Tutto Stranieri

situazione allucinante

situazione allucinante
« il: 27 Febbraio 2012, 09:24:13 »
Sono una cittadina italiana. nel settembre 2010 il mio ragazzo di origine
marocchina ,con cui all'epoca convivevo, ha avuto un'espulsione o meglio un
invito a lasciare il territorio nazionale in quanto a suo carico esisteva
un'espulsione del 2007 che non ebbe seguito perchè fratello di cittadina
italiana.
ci siamo rivolti ad un avvocato che come soluzione piu' soddisfacente ci ha
proposto il matrimonio. all'epoca non ci si poteva piu sposare in italia senza
che lui avesse i documenti così abbiamo deciso di andare in marocco per farlo.
nel febbraio 2011 così ci siamo sposati li e tramite il consolato italiano di
casablanca facemmo richiesta di trascrizione del matrimonio in italia. dopo la
trascrizione venne fuori al consolato che c'è la segnalazione a carico di mio
marito e che i tempi di uscita del visto sono sospesi fino a cancellazione
avvenuta.da allora ho contattato tutti gli organi possibili e tramite il
ministero dell'interno ho finalmente capito qual è la questura  a dover fare la
cancellazione perchè essa promulgatrice dell'espulsione(causa vari  spostamenti
di abitazione).
dopo vari miei solleciti la questura mi prometteva sempre risposte a breve
(l'ultima e per inizio marzo,chissà se arriverà),ma queste non sono mai
arrivate e ad oggi sono ancora qui tra solleciti e avvocati nella speranza che
qualcuno mi illumini e mi dia speranza...mi sono addirittura presentata alla
questura(400km da casa mia) pur di avere risposte ma non mi hanno nemmeno
ricevuta rifilandomi storie assurde.
il discorso è cha a distanza di un anno dal mio matrimonio io sono qui e lui è
in marocco..e non so proprio cosa fare ormai..voglio solo che lui ritorni a
casa da me e che tutto rimanga un brutto ricordo.
e la cosa piu assurda è che se lui fosse qui nessuno potrebbe cacciarlo via
perchè è mio marito,perchè è un suo diritto, perchè io ho diritto ad avere la
mia famiglia al di la di tutto!!!
la prego mi dia qualche indicazione,mi dica come posso riavere mio marito!!!



Re: situazione allucinante
« Risposta #1 il: 27 Febbraio 2012, 17:39:45 »
Sono una cittadina italiana. nel settembre 2010 il mio ragazzo di origine
marocchina ,con cui all'epoca convivevo, ha avuto un'espulsione o meglio un
invito a lasciare il territorio nazionale in quanto a suo carico esisteva
un'espulsione del 2007 che non ebbe seguito perchè fratello di cittadina
italiana.
ci siamo rivolti ad un avvocato che come soluzione piu' soddisfacente ci ha
proposto il matrimonio. all'epoca non ci si poteva piu sposare in italia senza
che lui avesse i documenti così abbiamo deciso di andare in marocco per farlo.
nel febbraio 2011 così ci siamo sposati li e tramite il consolato italiano di
casablanca facemmo richiesta di trascrizione del matrimonio in italia. dopo la
trascrizione venne fuori al consolato che c'è la segnalazione a carico di mio
marito e che i tempi di uscita del visto sono sospesi fino a cancellazione
avvenuta.da allora ho contattato tutti gli organi possibili e tramite il
ministero dell'interno ho finalmente capito qual è la questura  a dover fare la
cancellazione perchè essa promulgatrice dell'espulsione(causa vari  spostamenti
di abitazione).
dopo vari miei solleciti la questura mi prometteva sempre risposte a breve
(l'ultima e per inizio marzo,chissà se arriverà),ma queste non sono mai
arrivate e ad oggi sono ancora qui tra solleciti e avvocati nella speranza che
qualcuno mi illumini e mi dia speranza...mi sono addirittura presentata alla
questura(400km da casa mia) pur di avere risposte ma non mi hanno nemmeno
ricevuta rifilandomi storie assurde.
il discorso è cha a distanza di un anno dal mio matrimonio io sono qui e lui è
in marocco..e non so proprio cosa fare ormai..voglio solo che lui ritorni a
casa da me e che tutto rimanga un brutto ricordo.
e la cosa piu assurda è che se lui fosse qui nessuno potrebbe cacciarlo via
perchè è mio marito,perchè è un suo diritto, perchè io ho diritto ad avere la
mia famiglia al di la di tutto!!!
la prego mi dia qualche indicazione,mi dica come posso riavere mio marito!!!




Diffida ai sensi della legge 241/90 la divisione SIS-SIRENE Italia (via torri di Mezzavia 9. 00100 Roma) a cancellare seduta stante il "flag" sul sistema SIS.Diffida pure il consolato a Casablanca a rilasciare il visto.Il tutto via fax,PEC e racc.A/R.
Saluti

Re: situazione allucinante
« Risposta #2 il: 27 Febbraio 2012, 18:54:37 »
grazie..ora proviamo anche questa soluzione e che Dio me la mandi buona..

Guido Baccoli

  • ***
  • 117
  • Consulente e disbrigo pratiche consolari Ambasciat
    • Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
Re: situazione allucinante
« Risposta #3 il: 29 Febbraio 2012, 20:18:19 »
grazie..ora proviamo anche questa soluzione e che Dio me la mandi buona..
Voglio darle una mano ed uno strumento in piú riportandole la massima di una sentenza della Cassazione che la dice lunga riguardo questi rifiuti al visto, sospensione a tempo indeterminato (illecita) e ritardi ingiustificabili:
Cassazione civile , sez. I, 14 novembre 2008, n. 27224
SICUREZZA PUBBLICA
    Stranieri (in particolare: extracomunitari)
        ricongiungimento familiare

LS 25 luglio 1998 n. 286 art. 30 comma 6 D.LG.

Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Ricongiungimento familiare - Visto - Diniego - Motivi - Segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen - Sufficienza - Esclusione - Effettiva verifica della pericolosità - Necessità - Tutela di cui all'art. 30, comma 6, del d.lg. n. 286 del 1998 - Condizioni

In tema di disciplina dell'immigrazione, è illegittimo il rifiuto del visto per ricongiungimento familiare ad un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, per il solo fatto che sul suo conto sussista una segnalazione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen, senza una preliminare verifica se la presenza di tale persona costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività. Tuttavia, colui che intenda far valere la tutela prevista dall'ordinamento ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, invocabile anche da parte di cittadini extracomunitari coniugi di cittadini italiani (in forza delle disposizioni speciali che disciplinano gli accordi di Schengen e l'istituto della segnalazione), non può limitarsi a dedurre la mera illegittimità del provvedimento di diniego, ma ha l'onere quantomeno di allegare l'ininfluenza delle ragioni di detta segnalazione ai fini della proposta richiesta di visto.


Consulente legale e disbrigo pratiche consolari
 Santo Domingo Rep. Dominicana
e-mail: guidobaccoli@hotmail.com (Le domande devone essere pubblicate in forum. É vietato scrivere personalmente eccezion fatta, se si desidera una consulenza privata professionale retribuita)

Re: situazione allucinante
« Risposta #4 il: 02 Marzo 2012, 10:16:22 »
vorrei rispondere al signor Barranqueño.
 il mio dubbio è,se la procedura corretta della mia situazione
dovrebbe essere:
1) si chiede il visto per ricongiungimento al consolato italiano dello Stato
di nascita;
2) il consolato chiede d'ufficio la cancellazione dal SIS inviando la pratica
al CED del MAE;
3) il CED del MAE invia la richiesta al Min. dell'Interno;
4) il Min. dell'Interno invia alla questura che ha emesso la segnalazione la
pratica affinche verifichi la pericolosità sociale del richiedente;
5) la questura invia l'informativa al Min.dell'Interno;
6) il Mn.dell'Interno invia al SIS la richiesta di cancellazione;
7) il SIS conferma la cancellazione al Min. dell'Interno;
8) il Min. dell'Interno segnala al CED del MAE la cancellazione dal SIS;
9) il CED del MAE comunica al consolato italiano la possibilità di emettere il
visto;
10) il consolato emette il visto.....

perchè dovrei diffidare anche il consolato?

Re: situazione allucinante
« Risposta #5 il: 02 Marzo 2012, 10:24:49 »
al signor Guido Baccoli invece vorrei dire che sicuramente se sono in questa situazione è proprio perchè la questura sta ancora valutando la pericolosità di mio marito.
il problema fondamentale è, se questa persona fini a poco fa era in Italia,avendo tra l'altro già pagato il suo debito con la giustizia perchè ora non può rientrarci essendo a maggior ragione mio marito?
una cosa sola vorrei sapere;scaduta l'espulsione che cosa succede? è possibile mai che venga riemessa, notificandola a chi tra l'altro???!!!
la sua espulsione scade a giugno e dopo un anno di pene, direi proprio che anche l'avere la certezza che tutto a giugno finirà ,sarebbe già tantissimo!!!   :(

Re: situazione allucinante
« Risposta #6 il: 02 Marzo 2012, 13:43:48 »
vorrei rispondere al signor Barranqueño.
 il mio dubbio è,se la procedura corretta della mia situazione
dovrebbe essere:
1) si chiede il visto per ricongiungimento al consolato italiano dello Stato
di nascita;
2) il consolato chiede d'ufficio la cancellazione dal SIS inviando la pratica
al CED del MAE;
3) il CED del MAE invia la richiesta al Min. dell'Interno;
4) il Min. dell'Interno invia alla questura che ha emesso la segnalazione la
pratica affinche verifichi la pericolosità sociale del richiedente;
5) la questura invia l'informativa al Min.dell'Interno;
6) il Mn.dell'Interno invia al SIS la richiesta di cancellazione;
7) il SIS conferma la cancellazione al Min. dell'Interno;
8) il Min. dell'Interno segnala al CED del MAE la cancellazione dal SIS;
9) il CED del MAE comunica al consolato italiano la possibilità di emettere il
visto;
10) il consolato emette il visto.....

perchè dovrei diffidare anche il consolato?


Signora,le PA italiane nonostante siamo nell'era della PEC,tra di loro comunicano poco e male...deve diffidare il consolato a mettersi in contatto con gli affari interni,divisione SIS.
Vi era anche condanna penale ? I regolamenti UE,affermano che un visto va negato solo se viene provata l'effettiva pericolositá del soggetto per la sicurezza nella UE.
saluti

Guido Baccoli

  • ***
  • 117
  • Consulente e disbrigo pratiche consolari Ambasciat
    • Italiani all'Estero e Stranieri in Italia
Re: situazione allucinante
« Risposta #7 il: 02 Marzo 2012, 18:33:29 »
al signor Guido Baccoli invece vorrei dire che sicuramente se sono in questa situazione è proprio perchè la questura sta ancora valutando la pericolosità di mio marito.
il problema fondamentale è, se questa persona fini a poco fa era in Italia,avendo tra l'altro già pagato il suo debito con la giustizia perchè ora non può rientrarci essendo a maggior ragione mio marito?
una cosa sola vorrei sapere;scaduta l'espulsione che cosa succede? è possibile mai che venga riemessa, notificandola a chi tra l'altro???!!!
la sua espulsione scade a giugno e dopo un anno di pene, direi proprio che anche l'avere la certezza che tutto a giugno finirà ,sarebbe già tantissimo!!!   :(
A parte di concordare totalmente con l'esigenza consigliata da Barranqueño, di fare la diffida al Consolato, che sta sospendendo i termini di tempo oltre il dovuto e non puó (esiste recente sentenza che condanna ai danni solo per questa ragione), le rispondo che non é la Questura che decide se suo marito rappresenta un pericolo pubblico, bensí si deduce immediatamente dai vari tipi di reato.

Nuovamente con lo stesso testo da me sopracitato della Cassazione, che in sintesi afferma:
è illegittimo il rifiuto del visto per ricongiungimento familiare ad un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, per il solo fatto che sul suo conto sussista una segnalazione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen (qui si aggiunge l'art 2 bis della 241/90 e la sentenza di condanna solo per aver tardato piú del tempo consentito)....e il punto piú importante é che :ha l'onere quantomeno di allegare l'ininfluenza delle ragioni di detta segnalazione ai fini della proposta richiesta di visto.

Ció significa, che se il reato non´rappresenta un pericolo per la sicurazza pubblica( traffico di droga, mafioso, assassinato, stupro, terrorista etc), basta che suo marito ed o lei, insegni la sentenza di condanna (se é un reato minore), per rendere immediatamente illegittimo il rifiuto in attesa di cancellazione SIS, in rispetto della seguente sentenza:
T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 19 gennaio 2009, n. 279
Procedimento amministrativo - Partecipazione al procedimento - Comunicazioni - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta del privato - Ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 - Finalità.

La fase procedimentale prevista dall'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 di comunicazione dei motivi ostativi rappresenta un adempimento necessario ove la determinazione da assumere sia di segno negativo nei confronti del soggetto che ha attivato il procedimento con il conseguente confronto partecipativo del privato le cui osservazioni possono chiarire elementi di fatto o giuridici erroneamente valutati, o non considerati, dall'Amministrazione, con evidenti effetti deflattivi del contenzioso. In detta fase, che mira a realizzare un contraddittorio predecisorio, si innesta quella di replica dell'interessato mediante le controdeduzioni, con le quali questi può far valere eventuali profili di illegittimità dell'atto finale, rinvenibili dall'atto prodromico, profili che dovranno poi essere valutati dall'Amministrazione con il provvedimento conclusivo del procedimento.

Aggiungendoci che non possono sopendere i termini (leggere bene la sentenza nel punto che riporta ''una sostanziale sospensione a tempo indeterminato'') senza pagare i danni e qui sotto le riporto la massima della sentenza niente meno del:
Consiglio Stato, sez. VI, 13/06/2011, n. 3554

Se in astratto può ritenersi condivisibile la tesi della non impugnabilità del preavviso di diniego, di cui all'art. 10 bis, l. n. 241/1990, ad opposte conclusioni deve tuttavia pervenirsi quando a detto preavviso non solo non abbia fatto seguito, in tempi ragionevoli, l'emanazione di alcun provvedimento formale sull'istanza presentata, ma sia anche ravvisabile una sostanziale sospensione a tempo indeterminato del procedimento, con lesione attuale dell'interesse pretensivo del privato e conseguente applicabilità dei principi, pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza in materia di impugnazione degli atti soprassessori. (La sentenza in commento approfondisce il regime d'impugnazione del preavviso di rigetto).Sul punto, il Consiglio di Stato rileva che, in astratto, può ritenersi condivisibile la tesi della non impugnabilità del preavviso di diniego, di cui all'art. 10 bis, l. n. 241/1990.Tuttavia, ad opposte conclusioni deve pervenirsi quando a detto preavviso non solo non abbia fatto seguito, in tempi ragionevoli, l'emanazione di alcun provvedimento formale sull'istanza presentata, ma sia anche ravvisabile una sostanziale sospensione a tempo indeterminato del procedimento, con lesione attuale dell'interesse pretensivo del privato e conseguente applicabilità dei principi, pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza in materia di impugnazione degli atti soprassessori (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. IV, 27 aprile 1993 n. 487 e 11 marzo 1997 n. 226)).

Se con questi dati non riesce a fare la Diffida ad adempiere, non mi rimane altro che consigliarle di rivolgersi ad un professionista.
« Ultima modifica: 02 Marzo 2012, 18:37:02 da Guido Baccoli »
Consulente legale e disbrigo pratiche consolari
 Santo Domingo Rep. Dominicana
e-mail: guidobaccoli@hotmail.com (Le domande devone essere pubblicate in forum. É vietato scrivere personalmente eccezion fatta, se si desidera una consulenza privata professionale retribuita)