FAMILIARE UE A CARICO - MA NIENTE CDS!

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LE NORMATIVE > Ricongiungimento familiare

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image Amedeo:
16 Dicembre 2011, 09:00:48

Citazione da: AndyRm7 - 15 Dicembre 2011, 18:31:40
La legge che tu giustamente citi ha modificato il d.l. 30/2007, ok.
Ma il punto è un altro: in questo caso non basterebbe la qualità di familiare in quanto occorre la qualità di familiare "a carico", in quanto trattasi di ascendente.
Ora, questa qualità è stata dimostrata all'ambasciata italiana a Santo Domingo, per cui era stato richiesto quello specifico visto ai sensi del d.lgs 30/2007.
Ma se l'ambasciata (parlo per assurdo) non avesse apposto un visto ai sensi del d.lgs 30, a questo punto l'errore sarebbe suo, non della questura. Che potrebbe non concedere la Cds non avendo (suppongo io) elementi per valutare la vivenza a carico (elemento che ribadisco essere fondamentale in questo caso).
Per questo chiedevo lumi su come uscirne e su chi interpellare...

Il cittadino italiano può fare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara che il parente è a carico ed il carico è stato opportunamente dimostrato e la relativa documentazione si trova in giacenza presso il consolato in Rep.Dominicana.   La cosa gli darà fastidio, ma tant'è.   Che si vadano a rilevare la documentaione depositata.

Un saluto,

image Max7:
07 Giugno 2012, 20:55:44

Finalmente qualcuno che interpreta la legge a dovere!!!
La DIRETTIVA 2004-38-CE in inglese riporta inequivocabilmente quanto detto da AndyRm7, quindi la traduzione in italiano riportata nel d.lgs. 30/2007 è corretta.
Infatti è fondamentale che l'ascendente sia a carico per essere considerato "familiare" in base al d.lgs. 30/2007 art.2 comma 1 lettera b).
Anche se l'art. 23 dice che le disposizione del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana, costoro devono appunto ricadere nella tipologia di familiare di cui al succitato art.2.
La stessa cosa è ribadita nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 39 del 18-07-2007, che riporta diverse indicazioni operative tra le quali, al punto 2), la medesima, con parole ancora più esplicite di quanto già menzionato all'art.2 del d.lgs. 30/2007.
E' qundi inutile arrampicarsi sugli specchi dando false speranze a chi si trova nella condizione di essere genitore di cittadino italiano di qualcuno che non può dimostrarne la condizione a carico (inutile fare riferimento all'art. 3 del medesimo decreto perché si riferisce ad altri familiari non compresi tra quelli all'art.2 comma 1 lettera b)), citando magari altre esperienze vissute sulla propria pelle come coniuge di cittadino italiano, il quale, ovviamente, rientra perfettamente tra i familiari che non necessitano di essere a carico, di cui alla solita lettera b) comma 1 art. 2.
SPERO DI ESSERE STATO CHIARO. A BUON INTENDITOR POCHE PAROLE VISTO CHE QUALCUNO SULL'ALTRO FORUM, QUANDO VIENE MESSO ALLE STRETTE E NON SA PIU' COSA RISPONDERE, DA LE SOLITE RISPOSTE VAGHE E BLOCCA LE DISCUSSIONI. COME QUELLI CHE LAVORANO AGLI SPORTELLI DELLE QUESTURE!    ???

image Copacabana:
08 Giugno 2012, 13:16:13

Citazione da: Max7 - 07 Giugno 2012, 20:55:44
Finalmente qualcuno che interpreta la legge a dovere!!!
La DIRETTIVA 2004-38-CE in inglese riporta inequivocabilmente quanto detto da AndyRm7, quindi la traduzione in italiano riportata nel d.lgs. 30/2007 è corretta.
Infatti è fondamentale che l'ascendente sia a carico per essere considerato "familiare" in base al d.lgs. 30/2007 art.2 comma 1 lettera b).
Anche se l'art. 23 dice che le disposizione del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana, costoro devono appunto ricadere nella tipologia di familiare di cui al succitato art.2.
La stessa cosa è ribadita nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 39 del 18-07-2007, che riporta diverse indicazioni operative tra le quali, al punto 2), la medesima, con parole ancora più esplicite di quanto già menzionato all'art.2 del d.lgs. 30/2007.
E' qundi inutile arrampicarsi sugli specchi dando false speranze a chi si trova nella condizione di essere genitore di cittadino italiano di qualcuno che non può dimostrarne la condizione a carico (inutile fare riferimento all'art. 3 del medesimo decreto perché si riferisce ad altri familiari non compresi tra quelli all'art.2 comma 1 lettera b)), citando magari altre esperienze vissute sulla propria pelle come coniuge di cittadino italiano, il quale, ovviamente, rientra perfettamente tra i familiari che non necessitano di essere a carico, di cui alla solita lettera b) comma 1 art. 2.
SPERO DI ESSERE STATO CHIARO. A BUON INTENDITOR POCHE PAROLE VISTO CHE QUALCUNO SULL'ALTRO FORUM, QUANDO VIENE MESSO ALLE STRETTE E NON SA PIU' COSA RISPONDERE, DA LE SOLITE RISPOSTE VAGHE E BLOCCA LE DISCUSSIONI. COME QUELLI CHE LAVORANO AGLI SPORTELLI DELLE QUESTURE!    ???


dato che hai citato la Direttiva UE -

1) con la sentenza Zambrano la Corte di Giustizia UE ha chiarito ulteriormente quanto aveva già deliberato nella sentenza Chen
ovvero:

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’art. 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, da un lato, neghi al cittadino di uno Stato terzo, che si faccia carico dei propri figli in tenera età, cittadini dell’Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, e, dall’altro, neghi al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione.


NOTA BENE : i Zambrano erano immigrati ILLEGALI e nè loro ne i figli cittadini UE avevano mai fatto uso del loro diritto di muoversi liberamente sul territorio UE - condizione che era richiesta fosse avvenuta per vedere l'applicazione della legislazione UE (la Direttiva 2004-38-CE appunto) e NON quella nazionale ove quest'ultima fosse meno favorevole o non avesse recepito appieno la legislazione UE. Ciò nonostante la Corte ha deciso come sopra perchè si è dimostarto che gli stessi Zambrano erano perfettamente integrati nella società belga oltre ai diritti irrevocabili già esposti.


2) la definizione di "altri famigliari" e proprio quella a cui un genitore non a carico (ossia tutti - se hanno figli piccoli) può appellarsi se può provare il legame con il minore cittadino UE che ovviamente e a suo carico.


per cui - perdonami ma sbagli - seppur sia possibile dover combattere per vedere riconosciuti dei diritti basilari sanciti anche dalla Corte Europea dei Diritti Umani ed una serie di direttive dell'ONU - ed ovviamente ogni singolo caso fa storia a se - ma dire che uno non ha speranze a prescindere - è errato.

Tra l'altro stò scoprendo che l'italia con tutti i suoi problemi è  tra i paesi che più recepisce le Direttive UE e della CEG....a differenza di altri paesi UE ;)

image Max7:
08 Giugno 2012, 14:49:48

Prima di tutto ti ringrazio per aver dato una risposta chiara anziché, come fanno altri, fare riferimento sempre a vecchi post senza nemmeno fare lo sforzo di mettere il link.
Dopodichè:

1) Conosco bene la sentenza della causa Zambrano e l'ho citata anche nel vecchio forum a chi ha pensato bene di chiudere la discussione.
Riguarda 2 genitori extraUE (Colombiani) che hanno avuto 2 figli in Belgio che hanno preso la cittadinanza belga alla nascita in base alle leggi nazionali.
Premetto che in Italia non mi risulta ci siano circolari che rettificano le direttive precedenti in base alla causa Zambrano, così come è stato fatto invece per la causa Metock in Irlanda riguardo il fatto che il cittadino extraUe fosse entrato precedentemente nello stato regolarmente o meno (vedi circolari del Ministero dell'Interno n. 5355 del 28 agosto 2009 e n. 7645 del 10 novembre 2010).

2) Nella causa Zambrano erano entrambi i genitori extraUE ad avere a carico i figli minori cittadini UE, in Italia invece, uno dei 2 genitori è sempre cittadino italiano (altrimenti i figli non prendono la cittadinanza) e a quasi sempre la possibilità di farsi carico dei figli laddove, il convivente extraUE, spesso e volentieri invece non lavora o non può farsi carico dei figli.

3) La sentenza Zambrano, in Italia, in base alle leggi nazionali, viene recepita come un qualcosa che, giustamente, da la possibilità, al figlio minorenne comuitario di genitore extraUE, di non dover tornare nel paese di origine per poter stare con i genitori, ma applicando quanto riportato nel TU 286/1998, ovvero di restare con un permesso di soggiorno, da rinnovare al massimo ogni 2 anni, come genitore straniero di minore cittadino italiano residente in Italia (art. 30 lettera d)).

Poi se speranza significa intentare causa e spendere un bel po' di soldi, con le spese a tuo carico anche in caso di vittoria, (sai come funziona la legge italiana quando intenti causa contro lo stato vero?) e aspettare degli anni per vedere una sentenza, che probabilmente di darà torto, allora va bene.

Io credo che sia più furbo, dopo 5 anni di residenza regolare, arrivare ad avere i requisiti e spendere al massimo 200 euro per un PdS CE per soggiornanti di lungo periodo, piuttosto che cacciarne via comunque migliaia per una causa che, oltre tutto, da poche probabilità di vittoria.

Poi se qualcuno che legge questo post sa come far ottenere con certezza questa CdS ad un ascendente extra UE non a carico di un cittadino minore italiano, allora lo scriva a CHIARE LETTERE!!!

Saluti a tutti.

image Copacabana:
08 Giugno 2012, 17:26:35

Citazione da: Max7 - 08 Giugno 2012, 14:49:48
Prima di tutto ti ringrazio per aver dato una risposta chiara anziché, come fanno altri, fare riferimento sempre a vecchi post senza nemmeno fare lo sforzo di mettere il link.
Dopodichè:

1) Conosco bene la sentenza della causa Zambrano e l'ho citata anche nel vecchio forum a chi ha pensato bene di chiudere la discussione.
Riguarda 2 genitori extraUE (Colombiani) che hanno avuto 2 figli in Belgio che hanno preso la cittadinanza belga alla nascita in base alle leggi nazionali.
Premetto che in Italia non mi risulta ci siano circolari che rettificano le direttive precedenti in base alla causa Zambrano, così come è stato fatto invece per la causa Metock in Irlanda riguardo il fatto che il cittadino extraUe fosse entrato precedentemente nello stato regolarmente o meno (vedi circolari del Ministero dell'Interno n. 5355 del 28 agosto 2009 e n. 7645 del 10 novembre 2010).

2) Nella causa Zambrano erano entrambi i genitori extraUE ad avere a carico i figli minori cittadini UE, in Italia invece, uno dei 2 genitori è sempre cittadino italiano (altrimenti i figli non prendono la cittadinanza) e a quasi sempre la possibilità di farsi carico dei figli laddove, il convivente extraUE, spesso e volentieri invece non lavora o non può farsi carico dei figli.

3) La sentenza Zambrano, in Italia, in base alle leggi nazionali, viene recepita come un qualcosa che, giustamente, da la possibilità, al figlio minorenne comuitario di genitore extraUE, di non dover tornare nel paese di origine per poter stare con i genitori, ma applicando quanto riportato nel TU 286/1998, ovvero di restare con un permesso di soggiorno, da rinnovare al massimo ogni 2 anni, come genitore straniero di minore cittadino italiano residente in Italia (art. 30 lettera d)).

Poi se speranza significa intentare causa e spendere un bel po' di soldi, con le spese a tuo carico anche in caso di vittoria, (sai come funziona la legge italiana quando intenti causa contro lo stato vero?) e aspettare degli anni per vedere una sentenza, che probabilmente di darà torto, allora va bene.

Io credo che sia più furbo, dopo 5 anni di residenza regolare, arrivare ad avere i requisiti e spendere al massimo 200 euro per un PdS CE per soggiornanti di lungo periodo, piuttosto che cacciarne via comunque migliaia per una causa che, oltre tutto, da poche probabilità di vittoria.

Poi se qualcuno che legge questo post sa come far ottenere con certezza questa CdS ad un ascendente extra UE non a carico di un cittadino minore italiano, allora lo scriva a CHIARE LETTERE!!!

Saluti a tutti.

Non conosco il tuo caso specifico - ed io mi riferisco a chi vuole stare o raggiungere i figli in un paese UE (meglio se paese di cittadinanza dei figli stessi) ma ricordati che il fatto o meno che i figli siano totalmente a carico del genitore extra UE o meno non mi pare sia una discriminante - è un genitore ed in quanto tale i figli (cittadini UE) hanno diritto a stare assieme ANCHE a lui. Oltre ai diritti del nucleo familiare ecc. tant'è che in Zambrano la Corte ha anche deciso che doveva avere il permesso di lavorare - cosa che le autorità belge gli avevano negato a prescindere.

Ancora, la Direttiva 2004/38/CE parla anche di persone che convivono o che comunque hanno una relazione stabile sotto il profilo di "altri familiari" indi anche li - uno può fare leva.

Poi se uno è già presente da 5 anni nel paese UE con i figli (o anche senza, nel senso che sono in arrivo) ritengo ovvio che le possibilita' di poter restare aumentino a dismisura. L'importante e poter provare di essere stato presente nel territorio in modo regolare - ma comunque sia, arrivando i figli - grazie a Zambrano, a Chen ecc - il genitore ha diritto a rimanere con loro.  Si, magari è un percorso un pelino più tortuoso - ma intanto uno come genitore è inespellibile - ed esistono le associazioni che possono assistere nel caso a costi molto contenuti.

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