Accordo di integrazione: dal 10 marzo in vigore.
Chi farà domanda per il permesso di soggiorno con durata non inferiore ad un anno dovrà sottoscrivere l’accordo con lo Stato.
Solo due giorni al via dell’applicazione dell’Accordo di integrazione. Dal 10 marzo, infatti, entrerà in vigore il regolamento che disciplina l’Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, un patto che regolamenta diritti e doveri, introducendo una misurazione a punti per determinare il grado di integrazione dell’immigrato. Tra gli obblighi, quello di imparare la lingua italiana e le nozioni civiche fondamentali.
L’accordo era stato introdotto dal precedente Governo e portava la firma dei ministri Maroni, Sacconi e Gelmini. Lo scorso 2 marzo, i ministri dell’Interno, Annamaria Cancellieri e dell’Integrazione, Andrea Riccardi, hanno sottoscritto le linee di indirizzo per la sua applicazione. Dal 10 marzo, dunque, l’immigrato che entra per la prima volta in Italia e fa domanda per ottenere il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno dovrà sottoscrivere contemporaneamente l’accordo con lo Stato, con cui si impegna ad acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata e una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e del funzionamento delle istituzioni e della vita civile in Italia.
L’immigrato dovrà anche adempiere all’obbligo di istruzione dei figli minori e assolvere gli obblighi fiscali e contributivi. All’atto della firma dell’accordo, vengono assegnati allo straniero 16 crediti. Un mese prima della scadenza dell’accordo, che ha durata biennale, lo Sportello unico per l'immigrazione ne avvia la verifica: l’accordo sarà adempiuto se lo straniero otterrà un punteggio pari o superiore ai 30 crediti. Se i crediti saranno azzerati lo straniero non potrà rinnovare il permesso di soggiorno. I crediti vengono decurtati in caso di condanne penali, anche non definitive e di sanzioni pecuniarie di almeno 10 mila euro. Aumentano, invece, con la partecipazione a corsi, il conseguimento di titoli di studio, onorificenze, svolgimento di attività economico-imprenditoriali, scelta di un medico di base, partecipazione ad attività di volontariato, sottoscrizione di affitto o acquisto di una casa ed altre attività virtuose. Da parte sua, lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione, attraverso iniziative in raccordo con le Regioni e gli enti locali, i centri di istruzione degli adulti, le organizzazioni sia del terzo settore, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. Quindi, si dovranno fornire gli strumenti di acquisizione della lingua, della cultura e dei principi generali della Costituzione italiana. Inoltre, il testo dell’Accordo sarà tradotto in 19 lingue e i materiali tradotti saranno disponibili, a partire dal 10 marzo, sul sito del Viminale, insieme a un vademecum, anch’esso in 19 lingue, sulle nuove procedure.
È anche prevista “una sessione di formazione civica, a cura degli Sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture, alla quale lo straniero è tenuto a partecipare entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo”. Nelle linee di indirizzo si precisa poi che la revoca o il diniego del permesso di soggiorno con la conseguente espulsione, a seguito di perdita dei crediti, non potrà essere attuata nei confronti dello “straniero titolare del permesso per asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Ue, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare”. Per sostenere le spese di prima attuazione dell’Accordo per l’integrazione, sono stati già accreditati alle singole Prefetture fondi accantonati nell’esercizio finanziario 2011.
fonte: ImmigrazioneOggi