Intanto deve richiedere una CDS (Carta di Soggiorno) e non un PDS che é riservato agli stranieri che non hanno familiari italiani. Dura 5 anni e non puó essere rifiutato a meno che i reati commessi risultino tamto gravi da essere catalogati come pericolo per la sicurezza pubblica della Rep Italiana).
Per ottenere risultati deve agire come lo consiglio in forum e/o faccio per professione, che é lo stesso che consiglia Amdeo oltre che in forum, anche nei suoi libri (magari comprarlo non sarebbe male per capire come ci si puó difendere da certi abusi).
Quindi, chieda per iscritto ai sensi della L 241 del 1990, chi é il titolare della pratica ed il suo stato di avanzamento ed il periodo che deve ancora trascorrere per la sua definizione. Devono rispondere obbligatoriamente e per iscritto e per lo meno ha una traccia di cosa sta succendendo (probabilmente niente, ma non si sa mai).
Se non rispondono puó recarsi dai Carabinieri e denunciare l'omissione di atti di ufficio (dovuti assolutamente).
La legge di riferimento per il diritto di suo marito é il Dlgs 30 del 2007 ed i particolare l'art 10 che mi pare non ha subito modifiche e da quindi 6 mesi di tempo per la definizione (positiva o di rifiuto motivato) della richiesta della Carta di Soggiorno.
Le riporto l'art qui in modo che sappia cosa detta la legge:
Articolo 10
Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione , redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione:
a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto;
b) di un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validita'.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.