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di Sergio Trovato Le fatture Enel e il pagamento della tassa rifiuti sono in grado di provare che il contribuente utilizzi un immobile come abitazione principale per fruire delle agevolazioni Ici.
Lo ha stabilito la Ctp di Reggio Emilia, quarta sezione, con la sentenza n. 140 del 29 ottobre 2012. Secondo i giudici emiliani, «producendo copia delle fatture Enel», il ricorrente ha dimostrato che il consumo di energia elettrica nell'immobile utilizzato come abitazione principale era «in linea con i consumi statisticamente rilevati dai centri di ricerca per famiglie omologhe alla sua». Dunque, il pagamento della tassa rifiuti e le fatture Enel attestano che si tratta di un soggetto che dimora nell'immobile. Dal 2007 per abitazione principale, ai fini delle agevolazioni Ici, va intesa quella in cui il contribuente ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria. Lo prevede l'articolo unico, comma 173 lettera b) della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), richiamato nella sentenza. E la prova è stata fornita dal contribuente. Questa norma ha modificato l'articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 che disciplinava i requisiti per fruire dei benefici fiscali. Prima di questo intervento normativo l'articolo 8 disponeva che per abitazione principale si intendesse l'unità immobiliare adibita a «dimora abituale». La residenza anagrafica, però, potrebbe anche essere in un luogo diverso rispetto a quello in cui il contribuente ha la dimora di fatto. Ex lege non era impedito di poter provare il contrario, per superare la presunzione, nei casi in cui l'abitazione principale fosse in un comune diverso da quello di residenza. Infatti, la Ctr Lazio, con la sentenza 13/2004, ha affermato che si tratta di una situazione di fatto che non necessariamente coincide con quella formalizzata in atti della pubblica amministrazione quali, appunto, i registri anagrafici della popolazione residente. E il contribuente poteva superare la presunzione dell'abitazione collegata alla residenza. In particolare, esibendo le ricevute di pagamento dell'energia elettrica, del gas, del canone acqua e delle spese condominiali.
fonte: ANUSCA