Nell'impossibilità di produrre il nulla-osta lo stato civile deve accettare documentazione sostitutiva di qualsiasi genere, purché adatta a dimostrare lo stato libero, e quindi la capacità matrimoniale, del nubendo. Vedi:
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Tribunale civile di Piacenza - Sentenza 5 maggio 2011
Se il nulla osta al matrimonio dello straniero in Italia non viene rilasciato per "motivi religiosi" - o comunque ingiustificati - l’ufficiale di stato civile deve comunque procedere alle pubblicazioni. Sempreché la mancanza di impedimenti sia comunque provata mediante altra documentazione. E
può farlo in via autonoma senza attendere il provvedimento del giudice. Lo ha stabilito il tribunale civile di Piacenza con il decreto 5 maggio 2011, con il quale ha dichiarato illegittimo il rifiuto opposto dal comune ad una coppia italo algerina.
Il pubblico funzionario, infatti, non aveva autorizzato le pubblicazioni per la mancata presentazione del nulla osta da parte del paese di origine della donna, l’Algeria. I nubendi hanno fatto ricorso contro il provvedimento di diniego sostenendo che il rilascio del via libera da parte dell’Algeria è subordinato alla presentazione da parte del futuro coniuge, non musulmano, di un “attestato di conversione all’Islam”.
La presentazione di documenti equipollenti
Secondo il giudice del tribunale di Piacenza, però, “la giurisprudenza di merito ha ammesso la possibilità di equipollenti del nulla osta previsto dall’art. 116 c.c.”. quando “la mancanza di impedimenti risulti comunque da altri documenti” (Tribunale Roma, decreto 2 gennaio 1979); oppure “qualora il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato e costituisca perciò
un’arbitraria preclusione del diritto di contrarre matrimonio” (Tribunale di Camerino, decreto 12 aprile 1990), o ancora quando la norma del paese d’origine in quanto diretta ad impedire il matrimonio per soli motivi religiosi sia “chiaramente in contrasto con l’ordine pubblico internazionale e costituzionale”, quest'ultimo era un caso iraniano (Tribunale di Verona, decreto 6 marzo 1987).
Il contrasto con i diritti fondamentali
Ora, siccome "l’attuale mancanza di provvedimento autorizzatorio implica l’impossibilità per i ricorrenti di contrarre matrimonio” e “risulta provato che lo Stato dell’Algeria subordina il rilascio del nulla osta all’adesione alla fede musulmana del cittadino non musulmano", ciò “non può comportare, alla luce dei principi generali dell’ordinamento interno italiano e dell’ordinamento internazionale, la preclusione di un diritto fondamentale della persona (e non del solo cittadino italiano), qual è quello di costituire una famiglia attraverso il matrimonio liberamente contratto”. Deve perciò dichiararsi “illegittimo il rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile di Piacenza ed ordinarsi, di conseguenza, al medesimo di procedervi”.
Il pubblico ufficiale doveva adeguarsi al diritto vivente
Non solo ma secondo il giudice “nell’uniformare il proprio operato alla legge”, l’ufficiale dello stato civile, “non può prescindere dal fare applicazione del diritto vivente", considerando, dunque "la disposizione di legge non nella sua mera letteralità, ma inverata nella interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza” e dunque “avrebbe potuto procedere alle richieste pubblicazioni matrimoniali” direttamente.