Il diritto dello straniero di contrarre matrimonio in Italia. Risvolti costituzionali e matrimoni fittiziIl diritto dei cittadini stranieri a contrarre matrimonio in Italia è sancito all’art. 116 del codice civile. Tale norma prevede come unica condizione il certificato di “nulla osta”: ovvero, affinché si possa procedere con le pubblicazioni e la celebrazione del matrimonio, lo straniero è tenuto a presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione proveniente dall’autorità competente del proprio Stato, dalla quale risulti che secondo le leggi cui egli è sottoposto nulla osta al matrimonio.
L’art. 1, comma 15, della L. 15.12.2009 n. 94 (“pacchetto sicurezza”), aveva introdotto l’ulteriore requisito della regolarità del soggiorno. Lo straniero, pertanto, non poteva contrarre matrimonio in Italia se non fosse in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Seppure la finalità perseguita dal legislatore fosse giusta, ovvero di evitare i matrimoni c.d. “di comodo” - celebrati unicamente al fine di aggirare le norme in materia d’ingresso e soggiorno nel territorio nazionale, nonché la normativa sull’acquisto della cittadinanza italiana - tuttavia la novella si traduceva in un’evidente violazione dei diritti costituzionali, in particolare del diritto alla libertà matrimoniale.
La illegittimità costituzionale dell’art. 116, 1° comma, codice civile, è stata dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale del 25.07.2011 n. 245, sulla base dell’argomentazione giuridica per cui, se anche è vero che esiste una basilare differenza tra il cittadino italiano e quello straniero – poiché il primo ha con lo Stato un rapporto originario e permanente, mentre il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo - tuttavia i diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost spettano ai singoli non perché partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani.
Pertanto, riconosciuto che la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata causa di trattamenti diversificati e peggiorativi, il diritto di contrarre matrimonio è oggi a tutti gli effetti un diritto fondamentale, il cui esercizio non può essere limitato dalla regolarità o meno del soggiorno.
Il compito di contrastare i matrimoni di comodo rimane dunque gestito non a livello normativo, ma sulla base di indici di valutazione, dove ampio risalto assume la risoluzione sulle “Misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi”, redatta nel 1997 dal Consiglio d’Europa. Questi sono i caratteri che detta risoluzione individua come tipici del matrimonio fittizio: il pagamento di un prezzo per la celebrazione del matrimonio, la mancata convivenza, la mancata partecipazione in modo adeguato alle responsabilità della famiglia, la circostanza che i coniugi non si siano mai incontrati prima del matrimonio o che commettano errori sui rispettivi dati personali o su altre informazioni di natura personali che li riguardano, che i coniugi non parlino una lingua comprensibile per entrambi.
Si ricorda, a questo punto, che in data 05.09.1980 è stata firmata la Convenzione di Monaco (firmata e ratificata da Austria, Germania, Grecia, Italia - con legge n. 950 del 19.11.1984 - Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera e Turchia), la quale ha introdotto il “certificato di capacità matrimoniale”, il cui rilascio presuppone che l’autorità competente dello Stato di appartenenza verifichi d’ufficio l'assenza di impedimenti di legge la cui presenza renderebbe invalido il matrimonio. Detto certificato in Italia va a sostituire il nulla osta previsto all’art. 116 c.c.
Rimane da risolvere un quesito: lo straniero che intende sposare un cittadino italiano quale visto è tenuto a richiedere? Come sappiamo, il decreto ministeriale 11.05.2011 che definisce le tipologie dei visti d’ingresso non prevede una fattispecie di “visto per matrimonio”. Pertanto, la tipologia di visto che l’interessato dovrà richiedere è quella per motivi di turismo. Oltre ai requisiti previsti per il rilascio del visto per turismo occorrerà presentare anche il certificato di avvenute pubblicazioni, per poter dimostrare che lo scopo del viaggio è quello di contrarre matrimonio con un cittadino italiano.
Avv. Francesco Boschetti