LE NORMATIVE > Ricongiungimento familiare
Amedeo:
16 Dicembre 2011, 09:00:48
La legge che tu giustamente citi ha modificato il d.l. 30/2007, ok.
Ma il punto è un altro: in questo caso non basterebbe la qualità di familiare in quanto occorre la qualità di familiare "a carico", in quanto trattasi di ascendente.
Ora, questa qualità è stata dimostrata all'ambasciata italiana a Santo Domingo, per cui era stato richiesto quello specifico visto ai sensi del d.lgs 30/2007.
Ma se l'ambasciata (parlo per assurdo) non avesse apposto un visto ai sensi del d.lgs 30, a questo punto l'errore sarebbe suo, non della questura. Che potrebbe non concedere la Cds non avendo (suppongo io) elementi per valutare la vivenza a carico (elemento che ribadisco essere fondamentale in questo caso).
Per questo chiedevo lumi su come uscirne e su chi interpellare...
Max7:
07 Giugno 2012, 20:55:44
Finalmente qualcuno che interpreta la legge a dovere!!!
La DIRETTIVA 2004-38-CE in inglese riporta inequivocabilmente quanto detto da AndyRm7, quindi la traduzione in italiano riportata nel d.lgs. 30/2007 è corretta.
Infatti è fondamentale che l'ascendente sia a carico per essere considerato "familiare" in base al d.lgs. 30/2007 art.2 comma 1 lettera b).
Anche se l'art. 23 dice che le disposizione del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana, costoro devono appunto ricadere nella tipologia di familiare di cui al succitato art.2.
La stessa cosa è ribadita nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 39 del 18-07-2007, che riporta diverse indicazioni operative tra le quali, al punto 2), la medesima, con parole ancora più esplicite di quanto già menzionato all'art.2 del d.lgs. 30/2007.
E' qundi inutile arrampicarsi sugli specchi dando false speranze a chi si trova nella condizione di essere genitore di cittadino italiano di qualcuno che non può dimostrarne la condizione a carico (inutile fare riferimento all'art. 3 del medesimo decreto perché si riferisce ad altri familiari non compresi tra quelli all'art.2 comma 1 lettera b)), citando magari altre esperienze vissute sulla propria pelle come coniuge di cittadino italiano, il quale, ovviamente, rientra perfettamente tra i familiari che non necessitano di essere a carico, di cui alla solita lettera b) comma 1 art. 2.
SPERO DI ESSERE STATO CHIARO. A BUON INTENDITOR POCHE PAROLE VISTO CHE QUALCUNO SULL'ALTRO FORUM, QUANDO VIENE MESSO ALLE STRETTE E NON SA PIU' COSA RISPONDERE, DA LE SOLITE RISPOSTE VAGHE E BLOCCA LE DISCUSSIONI. COME QUELLI CHE LAVORANO AGLI SPORTELLI DELLE QUESTURE!
Copacabana:
08 Giugno 2012, 13:16:13
Finalmente qualcuno che interpreta la legge a dovere!!!
La DIRETTIVA 2004-38-CE in inglese riporta inequivocabilmente quanto detto da AndyRm7, quindi la traduzione in italiano riportata nel d.lgs. 30/2007 è corretta.
Infatti è fondamentale che l'ascendente sia a carico per essere considerato "familiare" in base al d.lgs. 30/2007 art.2 comma 1 lettera b).
Anche se l'art. 23 dice che le disposizione del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana, costoro devono appunto ricadere nella tipologia di familiare di cui al succitato art.2.
La stessa cosa è ribadita nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 39 del 18-07-2007, che riporta diverse indicazioni operative tra le quali, al punto 2), la medesima, con parole ancora più esplicite di quanto già menzionato all'art.2 del d.lgs. 30/2007.
E' qundi inutile arrampicarsi sugli specchi dando false speranze a chi si trova nella condizione di essere genitore di cittadino italiano di qualcuno che non può dimostrarne la condizione a carico (inutile fare riferimento all'art. 3 del medesimo decreto perché si riferisce ad altri familiari non compresi tra quelli all'art.2 comma 1 lettera b)), citando magari altre esperienze vissute sulla propria pelle come coniuge di cittadino italiano, il quale, ovviamente, rientra perfettamente tra i familiari che non necessitano di essere a carico, di cui alla solita lettera b) comma 1 art. 2.
SPERO DI ESSERE STATO CHIARO. A BUON INTENDITOR POCHE PAROLE VISTO CHE QUALCUNO SULL'ALTRO FORUM, QUANDO VIENE MESSO ALLE STRETTE E NON SA PIU' COSA RISPONDERE, DA LE SOLITE RISPOSTE VAGHE E BLOCCA LE DISCUSSIONI. COME QUELLI CHE LAVORANO AGLI SPORTELLI DELLE QUESTURE!
Max7:
08 Giugno 2012, 14:49:48
Prima di tutto ti ringrazio per aver dato una risposta chiara anziché, come fanno altri, fare riferimento sempre a vecchi post senza nemmeno fare lo sforzo di mettere il link.
Dopodichè:
1) Conosco bene la sentenza della causa Zambrano e l'ho citata anche nel vecchio forum a chi ha pensato bene di chiudere la discussione.
Riguarda 2 genitori extraUE (Colombiani) che hanno avuto 2 figli in Belgio che hanno preso la cittadinanza belga alla nascita in base alle leggi nazionali.
Premetto che in Italia non mi risulta ci siano circolari che rettificano le direttive precedenti in base alla causa Zambrano, così come è stato fatto invece per la causa Metock in Irlanda riguardo il fatto che il cittadino extraUe fosse entrato precedentemente nello stato regolarmente o meno (vedi circolari del Ministero dell'Interno n. 5355 del 28 agosto 2009 e n. 7645 del 10 novembre 2010).
2) Nella causa Zambrano erano entrambi i genitori extraUE ad avere a carico i figli minori cittadini UE, in Italia invece, uno dei 2 genitori è sempre cittadino italiano (altrimenti i figli non prendono la cittadinanza) e a quasi sempre la possibilità di farsi carico dei figli laddove, il convivente extraUE, spesso e volentieri invece non lavora o non può farsi carico dei figli.
3) La sentenza Zambrano, in Italia, in base alle leggi nazionali, viene recepita come un qualcosa che, giustamente, da la possibilità, al figlio minorenne comuitario di genitore extraUE, di non dover tornare nel paese di origine per poter stare con i genitori, ma applicando quanto riportato nel TU 286/1998, ovvero di restare con un permesso di soggiorno, da rinnovare al massimo ogni 2 anni, come genitore straniero di minore cittadino italiano residente in Italia (art. 30 lettera d)).
Poi se speranza significa intentare causa e spendere un bel po' di soldi, con le spese a tuo carico anche in caso di vittoria, (sai come funziona la legge italiana quando intenti causa contro lo stato vero?) e aspettare degli anni per vedere una sentenza, che probabilmente di darà torto, allora va bene.
Io credo che sia più furbo, dopo 5 anni di residenza regolare, arrivare ad avere i requisiti e spendere al massimo 200 euro per un PdS CE per soggiornanti di lungo periodo, piuttosto che cacciarne via comunque migliaia per una causa che, oltre tutto, da poche probabilità di vittoria.
Poi se qualcuno che legge questo post sa come far ottenere con certezza questa CdS ad un ascendente extra UE non a carico di un cittadino minore italiano, allora lo scriva a CHIARE LETTERE!!!
Saluti a tutti.
Copacabana:
08 Giugno 2012, 17:26:35
Prima di tutto ti ringrazio per aver dato una risposta chiara anziché, come fanno altri, fare riferimento sempre a vecchi post senza nemmeno fare lo sforzo di mettere il link.
Dopodichè:
1) Conosco bene la sentenza della causa Zambrano e l'ho citata anche nel vecchio forum a chi ha pensato bene di chiudere la discussione.
Riguarda 2 genitori extraUE (Colombiani) che hanno avuto 2 figli in Belgio che hanno preso la cittadinanza belga alla nascita in base alle leggi nazionali.
Premetto che in Italia non mi risulta ci siano circolari che rettificano le direttive precedenti in base alla causa Zambrano, così come è stato fatto invece per la causa Metock in Irlanda riguardo il fatto che il cittadino extraUe fosse entrato precedentemente nello stato regolarmente o meno (vedi circolari del Ministero dell'Interno n. 5355 del 28 agosto 2009 e n. 7645 del 10 novembre 2010).
2) Nella causa Zambrano erano entrambi i genitori extraUE ad avere a carico i figli minori cittadini UE, in Italia invece, uno dei 2 genitori è sempre cittadino italiano (altrimenti i figli non prendono la cittadinanza) e a quasi sempre la possibilità di farsi carico dei figli laddove, il convivente extraUE, spesso e volentieri invece non lavora o non può farsi carico dei figli.
3) La sentenza Zambrano, in Italia, in base alle leggi nazionali, viene recepita come un qualcosa che, giustamente, da la possibilità, al figlio minorenne comuitario di genitore extraUE, di non dover tornare nel paese di origine per poter stare con i genitori, ma applicando quanto riportato nel TU 286/1998, ovvero di restare con un permesso di soggiorno, da rinnovare al massimo ogni 2 anni, come genitore straniero di minore cittadino italiano residente in Italia (art. 30 lettera d)).
Poi se speranza significa intentare causa e spendere un bel po' di soldi, con le spese a tuo carico anche in caso di vittoria, (sai come funziona la legge italiana quando intenti causa contro lo stato vero?) e aspettare degli anni per vedere una sentenza, che probabilmente di darà torto, allora va bene.
Io credo che sia più furbo, dopo 5 anni di residenza regolare, arrivare ad avere i requisiti e spendere al massimo 200 euro per un PdS CE per soggiornanti di lungo periodo, piuttosto che cacciarne via comunque migliaia per una causa che, oltre tutto, da poche probabilità di vittoria.
Poi se qualcuno che legge questo post sa come far ottenere con certezza questa CdS ad un ascendente extra UE non a carico di un cittadino minore italiano, allora lo scriva a CHIARE LETTERE!!!
Saluti a tutti.