoccupati e loro familiari. L’importo è pari a 24.789 euro (8.263*3).
Ulteriore condizione è che l’ingresso dei lavoratori stranieri sia finalizzato all’esercizio di prestazioni lavorative da svolgersi per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica.
La domanda di nulla osta dovrà inoltre contenere una proposta di contratto o un’offerta vincolante di lavoro altamente qualificato di durata almeno annuale.
Un nuovo permesso di soggiorno
Il decreto introduce un nuovo permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”, rilasciato dal questore al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative ed a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.
Diritti specifici e limiti connessi alla Carta blu Ue
Conformemente alla direttiva, si prevedono per il titolare di Carta blu UE, limitazioni, per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, sia all’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, sia ai cambiamenti di datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto assoluto, nel secondo i cambiamenti devono essere autorizzati in via preliminare dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro.
Il ricongiungimento familiari è riconosciuto, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, alle condizioni generali previste dall’articolo 29 del T.U. immigrazione.
Titolari di carta blu UE rilasciata da altro Stato membro
Dopo 18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da tale Stato può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, per lo svolgimento sempre di un’attività lavorativa altamente qualificata. In tal caso il datore di lavoro dovrà presentare domanda di nulla osta al lavoro entro un mese dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale.
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
L’articolo 9 ter, introdotto dal nuovo provvedimento, regola infine lo status di soggiornante di lungo periodo per i titolari di Carta blu UE, prevedendo che i cinque anni di soggiorno regolare necessari per il suo ottenimento possono essere raggiunti anche cumulando periodi di soggiorno regolare come titolari di Carta blu Ue in un altro stato membro.
È comunque necessario avere soggiornato in Italia regolarmente ed ininterrottamente come titolare di Carta blu Ue nei due anni precedenti la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo.
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Carta-Blu.aspx