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è lo Stato estero di nascita che regola lo status di figlio

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 15234/13; depositata il 18 giugno

Piaccia o no ai giudici, è lo Stato estero di nascita che regola lo status di figlio

Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita. A tale legge è demandato di regolare presupposti ed effetti del relativo accertamento, con divieto al giudice italiano di sovrapporre fonti di informazione estranee o nazionali, anche se ciò non implica che la certificazione straniera sia assistita dall’efficacia dell’atto pubblico.

Saluti
luogabri

Re:è lo Stato estero di nascita che regola lo status di figlio
« Risposta #1 il: 10 Novembre 2015, 21:09:02 »
Bella schifezza!

La corte di cassazione, anche se normalmente fa un buon lavoro, questa volta l'ha cannata completamente!

Prendete il caso del mio primo figlio. Io sono doppio cittadino tedesco e italiano.

Al momento della nascita del mio primo figlio io ero unicamente cittadino tedesco.

La madre era cittadina marocchina. Non eravamo sposati.

Lo stato civile del luogo di nascita del mio primo figlio (in Marocco) rifiutava di riconoscermi come padre (straniero, non musulmano, eretico, e compagnia bella) e, anche se avesse accettato la mia dichiarazione di paternitá e l'accordo della madre (che era d'accordo) non avrebbe ammesso che gli dessimo un nome proprio non-arabo.

Secondo questa sentenza delle balle mio figlio sarebbe restato "sans papiers" e pure apolide perché né io né la madre eravamo disposti a piegarci all'imposizione di un nome preso da una lista "che piace ai funzionari marocchini" e né io né la madre eravamo disposti a dichiarare la nascita come "flis de père inconnu et de mère célibatare" (figlio di padre sconosciuto e di madre nubile) che sarebbe stata l'unica opzione possibile.

Per contro, l'ambasciata tedesca ha accettato come prova della nascita il semplice certificato della clinica (legalizzato e tradotto) e ci ha fatto firmare un atto di riconoscimento di paternità e di accordo della madre. Perfettamente logico visto che l'ambasciata tedesca è territorio della Repubblica Federale Tedesca, e non del Marocco.

Qui salta anche all'occhio l'incongruenza tra due sentenze: quella del tribunale di Piacenza che statuisce che l'ufficiale di stato civile italiano doveva procedere al matrimonio tra un italiano ed una algerina anche in assenza del nulla-osta da parte dell'Algeria visto che questo fu negato solo ed unicamente perché lo sposo italiano si rifiutava di convertirsi all'islam. Il rifiuto dell nulla-osta era contro l'ordine pubblico costituzionale italiano ed europeo, quindi l'ufficiale doveva accontentarsi di documentazione sostitutiva che provasse lo stato libero della sposa e rinunciare al nulla-osta.

In questa sentenza, invece, ancora una volta l'Italia si sottomette a stati stranieri dando a loro il potere esclusivo di decidere se un bambino ha lo status di figlio o meno.

Finché si tratta di figlio cittadino dello stato straniero X e di genitore cittadino dello stesso stato straniero X, una tale decisione giudiziaria potrebbe essere ancora comprensibile (ma non generalizzabile fino a tal punto perché: che cosa succede se p.es. il padre Y, egiziano residente in Italia, vuole ottenere il visto per il figlio minore Z, ovviamente anche lui egiziano, porta prova con un test genetico che è il padre, ma l'Egitto non ammette la paternità perché il padre è p.es. cristiano ed ha fatto il bambino con una madre musulmana senza convertirsi e senza sposarsi?).

Se poi si tratta addirittura di un genitore italiano (o europeo) che si trova in una tale situazione, è veramente il colmo che i funzionari italiani, appellandosi ad una tale sentenza, se ne lavino le mani. E, effettivamente, la corte costituzionale ha dato ai funzionari consolari italiani il pretesto ideale per lavarsene le mani e risparmiare lavoro, soprattutto risparmiare di pensare (cosa che, con le dovute eccezioni che onoro ed ammiro, fanno quasi sempre).
Laureato in ingegneria a Torino
Laureato in economia ad Hagen
Specialista in Diritto di cittadinanza
Sostenitore dei Diritti Umani
Critico delle religioni, già incaricato regionale dell' IBKA
Sostenitore della psicoanalisi
Attivista contro gli abusi della psichiatria
Lingue: DE, FR, IT, EN, SP, NL