Mi dimenticavo di chiedervi, chi ha ovvero trova le SENTENZE della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato riguardanti proprio cittadinanza, le circolari dichiarate inammissibili emesse dal Ministero dell'Interno, potete postarli in questo post.
Ho trovato questo
La recente sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 7521 del 2010 ha ribadito un indirizzo già consolidato in giurisprudenza relativamente alla natura delle circolari amministrative evidenziando come le stesse sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale; pertanto tali atti di indirizzo interpretativo non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione e non sono vincolanti per i soggetti estranei all'Amministrazione, mentre, per gli organi destinatari, esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano contra legem. Sulla stessa scia i giudici di Palazzo Spada si sono espressi a seguito dell'impugnazione di una decisione del TAR Abruzzo stabilendo a tal proposito che una circolare della P.A. non ha alcuna idoneità a determinare effetti nei confronti dei soggetti estranei all'Amministrazione, onde essa non può, tra l'altro, fissare termini perentori nei confronti di soggetti terzi e non sussiste alcun onere di proporre una specifica impugnazione contro di essa.
A tal proposito occorre ricordare che la circolare amministrativa è atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'ente pubblico e si colloca nel rapporto tra uffici di grado diverso, appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Una delle funzioni che ad essa può essere assegnata è quella interpretativa, con cui l'Autorità di vertice dell'Amministrazione, chiarendo il significato di leggi o regolamenti destinati ad essere applicate dagli uffici sottordinati, vuole garantirne l'uniforme applicazione da parte dell'apparato amministrativo. Poiché si tratta di un atto endogeno alla PA, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva, con la conseguente possibilità d'impugnare dinanzi al giudice amministrativo non la circolare, ma solo gli atti che ne costituiscono diretta applicazione, in quanto solo questi ultimi sono dotati di efficacia lesiva. L'impugnazione della sola circolare interpretativa non è perciò possibile, per carenza di interesse concreto da parte del ricorrente, ma anche per difetto assoluto di giurisdizione, non potendo il giudice intervenire su un atto interno all'Amministrazione senza che ciò comporti anche una violazione della riserva di Amministrazione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta sull'argomento evidenziando come le circolari amministrative non possano essere considerate atti amministrativi in senso proprio, ma vadano considerate piuttosto un mezzo per portare alla conoscenza dei suoi destinatari disposizioni normative, organizzative, interpretative o informative. In altre parole, le circolari non sono fonti di diritto ma si limitano a veicolare disposizioni a carattere interno - di varia tipologia: ordini di servizio, istruzioni, chiarimenti sulla effettiva portata di norme vere e proprie - impartite a direttori e funzionari della PA al fine di armonizzarne l' azione.
La Cassazione a sezioni unite ha avuto modo di chiarire in diverse decisioni che le circolari sviluppano un' efficacia interna non assoluta, nel senso che se un dirigente o un funzionario la disattendono non è detto che l' atto in concreto adottato sia viziato da eccesso di potere e quindi nullo. La circolare, infatti, può essere legittimamente disattesa nel caso in cui risulti palesemente illegittima: non va dimenticato che, in quanto atto interno della PA, la circolare non può disporre contra legem, essendo sempre inidonea ad incidere sulle posizioni soggettive di terzi a meno che non venga recepita da un atto amministrativo vero e proprio (a titolo esemplificativo, ordinanza di ingiunzione). Nei casi in cui non risulti manifestamente illegittima, invece, si ritiene generalmente che la circolare emanata dall' autorità centrale o comunque dagli organi gerarchicamente superiori vincoli enti e organi periferici subordinati, tracciando il confine dell' eccesso di potere.
Più di recente il Consiglio di Stato (sez. IV, 21.06.2010 n. 3877) è tornato sull'argomento stabilendo come le circolari amministrativi sono atti diretti agli organi ed uffici periferici, ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all'amministrazione, onde i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe, invece, dovuto essere disapplicata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30.5.2005, nr. 2768). Ne discende che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d'ufficio dal giudice investito dell'impugnazione dell'atto applicativo di essa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.4.2003, n. 1894).
Pertanto, si può pacificamente concludere nel senso che la circolare è e rimane una indicazione di massima non provvedimentale, di per sé diretta, sotto il profilo formale, agli organi della pubblica amministrazione, ma neppure a contenuto normativo in funzione regolamentare, proprio perché non generale ed astratta, perché rivolta in via specifica ad una amministrazione.
La circolare allora potrà avere anche un contenuto interpretativo, contenendo istruzioni, che avranno rilevanza secondo i principi applicabili ai rapporti tra funzionari amministrativi, obbligando il destinatario in quanto riproduttiva ed esplicativa di norme giuridiche con ciò escludendosene la portata normativa e, conseguentemente, l'obbligatorietà per il cittadino.
Di tal chè, quando non avrà tale contenuto e funzione, essa non potrà definirsi propriamente circolare: sarà atto diverso, di volta in volta amministrativo generale o normativo, ma per assumere legittimamente questa funzione dovrà essere accompagnato anche dalle garanzie proprie di quegli atti.