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Sentenza della Corte di Cassazione n. 14500 del 10 giugno 2013

Salute - La garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero comprende non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita

Si ringrazia l’Asgi per la segnalazione

La garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero che comunque sì trovi nel territorio nazionale impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita.

Svolgimento del processo

Il cittadino tunisino K. B. J. è stato titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro dal 1987 al 2000 e di permesso di soggiorno per cure mediche dal 2001, essendo affetto da HIV, oltre che da epatite cronica conseguente a epatite di tipo C e da epilessia conseguente a un trauma cranico riportato in un incidente sul lavoro dal quale è residuata una invalidità civile al 60 %. Nel 2007 il questore di Padova gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno ritenendo che le cure potessero essere proseguite nel Paese d’origine. Il t.a.r del Veneto, con provvedimento confermato dal Consiglio di Stato, ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento negativo ritenendo che il pregiudizio lamentato non fosse grave perché l’art. 35, 3° comma del t.u. n. 286 del 1998 garantisce ai cittadini stranieri irregolari le cure essenziali e che tali dovevano considerarsi quelle alle quali il cittadino tunisino si sottopone giornalmente, ma, con provvedimento notificato il 13 agosto 2008, il Prefetto di Padova ha disposto l’espulsione del cittadino straniero.

Con decreto del 29 dicembre 2009 il giudice di pace di Padova ha “convalidato” l’espulsione a condizione che a) la AsI competente avesse messo a disposizione della Questura di Padova “una dozzina di confezioni di “Truvada”, farmaco antiretrovirale non in commercio in Tunisia, da consegnare allo straniero, e b) l’ambasciata italiana a Tunisi avesse rilasciato al cittadino tunisino uno speciale visto d’ingresso in Italia per cure mediche, qualora fosse stato clinicamente accertato dalle autorità tunisine la necessità di sottoporlo a genotipizzazione, non eseguibile in quel Paese, per verificare le resistenze maturate nei confronti della terapia farmacologica seguita. Il provvedimento di espulsione non è stato eseguito.

Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Motivi della decisione

1. Con i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente perché strettamente connessi, il ricorrente, deducendo, da un lato, eccesso di potere giurisdizionale in relazione all’art. 360 n. 1 c.p.c. e all’art. 4 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, e, dall’altro, violazione o falsa applicazione dell’art. 13, 8° comma del d.l.vo n. 286 del 1998, lamenta che il giudice di pace invece di accogliere o rigettare l’opposizione all’espulsione abbia apposto condizioni al provvedimento di “convalida” dell’espulsione, impartendo ordini alle amministrazioni pubbliche.

I motivi non sono ammissibili non avendo il ricorrente interesse a denunciare l’invasione della sfera di competenze riservate alla pubblica amministrazione mediante l’adozione di ordine di fare specifici.

2. Anche il terzo e quarto motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto diretti a censurare la “convalida” dell’espulsione per violazione dell’art. 32 Cost. e degli articoli 2 e 35 del d.l.vo n. 286 del 1998, come interpretati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 252 del 2001 e per vizio di motivazione per avere il giudice di pace negato il carattere “essenziale” delle cure alle quali il ricorrente deve sottoporsi, omettendo di valutare la c.t.u. che aveva qualificato i trattamenti in corso, non disponibili in Tunisia, come “salvavita” e la certificazione del medico curante, e per avere contraddittoriamente impartito alla ASL l’ordine di fornire la terapia e all’Ambasciata italiana a Tunisi di rilasciare il visto d’ingresso per effettuare la genotipizzazione, non ostante la non essenzialità della terapia farmacologica.

I motivi sono fondati.

L’art. 35, 3° comma del d.l.vo n. 286 del 1998 dispone che ai cittadini stranieri presentì sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio. In particolare, sono garantiti (lettera e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

La giurisprudenza di questa Corte è costante (Cass. n. 7615/2011 – con riferimento alla terapia retrovirale somministrata a cittadino tunisino affetto da sindrome di HIV -, n. 1531/2008, n. 20561/2006, n. 1690/2005) nell’affermare che la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero che comunque sì trovi nel territorio nazionale impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita.

Sulla stessa linea si era già posta la circolare del Ministero della salute 24 marzo 200, n. 5, recante “indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria”(G.u. 24 marzo 1° giugno 2000, n. 126), secondo la quale “per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). E’ stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso.”

In un primo errore, di natura interpretativa, è quindi incorso il giudice di pace nel ritenere che la mera assunzione di un farmaco antiretrovirale non possa costituire mal una “cura essenziale” senza accertare, invece, se tale assunzione sia idonea a eliminare rischi per la vita o anche solo un maggior danno alla salute.

Inoltre, a fronte di una relazione c.t.u. che definiva la terapia come “trattamento salvavita”, non disponobile in Tunisia, di una relazione del c.t. di parte e di una certificazione del medico curante che affermano l’impossibilità di eseguire in questo Paese la genotipizzazione, necessaria con cadenza periodica per verificare l’efficacia della terapia e la eventuale ricerca di terapia diverse nel caso di insorgenza di resistenze alle sostanze somministrate, il giudice di pace, da un lato, ha omesso di indicare le ragioni per le quali ha disatteso tali valutazioni tecniche e, dall’altra, contraddittoriamente rispetto al ritenuto carattere non essenziale delle cure, ha subordinato la “convalida” dell’espulsione alla consegna allo straniero del farmaco retrovirale non reperibile in Tunisia e al rilascio di uno speciale visto d’ingresso per il ritorno in Italia per eseguire la genitipizzazione.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato, con rinvio al giudice di pace di Padova, in persona di altro magistrato, affinché accerti se le cure alle quali è sottoposto il ricorrente in Italia siano essenziali alta luce del principio secondo cui per tali debbono intendersi anche le semplici somministrazioni di farmaci quando si tratti di terapie necessarie a eliminare rischi per la vita o il verificarsi di maggiori danni alla salute, in relazione all’indisponibilità dei farmaci nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe essere espulso. Inoltre il giudice di rinvio dovrà indicare se siano condivisibili le valutazioni mediche del c.t.u., del c.t. di parte e del medico curante ovvero per quali ragioni non siano condivisibili.

3. Con il quinto motivo il ricorrente deduce che il procedimento in esito a quale è stato adottato il provvedimento impugnato sarebbe nullo perché, in violazione dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981 che disciplina anche il modello procedimentale da seguire nei giudizi di opposizione alle espulsioni, non è stata data lettura del dispositivo all’udienza.

Il motivo non è fondato perché l’art. 13, 8° comma del d.l.g.vo n. 286 del 1998 detta un’autonoma disciplina procedimentale senza rinviare a quella di cui alla legge n. 689 del 1981 e senza prevedere l’obbligo della lettura del dispositivo in udienza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo, rigetta il quinto, accoglie il terzo e il quarto; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al giudice di pace di Padova, in persona di diverso magistrato.
Saluti
luogabri