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Ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica

Ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica
« il: 23 Marzo 2012, 12:31:59 »
Buongiorno al forum.

Vorrei chiedere se si può fare il ricorso al Presidente della Repubblica verso un provvedimento di inammissibilità della domanda emesso dalla Prefettura di Como , visto che nel provvedimento stesso c'è questa frase solo" avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro i termini di 60 gg."?
 
Sul timbro dove ho firmato si indica che"avverso il citato provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. di Lazio (entro 60gg della notifica) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica(entro 120 gg)".

Il problema a quale TAR si fa ricorso, a quello di Lazio? Prefettura che ha emesso è di Como. Cosa c'entra Lazio? Al TAR di Lazio solo per un provvedimento del Ministero mi sembra logico. Grazie.

Motivazione della Prefettura: "considerato che, con apposita circolare(??? non la legge che è l'unica fonte di riferimento), il Ministero dell'Interno ha espresso l'avviso che, nella fattispecie, il calcolo dei termini previsti della norma per poter avanzar istanza di cittadinanza debba avere inizio dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana da parte di uno dei coniugi, ritenendo, cosi, che i requisiti allo straniero per la concessione dei diritti connessi allo status  civatis del coniuge naturalizzato sono da valutare con riferimento alla data in cui quest'ultimo è diventato cittadino italiano."
Vorremmo fare il ricorso straordinario prima, e legittimo?
« Ultima modifica: 23 Marzo 2012, 12:34:13 da MVictoria »

Amedeo

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Re: Ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica
« Risposta #1 il: 23 Marzo 2012, 16:48:49 »
Buongiorno al forum.

Vorrei chiedere se si può fare il ricorso al Presidente della Repubblica verso un provvedimento di inammissibilità della domanda emesso dalla Prefettura di Como , visto che nel provvedimento stesso c'è questa frase solo" avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro i termini di 60 gg."?
 
Sul timbro dove ho firmato si indica che"avverso il citato provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. di Lazio (entro 60gg della notifica) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica(entro 120 gg)".

Il problema a quale TAR si fa ricorso, a quello di Lazio? Prefettura che ha emesso è di Como. Cosa c'entra Lazio? Al TAR di Lazio solo per un provvedimento del Ministero mi sembra logico. Grazie.

Motivazione della Prefettura: "considerato che, con apposita circolare(??? non la legge che è l'unica fonte di riferimento), il Ministero dell'Interno ha espresso l'avviso che, nella fattispecie, il calcolo dei termini previsti della norma per poter avanzar istanza di cittadinanza debba avere inizio dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana da parte di uno dei coniugi, ritenendo, cosi, che i requisiti allo straniero per la concessione dei diritti connessi allo status  civatis del coniuge naturalizzato sono da valutare con riferimento alla data in cui quest'ultimo è diventato cittadino italiano."
Vorremmo fare il ricorso straordinario prima, e legittimo?


Certo che è legittimo.

Un saluto,
Amedeo

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e-mail (solo casi riservatissimi): amedeo_si@yahoo.it

Re: Ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica
« Risposta #2 il: 23 Marzo 2012, 17:03:22 »
Grazie signor Amedeo. Solo che si potrebbe pensare che hanno omesso intenzionalmente nel Decreto la frase.
Ho letto che Lei ha fatto un ricorso. Lei ha risolto già? Hanno concesso la cittadinanza prima, almeno credo.
Grazie di nuovo.

Amedeo

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Re: Ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica
« Risposta #3 il: 24 Marzo 2012, 09:31:28 »
Grazie signor Amedeo. Solo che si potrebbe pensare che hanno omesso intenzionalmente nel Decreto la frase.
Ho letto che Lei ha fatto un ricorso. Lei ha risolto già? Hanno concesso la cittadinanza prima, almeno credo.
Grazie di nuovo.

Il ricorso presentato continua a dormire.

Un saluto,
Amedeo

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Re: Ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica
« Risposta #4 il: 24 Marzo 2012, 12:48:13 »
Davvero? Mamma mia! Allora forse conviene a rifare la domanda.
Se faccio il ricorso, ma, nello stesso tempo ripresento la domanda.
Il K.10.C già esiste,come fanno a associare un altro codice K.10.C.
Mio marito assieme al avvocato dice che non ci sono problemi per vincere, solo che potrebbe essere lunga.
Voi avevate ripresentato credo un'altra domanda?
Per i documenti dal paese d'origine mi costerebbe intorno ai 30 euro, qui il resto.

Inizieremo la nuova pratica. Ci vuole un precedente, tutti sono d'accordo ma i soldi gli mettiamo noi. Che è convinto e vuole contribuire per le  spese sono ben accettate, ma solo parole.Anzi, magari nel forum ci sono avvocati che possono prendere la pratica in mano ed i cointeressati contribuiscono. Noi possiamo andare avanti. Solo ipotesi nulla di concreto. Possiamo fare la votazione, chi è d'accordo lascia un messaggio.
Lei è d'accordo credo?
Distinti saluti, Victoria

Re: Ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica
« Risposta #5 il: 27 Marzo 2012, 08:51:19 »
SALVE A TUTTI.
Come ho già  scritto del T.A.R., adesso siamo sicuri che presenteremo entro aprile.
Abbiamo consultato 3 avvocati. Due di loro danno i consigli ed il terzo presenta ricorso.
Visto che nel Decreto l'unica motivazione è la circolare, dicono che è scontato.
Abbiamo tutta la documentazione già pronta, a parte che mio marito ha una certa esperienza.
Violazione di 7 articoli della Costituzione, legge 241/90, 94/2009 ed altro.
L'esposto alla Procura è già pronto.
Gli avvocati vedendo gli errori commessi fin dall'inizio dicono:"soliti pasticcioni burocrati incompetenti che credono di avere il potere e piena libertà a decidere  in posto del legislatore".
Crediamo che possiamo creare questo precedente (materialmente pesante).
In ogni caso, meglio attendere da 8 mesi a 1,5 anni al T.A.R. (cosi dicono)per avere giustizia(lezione di legge per loro), che presentare di nuovo ed attendere 2 anni lo stesso.
Come già avevo scritto, tutti sono d'accordo ma nessuno ci aiuta, che possiamo accertare volentieri.
Per il resto, tipo querela al firmatario della circolare, si presenta automaticamente(non ci hanno spiegato come) dopo la sentenza del T.A.R. per anticostituzionalità al Consiglio di Stato e/o alla Corte Costituzionale.
Distinti saluti al forum ed interessati, Victoria.
« Ultima modifica: 27 Marzo 2012, 08:55:58 da MVictoria »

Re: Ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica
« Risposta #6 il: 27 Marzo 2012, 13:01:53 »
Mi dimenticavo di chiedervi, chi ha ovvero trova le SENTENZE della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato riguardanti proprio cittadinanza, le circolari dichiarate inammissibili emesse dal Ministero dell'Interno, potete postarli in questo post.
Ho trovato questo

La recente sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n. 7521 del 2010 ha ribadito un indirizzo già consolidato in giurisprudenza relativamente alla natura delle circolari amministrative evidenziando come le stesse sono atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati, che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale; pertanto tali atti di indirizzo interpretativo non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione e non sono vincolanti per i soggetti estranei all'Amministrazione, mentre, per gli organi destinatari, esse sono vincolanti solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano contra legem. Sulla stessa scia i giudici di Palazzo Spada si sono espressi a seguito dell'impugnazione di una decisione del TAR Abruzzo stabilendo a tal proposito che una circolare della P.A. non ha alcuna idoneità a determinare effetti nei confronti dei soggetti estranei all'Amministrazione, onde essa non può, tra l'altro, fissare termini perentori nei confronti di soggetti terzi e non sussiste alcun onere di proporre una specifica impugnazione contro di essa.
A tal proposito occorre ricordare che la circolare amministrativa è atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'ente pubblico e si colloca nel rapporto tra uffici di grado diverso, appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Una delle funzioni che ad essa può essere assegnata è quella interpretativa, con cui l'Autorità di vertice dell'Amministrazione, chiarendo il significato di leggi o regolamenti destinati ad essere applicate dagli uffici sottordinati, vuole garantirne l'uniforme applicazione da parte dell'apparato amministrativo. Poiché si tratta di un atto endogeno alla PA, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva, con la conseguente possibilità d'impugnare dinanzi al giudice amministrativo non la circolare, ma solo gli atti che ne costituiscono diretta applicazione, in quanto solo questi ultimi sono dotati di efficacia lesiva. L'impugnazione della sola circolare interpretativa non è perciò possibile, per carenza di interesse concreto da parte del ricorrente, ma anche per difetto assoluto di giurisdizione, non potendo il giudice intervenire su un atto interno all'Amministrazione senza che ciò comporti anche una violazione della riserva di Amministrazione.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta sull'argomento evidenziando come le circolari amministrative non possano essere considerate atti amministrativi in senso proprio, ma vadano considerate piuttosto un mezzo per portare alla conoscenza dei suoi destinatari disposizioni normative, organizzative, interpretative o informative. In altre parole, le circolari non sono fonti di diritto ma si limitano a veicolare disposizioni a carattere interno - di varia tipologia: ordini di servizio, istruzioni, chiarimenti sulla effettiva portata di norme vere e proprie - impartite a direttori e funzionari della PA al fine di armonizzarne l' azione.
La Cassazione a sezioni unite ha avuto modo di chiarire in diverse decisioni che le circolari sviluppano un' efficacia interna non assoluta, nel senso che se un dirigente o un funzionario la disattendono non è detto che l' atto in concreto adottato sia viziato da eccesso di potere e quindi nullo. La circolare, infatti, può essere legittimamente disattesa nel caso in cui risulti palesemente illegittima: non va dimenticato che, in quanto atto interno della PA, la circolare non può disporre contra legem, essendo sempre inidonea ad incidere sulle posizioni soggettive di terzi a meno che non venga recepita da un atto amministrativo vero e proprio (a titolo esemplificativo, ordinanza di ingiunzione). Nei casi in cui non risulti manifestamente illegittima, invece, si ritiene generalmente che la circolare emanata dall' autorità centrale o comunque dagli organi gerarchicamente superiori vincoli enti e organi periferici subordinati, tracciando il confine dell' eccesso di potere.
Più di recente il Consiglio di Stato (sez. IV, 21.06.2010 n. 3877) è tornato sull'argomento stabilendo come le circolari amministrativi sono atti diretti agli organi ed uffici periferici, ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all'amministrazione, onde i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe, invece, dovuto essere disapplicata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30.5.2005, nr. 2768). Ne discende che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d'ufficio dal giudice investito dell'impugnazione dell'atto applicativo di essa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.4.2003, n. 1894).
Pertanto, si può pacificamente concludere nel senso che la circolare è e rimane una indicazione di massima non provvedimentale, di per sé diretta, sotto il profilo formale, agli organi della pubblica amministrazione, ma neppure a contenuto normativo in funzione regolamentare, proprio perché non generale ed astratta, perché rivolta in via specifica ad una amministrazione.
La circolare allora potrà avere anche un contenuto interpretativo, contenendo istruzioni, che avranno rilevanza secondo i principi applicabili ai rapporti tra funzionari amministrativi, obbligando il destinatario in quanto riproduttiva ed esplicativa di norme giuridiche con ciò escludendosene la portata normativa e, conseguentemente, l'obbligatorietà per il cittadino.
Di tal chè, quando non avrà tale contenuto e funzione, essa non potrà definirsi propriamente circolare: sarà atto diverso, di volta in volta amministrativo generale o normativo, ma per assumere legittimamente questa funzione dovrà essere accompagnato anche dalle garanzie proprie di quegli atti.

Re: Ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica
« Risposta #7 il: 30 Marzo 2012, 00:26:37 »
Il ricorso mi interessa moltissimo. Tienimi informato sul come procede.

Parallelemante, presenta sfacciatamente un'altra domanda di cittadinanza. Fai come se la prima non esistesse. La nuova domanda è una pratica distinta. Ti verrá dato un nuovo codice K. E la nuova pratica andrá avanti in maniera completamente indipendente dalla vecchia.

Puó succedere che vinci la causa al TAR in fretta e che, una volta passati i 730 giorni, fai una diffida e ti inviano subito il decretp

Può pure succedere che la seconda domanda sia risolta e ti diano il decreto prima ancora che il TAR tratti il tuo ricorso. Ciò non disturba, il ricorso lo continui per principio, per creare un precedente giuridico.

Il primo decreto che arriva, sia esso in seguito alla prima o alla seconda domanda, lo usi per fare il giuramento e prenderti la cittadinanza. Il secondo lo appendi al muro come trofeo.
Laureato in ingegneria a Torino
Laureato in economia ad Hagen
Specialista in Diritto di cittadinanza
Sostenitore dei Diritti Umani
Critico delle religioni, già incaricato regionale dell' IBKA
Sostenitore della psicoanalisi
Attivista contro gli abusi della psichiatria
Lingue: DE, FR, IT, EN, SP, NL

Amedeo

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  • 1914
Re: Ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica
« Risposta #8 il: 30 Marzo 2012, 06:38:49 »
Il ricorso mi interessa moltissimo. Tienimi informato sul come procede.

Parallelemante, presenta sfacciatamente un'altra domanda di cittadinanza. Fai come se la prima non esistesse. La nuova domanda è una pratica distinta. Ti verrá dato un nuovo codice K. E la nuova pratica andrá avanti in maniera completamente indipendente dalla vecchia.

Puó succedere che vinci la causa al TAR in fretta e che, una volta passati i 730 giorni, fai una diffida e ti inviano subito il decretp

Può pure succedere che la seconda domanda sia risolta e ti diano il decreto prima ancora che il TAR tratti il tuo ricorso. Ciò non disturba, il ricorso lo continui per principio, per creare un precedente giuridico.

Il primo decreto che arriva, sia esso in seguito alla prima o alla seconda domanda, lo usi per fare il giuramento e prenderti la cittadinanza. Il secondo lo appendi al muro come trofeo.

Quento raccontato può accadere solo se la mano destra dello stato non sa cosa fa la mano sinistra.    In caso contrario il ricorso al TAR viene chiuso "essendo cessati i motivi del contendere", con il rischio di vedersi attribuite anche le spese legali.

Un saluto,
Amedeo

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Re: Ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica
« Risposta #9 il: 30 Marzo 2012, 09:32:36 »
Grazie dell'avviso, Amadeo.

Premettendo che è solo una opinione personale, penso proprio che nessuno si accorgerá nemmeno che è stata presentata una seconda domanda.

Sempre a mio parere, potrebbe solo succedere che la questura se ne accorga ed usi l'argomento in tribunale contro il facente ricorso. Questa mi sembra la unica via attraverso la quale la cosa potrebbe arrivare alla conoscenza del tribunale. Anche in dato caso peró nulla toglie che il facente ricorso argomenti innocentemente con la veritá: Visti i tempi bibilci di attesa, sia del trattamento delle istanze di cittadinanza, sia della risoluzione dei casi da parte del tribunale in questione, il facente ricorso non poteva permettersi il lusso di attendere anni con il rischio, seppur moderato, di perdere il ricorso e di dover, anni dopo, presentare una nuova istanza. Per questa ragione, che è imputabile solo ai ritardi degli organi statali italiani, era necessario avviare una seconda domanda "di riserva" in modo che, semmai il presente ricorso fosse respinto, l'ottenimento dei diritti del facente ricorso siano garantiti accessoriamente dalla seconda richiesta. Anche ammesso e non concesso che la seconda richiesta venga evasa ancora durante la fase del presente ricorso, il facente ricorso ha comunque un interesse legittimo ad ottenere una sentenza definitiva per il presente ricorso, per questioni di puro principio. Oltre all'interesse del facente ricorso a perseguire il presente ricorso in tutti i casi fino alla sentenza, esiste un'interesse della comunitá ad avere, con la sentenza che verrá emessa nel presente ricorso, un precedente giuridico che possa essere trasposto dalla p.a. a casi analoghi, scoraggioando quindi la stessa dal continuare a ledere i diritti di migliaia di cittadini.

A me sembra che un tribunale debba decidere sull'oggetto della causa lui stesso e non possa rigettare il ricorso solo perché si ha presentato un'altra domanda, già solo per il fatto che i 730 giorni massimi di attesa per la definizione della seconda domanda scadrebbero molto più tardi che non quelli della prima, a danno, quindi, per il facente ricorso.

A me sembra che, se il tribunale può rifiutarsi di emettere una sentenza a causa della seconda domanda di cittadinanza, potrà farlo solo se la seconda domanda è stata evasa completamente ed il decreto è stato notificato. Solo nel momento in cui il facente ricorso (per la prima domanda) si trovasse in tasca il decreto (in seguito alla seconda domanda) la prima domanda ed il ricorso a lei collegato diventerebbe inutile. Prima no.

In ogni caso, sui rischi, è meglio chiedere ad un avvocato se tali argomenti sono legalmente validi. Il legale che mi ha consigliato di presentare due domande è l'avv. Marco Pepe di Roma. Persona molto gentile e concreta. Probabilmente lui potrá dare consigli ulteriori.
Laureato in ingegneria a Torino
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Specialista in Diritto di cittadinanza
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Critico delle religioni, già incaricato regionale dell' IBKA
Sostenitore della psicoanalisi
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Re: Ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica
« Risposta #10 il: 30 Marzo 2012, 17:08:24 »
Il concetto di sig. Amedeo è giusto.
Qualche aggiornamento. Come già avevo scritto ci sono 2 altri avvocati con consigli.
Uno di loro dice, si deve impugnare anche la circolare stessa, ma se come loro sono a Roma si deve prendere un avvocato di Roma.
A noi ci interesse a impugnare il ns.provvedimento.
Chi è di competenza? Il TAR di Lazio o Lombardia?
Sono confusi loro stessi. Se la P.A. di Como l'ha firmato vuol dire che TAR di Lombardia e di competenza.
Perché si deve andare al TAR di Lazio?
Stanno decidendo.....

Mi sembrava che avevo visto anche sul forum dei avvocati, che consiglio danno loro.
Non è il rigetto della cittadinanza ma solo inammissibilità in competenza della Prefettura(30gg).
Che confusione, anche gli avvocati si confondono :) 

Re: Ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica
« Risposta #11 il: 03 Aprile 2012, 11:53:36 »
...può anche succedere che ti notifichino il decreto in base alla seconda domanda mentre il procedimento al TAR riguardo alla prima domanda è ancora in viaggio e che il TAR non si accorga di niente (se non glielo dite voi) e continui fino alla sentenza.

È ridicolo ma potrebbe succedere. In Svizzera è persino successo che hanno mandato una pratica penale a due tribunali e che l'avvocato difensore apposta non ha detto nulla, bensí ha partecipato ad ambo i processi e... le sentenze sono state completamente opposte: un tribunale ha assolto l'imputato, l'altro tribunale l'ha condannato alla pena massima. Inutile dire che un giudice era socialista mentre l'altro era radicale di destra...

In tutti i casi, dipende solo dai soldi che avete, dalla quantitá di persone (mi sembra finora nessuno) che è pronta a partecipare alle spese e dalla pazienza e caparbietá che avete nel andare fino in fondo in questa questione di principio.

Io al momento ho le tasche vuote, altrimenti vi aiusterei. In ogni caso, avete il mio supporto morale.
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