Prot. n. K.60.1
MINISTERO DEGLI INTERNI
Protocollo 0024421 del 02/11/2009
OGGETTO: Legge 15 luglio 2009 n. 94 reante "dispnsìzioni in materia di sicumzza pubblica" — Modifiche in norme di cittadinanza. Ulteriori chiarimenti.
Si fa seguito alla circolare n. K- 60.1 del 7 ottobre 2009 con la quale sono stati forniti chiarimenti sulle modifiche in materia di cittadinanza.
DIPARTIMENTO PER LE UBERTA‘ CIVILI E IJIMMIGRAZIOHE
DIREZIONE CENTIIMJ-î PEI! I DiRITTI CIVILI. La CITTADINANZA F. LE MINORANZE
In proposito. sono pervenuti numerosi quesiti relativi all'ipotesi di due cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale e coniugati da oltre due anni, uno dei quali acquisti. dopo ii matrimonio, la cittadinanza italiana per natnralizzazione.
Viene in particolare chiesto se il computo dei termini previsti dalla norma per poter avanzare l'istanza di cittadinanza (due anni di residenza legale nel territorio della Repubblica. ridotti della metà in presenza di fgli nati o adottati dai coniugi) debba decorrere dalla data dei matrimonio oppure da quella della intervenuta naturalizzamzione.
Al riguardo, premesso che l'art. 5 della legge 5 febbraio 1992. n. 91. eosl conte modifcato dall'art. 1, comma ll della legge 15 luglio 2009, n. 94. non contempla in maniera specifca il caso in questione. lo scrivente Ufficio esprime l'avviso che, in tale fattispecie, il calcolo dei termini debba avere inizio dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalinnzlone da parte di uno dei due coniugi.
Si ritiene, infatti. che i requisiti richiesti allo straniero per le concessione di diritti connessi allo status eivitatis del ooniuge naturalizzato non possano che essere valutati se non con riferimento alla data in eui quest'ultimo sia diventato cittadino italiano.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Mario Morcone
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Commento di maxytorino:
La circolare è illegale per le seguenti ragioni:
1. Il ministero non è organo legislativo, non può quindi modificare e/o ampliare e/o restringere il significato di una legge, bensí solo applicarla.
2. L'articolo 5 della legge 91/1992 è chiaro e non necessita di nessuna interpretazione. Secondo tale articolo le condizioni da soddisfare sono:
a) che siano passati i periodi prescritti dalla data del matriomonio,
b) che il coniuge del richiedente sia cittadino italiano.
3. Di naturalizzazione o riacquisto di cittadinanza da parte del coniuge italiano non c'è menzione né nell'articolo 5 della legge 91/1992, né in nessuna delle successive modifiche (vedi "pacchetto di sicurezza").
4. Se il legislatore avesse voluto distinguere il caso di coniugi di cittadini naturalizzati, lo avrebbe menzionato nella legge 91/1992 o nelle modifiche successive. Il fatto che tale caso non sia menzionato è prova sufficiente che il legislatore non voleva discriminare tra "nuovi" e "vecchi" cittadini italiani.
5. Con tale circolare, il ministero dell'interno infrange (come minimo) le seguenti leggi:
(a) Costituzione Italiana: la circolare presenta natura discriminante tra "nuovi" e "vecchi" cittadini italiani;
(b) Codice penale: abuso di potere, visto che il ministero con tale circolare si sostituische
di fatto al legislatore;
(c) Codice penale: istigazione a reato, nel fatto che il ministero da ordine ai funzionari di tutta Italia di comportarsi in maniera fuorilegge;
(d) Codice penale: omissione di atto d'ufficio, considerato il fatto che migliaia di domande di cittadinanza perfettamente regolari non vengono, a causa di tale circolare, evase;
(e) Codice civile: dovere di risarcimento danni a migliaia di richiedenti che, facendo fede al testo dell'articolo 5 della legge 91/1992, hanno intrapreso viaggi costosi per procurare documenti per poi vedersi negato il proprio diritto ed essere cosí obbligati a rifare i viaggi e procurare nuovi documenti (visto che quelli fatti scadono dopo 6 mesi) uno o due anni più tardi.