Tutto Stranieri

Termini più brevi per la conclusione dei procedimenti amministrativi ....

28.05.2013
Termini più brevi per la conclusione dei procedimenti amministrativi al ministero dell’Interno
In vigore dall’11 giugno la nuova disciplina che accorcia del 10% i tempi di risposta della PA

I nuovi termini per la durata dei procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione dell’Interno, per i quali sono indispensabili tra novanta e centottanta giorni, sono stati introdotti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2013 e in vigore dal prossimo 11 giugno.

Rispetto alla tempistica precedente, stabilita con decreto del ministro dell’Interno 2 febbraio 1993, n. 284, è stata operata una riduzione media dei termini di circa il 10%.

Il provvedimento attua l’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, così come modificato dalla legge n. 69 del 2009, e va a completare la nuova disciplina avviata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2012, n. 214, riguardante i procedimenti per i quali la durata massima del termine di conclusione è compresa tra i trenta e i novanta giorni.
 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/ministero/2013_05_28_nuovi_termini_procedimenti.html


 I procedimenti in materia di immigrazione

(estratto da allegato 1 del D.P.C.M n.58/2013 "Tabella dei procedimenti con termine superiore a 90 gg. e fino a 180 gg. ed oltre. Art. 1 comma 2")

 

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

 

Tipo di provvedimento

Autorizzazione al rientro dello straniero espulso

 

Fonte normativa

Art. 13, comma 13, D. LGS. 25 luglio 1998, n. 286

 

Termine

180 gg

 

Motivazione

Il termine è necessario in ragione degli obblighi istruttori e partecipativi connessi alle norme sul procedimento amministrativo, anche in relazione alla prospettazione di esigenze poste alla base del rientro. Infatti, al fine di adempiere alle attività inerenti ala fase istruttoria devono essere interessate tutte le Questure e le Prefetture dei luoghi dove lo straniero espulso è transitato durante la sua permanenza in Italia, prima dell'esecuzione del provvedimento espulsivo a suo carico. Se l'istante chiede di rientrare in Italia adducendo una motivazione lavorativa, deve essere verificata l'esistenza e l'accoglibilità dell'istanza di nullaosta al lavoro presentata dal datore di lavoro nei suoi confronti.

 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO

Prefetture - Uffici territoriali del Governo

 

Tipo di provvedimento

Pagamento di spedalità per i cittadini stranieri indigenti e privi di iscrizione al servizio sanitario nazionale

 

Fonte normativa

Art. 35 D.LGS. 25 luglio 1998, n. 286; Convenzione europea di assistenza sociale dell'11 febbraio 1953 (ratificata con Legge 7 febbraio 1958, n. 385); Carta sociale europea (ratificata con Legge 3 luglio 1965, n. 929); D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

 

Termine

180 gg

 

Motivazione

Il termine si giustifica in ragione dell'elevato numero delle istanze e degli accertamenti istruttori. le strutture sanitarie che hanno erogato prestazioni urgenti o essenziali a favore di cittadini stranieri indigenti e non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno presentano ala prefettura competente le istanze di rimborso. la prefettura vaglia la documentazione prodotta da ciascuna struttura sanitaria per ognuno degli stranieri assistiti, escludendo le spese per le quali non può essere concesso il rimborso e chiedendo le eventuali integrazioni. Successivamente, la direzione centrale provvede, nei limiti della disponibilità finanziaria, ad emettere l'ordine di accreditamento a favore della prefettura. Soprattutto con riferimento alla situazione delle province più vaste ed a quelle ove sim registra un'alta presenza di stranieri irregolari, con conseguente elevato numero di interessati e di prestazioni erogate, il procedimento richiede la necessità di disporre del termine massimo consentito.

 

DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

 

T ipo di provvedimento

Acquisto e concessione della cittadinanza italiana

 

Fonte normativa

Legge 5 febbraio 1992, n. 91; D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362; Direttiva del Ministro 7 marzo 2012

 

Termine

730 gg.

 

Motivazione

La legge di cui il presente regolamento costituisce attuazione esclude espressamente i provvedimenti in materia di acquisto della cittadinanza italiana e di immigrazione da quelli per i quali è previsto un termine non superiore a 180 giorni. Si ritiene, pertanto, necessario confermare il termine attualmente vigente, considerata la complessità del procedimento, che richiede accertamenti sia con autorità straniere che nazionali.

 

Tipo di provvedimento

Riconoscimento dello status di apolide

 

Fonte normativa

Art. 17 D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

 

Termine

180 gg.

 

Motivazione

Il termine si giustifica per la peculiare natura del procedimento, e per la conseguente complessità dell'istruttoria. Se da un lato, infatti, il riconoscimento dello status di apolide segue le stesse procedure richieste per la concessione della cittadinanza, dall'altro, il procedimento risulta aggravato da una serie di circostanze di fatto discendenti dalla difficoltà di accertare in via costitutiva lo status di apolide. Occorre infatti verificare tutti i singoli passaggi in base ai quali l'interessato ha perso la cittadinanza e non ne ha acquistata un'altra. Ciò richiede una lunga serie di verifiche e accertamenti, che spesso devono essere estesi a vaste aree geografiche

 

Tipo di provvedimento

Interventi di prima accoglienza, soccorso, assistenza e trasporto in favore dei profughi e loro familiari a carico, rimpatriati in conseguenza di eventi eccezionali

 

Fonte normativa

Legge 26 dicembre 1981, n. 763; Legge 15 ottobre 1991, n. 344

 

Termine

180 gg.

 

Motivazione

Il termine si giustifica in ragione della complessità dell'istruttoria, considerato che l'acquisizione di parte della documentazione richiesta, quale attestato di rimpatrio, è rilasciata dall'autorità diplomatica dello Stato di provenienza, che spesso richiede tempi lunghi, in relazione agli accertamenti necessari nel Paese di provenienza.

fonte: http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30maggio2013bis.html
« Ultima modifica: 31 Maggio 2013, 15:16:58 da luogabri »
Saluti
luogabri