Sentenza n. 3308 del 28 novembre 2011 Tribunale di Foggia
Si al ricongiungimento familiare anche con i documenti in ritardo
TRIBUNALE DI FOGGIA Sezione Distaccata di Cerignola
Il G.U. ,
letta l'istanza presentata in data 16.03.2011 da ., nata in il e residente in alla via
, genitore della minore , nata
; rilevato che l'istante ha presentato la documentazione richiesta dalla Prefettura di Foggia (ovvero Cud 2010 ,buste paga dei mesi di gennaio e febbraio 2 010 e certificati dal Comune di Carapelle e dalla Asl Fg in cui si attesta l'idoneità alloggiativa dell' abitazione) con lettera racc. pervenuta alla Prefettura il 15.10.2010, ovvero un giorno prima dell'emissione del provvedimento di rigetto della istanza di ricongiungimento familiare, ovvero in tempo utile per l'emissione, da parte de]l’autorità amministrativa, di un provvedimento di accoglimento dell'istanza, costituendo i termini di cui all'art. 10 bis della 1. n. 241/1990 termini non perentori,
rilevato che gli atti dell'Amministrazione in materia sono privi di alcun profilo dì discrezionalità ma attengano alla verifica della sussistenza/insussistenza dei requisiti delineati dalla legge per l'insorgenza del diritto al ricongiungimento, - solo in tal quadro giustificandosi la disposizione de11'art. 30, comma 6 T.U. che radica in capo al G. O. la giurisdizione e sol per effetto di tal quadro dovendosi predicare che la domanda dell1 interessato che contesti il diniego del visto di ingresso del suo familiare non ha alcun carattere impugnatorio dell’ atto di diniego ed in ragione dei suoi vizi (cfr. Cass. Sez . 6 Ordinanza n.7219 del 30/03/2011, Sez. 6-1, Ordinanza n.7218 del 30/03/2011), considerato che in tema di immigrazione la norma d'indirizzo generale di cui all'art.3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n.176, richiamata dall'art. 28 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286, in relazione al diritto all'unità familiare, secondo cui "l'interesse -del fanciullo deve essere una considerazione preminente", prescrive che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori, rilevato che nel caso dì specie ricorrono tutti i requisiti prescritti dagli artt. 28 e 29 del menzionato d.lgs. 2 5 luglio 1998 n.286 e le ragioni esposte in ricorso sono state documentate,
considerato che nel procedimento, di rito camerale, diretto ad
accertare il diritto del ricorrente al ricongiungimento I umiliare è escluso il contraddittorio con 11 autorità che ha emesso i 1 provvedimento di rigetto (cfr. ex plurimis Corte di Appello di Firenze dee. del 19.11.2001), sentita l'istante all'udienza del 26.09.2011, visto l'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286,
ACCOGLIE
il ricorso e dispone il rilascio del visto di legge, anche in assenza del nulla osta dì cui all' art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286, al fine di consentire il ricongiungimento familiare della istante con la figlia minore su generalizzata.
Visto l'art. 741 c.p.c. e viste le ragioni di urgenza esposte in ricorso dispone che il presente decreto abbia efficacia immediata.Si comunichi alla ricorrente ed alla Prefettura dì Foggia. Cerignola, 14.11.2011.
Il G.U.