Tutto Stranieri

L'annuncio del matrimonio determina la causa giustificatrice di cui all’art. 51

Cassazione sentenza n. 32859/2013: Non imputabile del reato di ingresso o soggiorno irregolare lo straniero che si accinge a contrarre matrimonio in Italia   
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32859/13, depositata il  29 luglio 2013, ha annullato la sentenza con la quale il Giudice di pace di Rapallo aveva condannato un cittadino straniero per il reato di ingresso o soggiorno irregolare di cui all’art. 10 bis del d.lgs. n. 286/98. La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la causa giustificatrice di cui all’art. 51 del c.p. per il fatto che al momento del controllo di polizia, l’imputato era in procinto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come provato dalle anteriori pubblicazioni di matrimonio. La Corte di Cassazione ha dunque concluso che la presenza del cittadino straniero in Italia, sebbene irregolare, era giustificata dall’esercizio di un diritto riconosciuto dall’ordinamento italiano, ovvero quello di contrarre matrimonio, e pertanto, doveva trovare applicazione la clausola di esclusione dalla punibilità prevista dall’art. 51 del c.p. (“ L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”).

fonte: ASGI
In Allegato sentenza n. 32859/2013 Suprema Corte di Cassazione
Saluti
luogabri

Teo

Buonasera,

la mia ragazza bielorussa ha un visto multi shengen per motivi lavorativi ed è entrata in Italia il 27/08/2013; abbiamo intenzione di contrarre matrimonio, solo che l'ambasciata bielorussa ci ha fissato l'appuntamento per il rilascio del nulla osta a Roma il 20/11/2013; visto che lei può rimanere in Italia massimo 3 mesi ogni semestre, non avremmo il tempo per sposarci in comune.
Leggendo questo intervento, mi pare di aver capito che una volta che il nulla osta è stato rilasciato, un cittadino straniero risulta in regola anche senza un regolare visto, siccome è intenzionato a sposarsi.
La mia domanda è: il Comune può negarci il matrimonio visto che la mia ragazza avrà il visto scaduto, nonostante sia in possesso del nulla osta  per matrimonio?
Ringrazio anticipatamente.

Saluti,

Matteo

Action

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Non proprio.Se non avete il nulla osta non potete fare le pubblicazioni.Nel caso della sentenza sopracitata il diritto nasce dalle pubblicazioni.Comunque potete sposarvi e il comune non si può rifiutare

Teo

Buongiorno,

avrei un altro dubbio: con il nulla osta legalizzato in Prefettura, possiamo fare le pubblicazioni in Comune; da quel momento abbiamo 180 giorni per sposarci e lei potrà rimanere nel territorio italiano, chiaramente non potendo lavorare, senza però rischiare l'espulsione anche se avrà il visto scaduto, corretto?
O dobbiamo comunque sposarci subito, appena sono decorsi 8 giorni necessari per la pubblicazione?
Grazie e cordiali saluti,

Matteo

Buongiorno,

avrei un altro dubbio: con il nulla osta legalizzato in Prefettura, possiamo fare le pubblicazioni in Comune; da quel momento abbiamo 180 giorni per sposarci e lei potrà rimanere nel territorio italiano, chiaramente non potendo lavorare, senza però rischiare l'espulsione anche se avrà il visto scaduto, corretto?
O dobbiamo comunque sposarci subito, appena sono decorsi 8 giorni necessari per la pubblicazione?
Grazie e cordiali saluti,

Matteo

In situazione di clandestinità è meglio farlo il prima possibile.Qualche PS potrebbe non essere molto aggiornato sulla sentenza...
Saluti

Teo

Buonasera Barranqueño,

scusi, ma non ho capito; cosa intende con "Qualche PS potrebbe non essere molto aggiornato sulla sentenza"? Se c'è una sentenza che tutela queste situazioni "di attesa" (mi perdoni il termine), perché due persone che si amano non possono fissare una data di matrimonio che rientri nei 180 giorni e fare con calma tutti i preparativi necessari?

Grazie e cordiali saluti,

Matteo