La ringrazie per il riconoscimento, ma vorrei far osservare che seppure piú sinteticamente, aveva risposto un po' piú sopra ed in perfetta sintonia con le normative, il mio caro amico Amedeo con il quale esiste anche una reciproca colaborazione e stima da molti anni e che seppure non eserciti la professione di Consulente legale e giuridico come me, ha scritto libri interessantissimi e di grande valore ed utilitá per le problematiche delle coppie miste, vissute nella propria pelle, che insegnano oltre altre molte cose, a grandi, ma abbastanza efficaci linee, la difesa extragiudiziale dagli abusi della P.A. italiana.
Passo alle risposte
Capisco quindi che, nonostante ci siano differenze fra CDS e PDS, devo comunque richiedere la CDS direttamente alla questura, correo?
Esatto!!
E capisco che devo presentarmi alla questura solo dopo aver ottenuto in Comune la carta di residenza, corretto?
Precisiamo! Deve ottenere il documento di avvenuta richiesta di residenza, o meglio detto ''l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione'', necessaria per legge, tra i documenti da presentare per ottenere la CDS.
Il Certificato di residenza lo potrete richiedere solamente dopo il rilascio della CDS. Per una volta in piú, riporto i documenti che si devono presentare ai sensi del Dlgs. N. 30 del 2009 e s.m., che é la norma che dovrebbero avere sul proprio comodino tutte le coppie miste:
''Decreto legislativo 06/02/2007 n. 30, G.U. 27/03/2007 n. 72; Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione , redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione:
a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita'[, nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto] (1);
b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno (2);
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validita'.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.
(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.
(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89.''
.... considerando anche i tempi limite di cui ho sensisto parlare, da rispettare dopo il nostro arrivo? (mi riferisco ai primi 8 giorni dopo il nostro ingresso in italia, tempo entro il quale ho letto su vari portali e forum che devo fare le richieste di coesione familiare).
Non credo che abbia letto in questo forum, questa baggianata e grande confusione con il T.U. riguardante la richiesta del PDS e non della CDS. A meno che non abbia risposto qualche utente che crede di sapere e poter dare consigli legali o burocratici, senza averne la preparazione e basandosi magari su sue esperienze personali, spesso distorte, oppure abbia letto qualche risposta abbastanza vecchia di svariati anni.
Come potrá verificare dal primo comma dell'art. 10 sopra riportato, si chiede: ''trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale...''. Questa dicitura, in realtá mal copiata e tradotta in italiano dall'originale Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare, in effetti ha creato molte confusioni e malinterpretazioni, I non addetti ai lavori, potrebbero interpretare che la CDS si puó chiedere dal terzo mese in poi, dall'entrata del familiare extracomunitario di cittadino UE, ma a parte i chiarimenti dati da Circolari etc. e mille volte ripetute in questo ed il vecchio Tuttostranieri, in realtá i tre mesi sono il tempo limite per il quale si deve chiedere la CDS.
Non hanno quindi, nessun senso o valore, se non nel passato non proprio recente, i fatidici 8 gg. Lei ed il suo familiare extracomunitario o anche UE, ha un tempo massimo di tre mesi, ma ed anche, é altamente consigliabile richiederlo quanto prima.