1. Al Sig. Prefetto Pro-Tempore di Milano
2. Al Dirigente dell'Area Cittadinanza
Prefettura - UTG Milano, Corso Monforte, 31, 20122- Milano(MI)
OGGETTO: DIFFIDA AD ADEMPIERE alla Prefettura - UTG Milano di competenza Area Cittadinanza: istanza K.10.C,XXXXXX per l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.5 della legge n.91/1992 ( n. 94/2009).
I sottoscritti:
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PREMESSO
– che in data xxxxxxxx hanno contratto il matrimonio;
– che la sottoscritta è residente in Italia dal xx/07/2009;
– che in data xxxxxx/07/2010 dal loro felice matrimonio è nato il figlio xxxxxxxxxxx
– che in data xxxxxxx la sottoscritta ha presentato alla Prefettura UTG di Como la domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.5 della legge n.91/1992 e 94/2009 corredata dalla prescritta documentazione COMPLETA;
– che in data xxxxxxxx la Prefettura di Como notificava alla sottoscritta IL CODICE ISTANZA K.10.C,XXXXXX e la comunicazione di preavviso di inammissibilità della domanda;
– che i sottoscritti rispondevano il xxxxxxxx, nei termini previsti, con le proprie osservazioni e contestazioni sulla comunicazione del xxxxxxxx ai sensi della legge 241/90 sulla istanza di cittadinanza italiana del xxxxxxx e con la richiesta di attivazione delle procedure di autotutela della PP.AA. ai sensi della legge 241/90;
– che dopo la tale data del xxxxxxxxx i sottoscritti non hanno ricevuto alcun provvedimento o comunicazione e solo successivamente a distanza di quasi 5(cinque) mesi, in data xxxxxxxx(timbro postale Milano Roserio CMP) Prefettura UTG di COMO inviava una lettera semplice/prioritaria datata il xxxxxxxxx COMO con l'OGGETTO: e p.c. alla sottoscritta/sottoscritto:Richiesta cittadinanza italiana legge 91/92. Sig.ra XXXXXXXX YYYYYYYY nata a YYYYYYYYY VVVVVVVVVVVil WWWWWW. ”Si trasmette per gli adempimenti di competenza il decreto di inammissibilità della persona di cui all'oggetto, la quale risulta essersi trasferita in codesta Provincia".
– che i sottoscritti non hanno ricevuto nulla ne prima ne dopo quella lettera prioritaria;
– che i sottoscritti chiedevano via mail il xx/03/2012 al responsabile dell'Area Cittadinanza della Prefettura UTG Milano di competenza alla Dr.ssa xxxxxxxx informazioni riguardante la pratica K.10.C.xxxxxx della sottoscritta;
– che nella risposta ricevuta, la Dr.ssa xxxxxxxxxxx informava i sottoscritti di un provvedimento notificato esistente nel sistema informatico ministeriale, per poi successivamente dalle mail scambiate risultava, che il provvedimento in causa giacente nel fascicolo cartaceo della pratica della sottoscritta, da notificare; e che la Dr.ssa ci informava che la P.A. non è obbligata a notificare o ad avvisare con la Raccomandata R.R.
– che i sottoscritti rimasti indignati rispondevano alla Dr.ssaxxxxx che esistono altri mezzi di comunicazione, in caso che la P.A. non è obbligata(?) a notificare un Provvedimento con la Raccomandata R.R(?) oppure tramite l'Ufficiale Giudiziario(?), in questo caso nello stesso modulo della domanda esistono 2(due) numeri di cellulare, di fatto inclusi inutilmente nel modulo della domanda;
– che i sottoscritti sono venuti a conoscenza il 14/03/2012 solo di esistenza di un provvedimento (non a piena conoscenza del contenuto) emesso dalla Prefettura UTG di COMO, che poi doveva essere notificato dalla Prefettura UTG Milano, di fatto non avvenuto nei termini ragionevoli previsti dalla legge e che poteva essere in giacenza ancora per molto tempo;
– che i sottoscritti sono venuti a conoscenza, sempre via mail dalla Dr.ssa xxxxxxxxxx, anche del fatto che nel fascicolo cartaceo non esiste traccia di altri atti o documenti tranne il provvedimento, cosa sospetta e inspiegabile;
– che i sottoscritti hanno richiesto l'accesso agli atti con la lettera inviata via PEC protocollo.prefmi@pec.interno.it il 19/03/2012 per controllare l'integrità della pratica;
– che cosiddetto "requisito temporale in un anno dalla data di naturalizzazione del coniuge", se il Legislatore l'avrebbe incluso nell'art.5 della legge 91/92 (modificata 94/2009), si considera già pienamente superato a partire dal xxxxxxx .
CONSIDERATO
– a) che La legge, ovvero l'art.5 della legge 91/1992 così come modificato dalla legge 94/2009, dispone “che il coniuge, straniero o apolide di cittadino italiano possa acquistare la cittadinanza italiana:a) quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure: b) dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero. I termini suindicati sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.”
– b) che nella legge n.91/1992 trattata in parlamento più volte non c'è traccia di menzione al fatto se il coniuge italiano sia italiano di nascita, o sia stato naturalizzato e quando sia stato naturalizzato, nulla di nulla. Ciò vuol dire che il legislatore adottando la legge ha pienamente considerato la Costituzionalità della stessa.
– c) che debba essere rispettata la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007 : “Ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono né contenere disposizioni derogativi di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. LA LEGGE È L'UNICA FONTE DI RIFERIMENTO”;
– d) che in data odierna sono ormai trascorsi più di 365 gg. dalla data di presentazione della domanda. La pratica K.10 xxxxxx non si sarebbe mossa dal luogo in cui il xxxxxxxx la Prefettura di Como mandava la famosa comunicazione, quando probabilmente il procedimento amministrativo sarebbe stato avviato, in palese contrasto con la l'art.2, comma 2 della legge n.241/90. Ai sensi del D.P.R. n.362/1994 art.2.comma 1:”L'Autorità che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in ogni caso immediatamente copia al Ministero dell'Interno, ed entro trenta giorni della presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al Ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.”
– che solo il Ministro dell'Interno può respingere l'istanza ai sensi dell'art.8 della legge 91/1992 (n.94/2009) dove si precisa: “1. Con decreto motivato, il Ministro dell'Interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.”, ma non Prefettura – UTG.
– che la notificazione a mezzo del servizio postale si effettua secondo le norme previste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890. L'art. 10 della legge 3.8.1999, n. 265 ha modificato il primo comma dell'articolo 12 della legge sopra richiamata disponendo che: "Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso."In sintesi si procede nel modo seguente:
si scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
si scrive sulla busta il nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca e vi si appone il numero del registro cronologico, la firma ed il sigillo dell'ufficio. Sulla busta non devono essere apposti segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto (art. 2, primo comma, L. 890/1982 come modificato art. 174, comma 16, D. Lgs. 196/2003);
si compila l'avviso di ricevimento e si aggiunge anche qui il numero del registro cronologico;
dopo la consegna all'ufficio postale della busta e dell'avviso di ricevimento, la ricevuta della raccomandata è conservata ed annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento.
Alla consegna dell'atto al destinatario provvede l'agente postale con le procedure previste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890.
Si evidenzia, infine, che la Corte Costituzionale con sentenza del 26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 del codice di procedura civile e dell'articolo 4, comma terzo, della legge 890/82, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Dai principi espressi nella sentenza consegue che il momento di perfezionamento della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato:
per il notificante, nella data di consegna dell'atto all'agente notificatore ovvero, nell'ipotesi di notificazioni dirette, nella data della spedizione;
per il destinatario, nella data di ricevimento dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento.
CONSTATATO
– che la Prefettura UTG Milano Ufficio Cittadinanza non ha mai esaminato il fascicolo/la pratica, lasciando in giacenza la pratica ricevuta fino all'intervento dei sottoscritti, non ha mai adempito i doveri di competenza anche dopo la data del xxxxxxx una volta superato cosiddetto “requisito temporale” se la stessa P.A. ritiene valido, quindi, fuori dai termini legali non ha mai notificato un provvedimento ormai tardivo, quindi, non giustifica l'Ufficio Cittadinanza Prefettura - UTG Milano di competenza l'inadempienza dei doveri protratta oltre il ragionevole tempo per la notifica di un provvedimento giaccente nel fascicolo K.10 XXXXXX prima di tale data, quindi, non giustifica l'Ufficio Cittadinanza Prefettura - UTG Milano di competenza il fermo dell'iter procedurale della pratica a partire dal xxxxxxx , quindi, i responsabili debbono rispondere del reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328, comma 2, c.p.), quindi, i isottoscritti,
DIFFIDANO
– la Prefettura - UTG Milano, Ufficio Cittadinanza Corso Monforte, 31, 20122-Milano(MI) di competenza per non aver esaminato l'iter dal xxxxxxx ad oggi della pratica K.10 XXXXXX, ricevuta dalla Prefettura di Como, lasciandola giacente;
DIFFIDANO
– inoltre la Prefettura - UTG Milano, Ufficio Cittadinanza Corso Monforte, 31, 20122-Milano(MI) di competenza affinché riprenda il procedimento relativamente alla Pratica K.10 XXXXXX della sottoscritta, XXXXXXXX YYYYYYYY, nata il WWWWWW a YYYYYYYYYVVVVVVVVVVVe ne dia immediata comunicazione ai sottoscritti.
CHIEDONO
– ai sensi della legge 241/1990, ai funzionari responsabili del procedimento sopra citato, che sia indicato lo stato degli atti relativi ed inoltre che costoro, nell'espletamento dei competenti servizi, svolgano gli atti del loro ufficio o espongono le ragioni del ritardo o della esclusione entro 30 gg. dalla ricezione della presente richiesta, a norma dell'art.328 c.p. Così come modificato dalla Legge 16 aprile 1990 n.86.
Per il caso in questione, i sottoscritti si riservano di compiere tutte le azioni legali occorrenti, atte a sanare la situazione in cui si trovano, e p.c. trasmettono tutta la documentazione al difensore legale dei sottoscritti all'Avvocato YYYYYYYYY per procedere in sede giudiziale.
Ai sensi del DPR n.445/2000 Art. 21 comma 1 e Art. 38 comma 3, i sottoscritti allegano copia fotostatica di un proprio documento d'identità.
Con osservanza,