Sanatoria 2012
Mi permetto di fare alcune osservazioni sul testo riportato (preso da dove?) dalla nostra sempre attenta moderatrice Action nel topic
http://www.tuttostranieri.org/forum/leggi-e-circolari/sanatoria-2012-per-gli-immigrati/
Datori di lavoro
Nulla viene detto sulle loro responsabilità. Questo significa, vista la nostra burocrazia, che rischiano comunque le sanzioni previste per chi fa lavorare stranieri irregolari.
Si parla di "click day", ma dubito che possa essere paragonabile a quello del decreto flussi. Non potrà essere escluso chi arriva qualche secondo dopo, visto quello che si dovrebbe pagare.
Lavoratori stranieri irregolari.
Non si potrà pretendere una documentazione di organismo pubblico attestante la presenza dello straniero almeno alla data del 31 dicembre 2011. Gli stranieri irregolari si tengono ovviamente lontani dagli organismi pubblici.
E' ovvio anche che molti stranieri hanno avuto un provvedimento di espulsione e/o risultano segnalati (al SIS) per la loro non ammissione sul territorio dello stato.
Contributo di 1.000 euro
E' risaputo che questi contributi chiesti per le sanatorie vengono poi pagati dagli stranieri stessi. Dato l'importo, non saranno pochi i giornalisti che potranno definire il contributo una vera e propria rapina.
La richiesta di tasse e contributi per almeno sei mesi contrasta con la indicazione "da almeno tre mesi" del requisito per i datori di lavoro. La differenza chi la pagherebbe eventualmente? Lo straniero?
In conclusione non posso non ritenere le informazioni fornite assolutamente inattendibili e magari solo il frutto di qualche giornalista a corto di notizie da fornire. Nel caso in cui fossero invece ufficiali, non posso non ritenere che i lavoratori stranieri che riusciranno ad accedere ad una sanatoria del genere saranno non più di un centinaio.
Tuttostranieri, non appena le notizie saranno certe, aprirà appositi topic informativi dandone comunicazione ai propri iscritti.
Un saluto a tutti,
Il Decreto Legislativo 16 Luglio 2012 n. 109
Attuazione della direttiva 2009/52/CE è uscito in Gazzetta Ufficiale n° 172 il 25/07/2012, entrerà in vigore il 09 Agosto 2012.
Quindi la sanatoria è un dato di fatto che inizierà il 15 Settembre e finirà il 15 Ottobre, pertanto nessuna corsa alla quota.
Chi lavora nel campo come me resta in attesa del Decreto “di natura non regolamentare” che emanerà il Ministero dell’Interno di concerto con altri Ministeri competenti, il quale dovrebbe uscire dal 10 al 30 Agosto (entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto 109/2012)
In quel momento speriamo dissipare/chiarire alcuni dubbi d’indole interpretativa e molto importanti per capire il meccanismo di questa sanatoria.
Il Decreto i punti risalenti e osservazioni.
1.- AVERE UN RAPPORTO DI LAVORO IN ESSERE DA ALMENO TRE MESI.
2.- PRESENZA SUL TERRITORIO DAL 31 DICEMBRE – COMPROVATA CON DOCUMENTI D’ORGANISMO PUBBLICI.
Mi viene da pensare che potranno farlo soltanto chi:
- è diventato irregolare perché non ha potuto rinnovare il p.s per diverse ragioni (al di fuori di quelli che non lo hanno potuto rinnovare perché hanno commesso qualche reato o simile)
- ha richiesto lo status di rifugiato /protezione internazionale e gli è stato negato e/o ha fatto ricorso.
- ha usufruito del Pronto soccorso(sperando non abbia buttato il foglio)
- ha un STP (tessera sanitaria x straniero temporaneamente presente)
- si è iscritto a un corso di lingua, quindi ha qualche certificato/attestato
- si è sposato con straniero regolarmente presente, gli è stato negato il permesso quindi ha fatto ricorso.
- ha un permesso per cure mediche*
Quanti saranno gli stranieri irregolari che rientrano in queste categorie????...penso che saranno pochi.
3.- LE ORE LAVORATIVE DICHIARATE.
Le imprese che vogliono regolarizzare un loro dipendente/operaio possono farlo solo dichiarando un lavoro a TEMPO PIENO. (40 ore settimanali).
Secondo voi un ditta si autodenuncia? (qualcuno dice “mica sono scemo, cosi mi prendono di mira”), ma noi abbiamo sempre la speranza che ci siano ancora datori di lavoro/ditte che abbiamo a cuore non solo il portafoglio ma anche la sicurezza del loro lavoratore
Per il lavoro domestico invece, la dichiarazione di ore lavorative non deve essere inferiore a 20 ore settimanale.(meglio se 25 ore).
4.- CONTRIBUTO FORFETTARIO DI 1000 EURO.
Non deducibile ai fini dell’imposta del reddito; inoltre il decreto parla anche di “somme dovute a titolo contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi documentati all'atto della stipula del contratto di soggiorno”.
Poveri cittadini, come ha detto già Amedeo, è risaputo da tutti che i soldi escono dalla tasca dello straniero è non del datore di lavoro,…..il datore di lavoro: “se voi che ti metta in regola devi pagare tu”…..o/lo straniero: ti prego fammi i documenti, quello che si deve pagare scontamelo dello stipendio”
Ci resta di capire cosa vuole dire il decreto quando enuncia che “le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi e'
documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno”….. “E' fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi”
Su questo punto per fare capire la mia “personale interpretazione” faccio un esempio.
“20 Settembre 2012, avendo pagato il forfet di 1000 euro, il datore di lavoro fa richiesta di regolarizzazione, il 05 Febbraio 2013 viene chiamato(insieme al lavoratore) dallo SUI a sottoscrivere il contratto di soggiorno,dunque dal 20 settembre al 05 febbraio sono passati 4 mesi e mezzo + i tre mesi di lavoro prima della denuncia di regolarizzazione fanno 7 mesi e mezzo, quindi quando si presenta allo sportello(sempre e secondo il decreto)dovrebbe avere pagato almeno sei mesi di contributi? E se mi chiamano dopo un anno?....jejejeje!!
Secondo voi in che modo dovrebbe averli pagati se la denuncia di rapporto di lavoro all’Inps/Centro per l’impiego parte solo dopo la sottoscrizione del contratto?.(Art. 5 comma 9) ….mi viene da ridere…!!!! un vero e proprio ingarbuglio vero??.
Ma cosa ci possiamo aspettare ormai è una consuetudine che i nostri “bravi” legislatori tendono sempre a complicare le cose invece di facilitarle!! Alla faccia della famosa “semplificazione amministrativa”.
5.- IL REDDITO DEL DATORE DI LAVORO.
Solo all’emanazione del decreto sapremo quale sarà il limite di reddito del datore di lavoro, ma normalmente, come è già successo per i flussi e le altre sanatorie, dovrebbe essere il doppio di quanto corrisposto al lavoratore (ovvero al lordo delle trattenute), con esenzione delle badanti, sempre che il datore di lavoro sia in possesso del certificato d’invalidità.
Il problema può anche sorgere quando chi fa la domanda di regolarizzazione è una ditta, il lavoratore non può essere sicuro che la sua domanda andrà a buon fine perché non può sapere se la ditta ha un reddito dichiarato sufficiente per assumere un altro operaio.
Ma questi problemi non sono soltanto loro, anche una colf non può sapere se il suo datore di lavoro ha un “reddito familiare” sufficiente per regolarizzarla.
6.- NO ALL'ESPULSIONE. (Art. 5, comma 11)
Mentre è in corso la procedura di regolarizzazione lo straniero non può essere espulso.
7.- CHI NON PUO' ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE?
GLI STRANIERI CHE:
- abbiano subito un provvedimento di espulsione.
- risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali;
- risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, o a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del CPP (patteggiamento) per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice;
- siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
I DATORI DI LAVORO CHE:
- risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e paesi UE, per reclutamento di persone destinate allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e per
reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del T.U. 286/98.
Inoltre per chi ha fatto domanda d’ingresso per lavoro subordinato(flussi) o emersione di lavoro irregolare(sanatoria 2009) e non abbia proceduto alla firma del contratto di soggiorno presso lo sportello e/o alla successiva assunzione, salvo che il mancato perfezionamento della procedura non sia imputabile al datore di lavoro.
8.) SOSPENSIONE DI PROCEDIMENTI PENALI E AMMINISTRATIVI.
Dall’inizio fino alla conclusione della procedura di regolarizzazione si sospendono i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'art.12 T.U. 286/98, e al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
9) NEL CASO DI RIGETTO/ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA.
Se la domanda non viene presentata ,archiviata o rigettata, la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi generata dalla procedura di sanatoria, viene a cessare.
MA se l'esito negativo del procedimento deriva da motivo indipendente dalla
volonta' o dal comportamento del datore di lavoro, si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico dello stesso.
Mi sembra giusto sottolineare a questo proposito che l'estensore del presente decreto, abbia usato nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore due pesi e due misure, in quanto, se il non perfezionamento della procedura di sanatoria non dipende dal datore di lavoro vengono a decadere tutti procedimenti penali ed amministrativi a lui imputabili ed ad essa legati, mentre (anche se non è espressamente previsto dal decreto ma ne è una implicita conseguenza, come del resto ci dimostra quanto già successo nelle precedenti sanatorie) se accade il contrario, cioè la procedura non si perfeziona per colpe imputabili al datore di lavoro, il “povero lavoratore straniero” oltre a non essere regolarizzato è colpito da un “decreto di espulsione”, mentre, a mio avviso, alla luce del fatto che lo straniero ha assunto un comportamento totalmente regolare ed ha la sola colpa di essersi imbattuto in un datore di lavoro “poco pulito” avrebbe il diritto di poter ottenere la possibilità di cercare una sistemazione lavorativa con un permesso di soggiorno per “attesa di occupazione” che ha già profumatamente pagato sia in termini di prestazione lavorativa che economici, avendo versato ben 1000 euro.
Siamo tutti consapevoli (e solo un scemo non lo capirebbe) che il governo ha bisogno di fare cassa con tutti i mezzi possibili e questa sanatoria non è altro che uno dei tanti modi per farlo, e poco importa che questo succeda sulla pelle e con il sudore dello straniero irregolare, che molte volte si trova in questa circostanza anche per colpa della cecità delle istituzioni politiche ed amministrative o delle leggi troppo restrittive che lo condannano ad una vita di clandestinità nel paese dove è cresciuto, ha studiato ed è diventato uomo!!
La corsa a diventare più schiavi, a pregare e a piangere davanti al datore di lavoro che non vuole sentirne di regolarizzare un suo lavoratore è cominciata. La situazione attuale ci mette del suo, sono tanti gli stranieri licenziati dalle ditte chiuse con il pretesto della crisi che poi riaprono con presta nomi o come cooperative “sociali” che ti “associano”, togliendoti “la quota associativa” se vuoi lavorare.
Adesso il povero immigrato irregolare si farà in quattro, che dico in 10!!, per cercare di riuscire ad avere un pezzo di carta, perché il non averlo per la legge di uno stato “Democratico e Civile” come questo è diventato un reato.
Emersione dal lavoro irregolare - Pagamento dei contributi
7/11/2012
Messaggio INPS n. 17898 del 5 novembre 2012.
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 05-11-2012
Messaggio n. 17898
OGGETTO:
Lavoratori domestici. Domande di emersione ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
Con la circolare n. 113 del 14 settembre 2012 sono state illustrate le disposizioni che disciplinano la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e dal decreto interministeriale del 29 agosto 2012 e sono state fornite le indicazioni operative in ordine agli adempimenti nei confronti dell’INPS, da parte dei datori di lavoro che si sono avvalsi della procedura di emersione.
A seguito della dichiarazione di emersione presentata allo sportello unico per l’immigrazione, il Ministero dell’Interno ha trasmesso il flusso dei dati che ha permesso all’INPS l’iscrizione d’ufficio di questi rapporti di lavoro, assegnando un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912 e un numero progressivo.
Per tali iscrizioni sono stati registrati in archivio i seguenti dati presenti nella dichiarazione (Mod. EM-DOM):
- dati anagrafici del datore e del lavoratore;
- dati retributivi presenti nella sezione “Proposta contratto di soggiorno” in merito a mansioni, livello, tipo rapporto, convivenza, orario di lavoro settimanale.
Poiché la retribuzione non è presente nella dichiarazione di emersione, ai sensi di quanto stabilito al comma 2 dell’art. 4 del D.I. 29 agosto 2012, come retribuzione oraria o mensile è stata inserita quella dell’importo minimo indicato nel CCNL di riferimento, corrispondente al livello dichiarato e, comunque, un importo mensile non inferiore all’assegno sociale – che per il 2012 corrisponde a € 429,00 - con un orario di lavoro settimanale non inferiore alle 20 ore.
Allo stato attuale sono state concluse le operazioni di iscrizione di tutti i rapporti di lavoro provvisorio derivanti dalle domande di emersione ed è in corso l’invio al recapito del datore di lavoro dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi precalcolati, come stabilito dalla circolare 113 del 2012.
Il pagamento di questi MAV può essere effettuato unicamente presso gli sportelli bancari o postali.
Questa prima fase prevede l’emissione e l’invio dei Mav relativi ai seguenti trimestri:
2/2012 – contributi dal 9 maggio al 30giugno – scaduto il 10/07/2012
3/2012 – contributi dal 1 luglio al 30 settembre – scaduto il 10/10/2012
4/2012 – contributi dal 1 ottobre al 31 dicembre – in pagamento dal 1° al 10 gennaio 2013.
Il datore di lavoro può stampare i suddetti Mav, anche prima di ricevere il plico postale contenente i documenti cartacei, attraverso la funzione “Emersione” del servizio “Lavoratori domestici” presente nel “Portale dei Pagamenti”, al quale si accede tramite il banner a destra dei Servizi Online nella homepage del sito.
In generale, il datore di lavoro in possesso del PIN (codice di identificazione personale), attraverso il sito o telefonando al Contact Center Multicanale n° 803.164, può
- conoscere il codice provvisorio assegnato al rapporto di lavoro da emersione (8912nnnnnn);
- variare la data di assunzione del lavoratore nel caso sia precedente al 9/05/2012;
- stampare i bollettini Mav già generati;
- modificare i Mav esclusivamente per aggiungere il contributo di assistenza contrattuale nel caso intenda versarlo.
Il datore di lavoro senza PIN, con il proprio codice fiscale ed il codice rapporto provvisorio, entrando nel servizio offerto nel “Portale dei Pagamenti” – “Lavoratori Domestici”, può comunque usufruire dei servizi di stampa dei Mav e di modifica per il solo inserimento del contributo di assistenza contrattuale alle associazioni di categoria che hanno stipulato apposita convenzione con l’Istituto.
Il datore di lavoro può comunicare una data di inizio del rapporto di lavoro, identificato con codice provvisorio, antecedente il 9 maggio 2012, nei limiti della prescrizione quinquennale.
In caso di variazione dell’inizio del rapporto di lavoro le procedure afferenti i pagamenti provvedono a generare i Mav relativi al 2012, che possono essere stampati direttamente dal datore di lavoro:
- se la data è successiva al 01/04/2012 è possibile stampare il 2/2012 per le settimane dalla data di inizio indicata al 05/05/2012
- se la data è antecedente il 01/04/2012 è possibile stampare il 1/2012 ed il 2/2012 (per il periodo 1/04-05/05).
Non è invece possibile stampare i Mav per i trimestri precedenti il 2012, in quanto per pagare i contributi degli anni pregressi il datore di lavoro deve comunque presentare il modello LD15 di regolarizzazione contributiva alla sede competente per territorio.
All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione il datore di lavoro, per dimostrare la regolarità contributiva, dovrà esibire le ricevute dei Mav relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto. Insieme alle ricevute dovrà esibire anche la parte superiore del documento di pagamento che riporta nella causale, oltre i dati anagrafici ed il codice rapporto 8912nnnnnn, anche i dati che hanno determinato l’importo:
- SETTIMANE RETRIBUITE nel 1°, 2° e 3° mese
- ORE TOTALI (ore settimanali per il n° dei sabati ricadenti nel trimestre)
- RETRIBUZIONE ORARIA (come è noto anche la retribuzione mensile viene trasformata in oraria e maggiorata della quota di tredicesima)
- IMPORTO (calcolato in base alla fascia contributiva di appartenenza).
La sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione conclude il procedimento di emersione ed assolve anche l’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione.
La comunicazione obbligatoria viene inviata anche all’Istituto affinché possa:
- provvedere all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro rilasciando un nuovo codice rapporto, contraddistinto dai numeri iniziali 9212 ed un progressivo;
- chiudere d’ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente, contraddistinto dai numeri iniziali 8912, al giorno precedente alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- inviare al datore di lavoro la comunicazione del nuovo codice assegnato, il bollettino Mav per il pagamento dei contributi del trimestre nel corso del quale avviene la sottoscrizione ed i Mav relativi ai trimestri successivi.
Rapporti di lavoro domestico già iscritti all’INPS
Sono stati segnalati casi di datori di lavoro che avevano comunicato in precedenza l’assunzione di un lavoratore domestico extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno, o che sembrava tale, e per il quale stanno versando regolarmente i contributi, ma che, successivamente all’assunzione, è risultato irregolare per mancato rinnovo o motivi diversi.
A seguito di dichiarazione di emersione ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 109/2012 anche questi rapporti di lavoro sono stati iscritti con il codice provvisorio “8912” ed i datori di lavoro riceveranno la lettera con i bollettini Mav per il pagamento dei contributi, che utilizzeranno per i trimestri ancora da pagare dal momento in cui riceveranno la lettera.
I contributi eventualmente pagati per il secondo e terzo trimestre 2012 per il rapporto di lavoro già costituito saranno considerati validi per dimostrare la regolarità contributiva richiesta per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Nel caso però che la contribuzione versata sia relativa ad un numero di ore lavorate inferiore a quelle dichiarate nella dichiarazione di emersione, è necessario integrare quanto pagato per il rapporto di lavoro già in essere, utilizzando i consueti sistemi di pagamento messi a disposizione dei datori di lavoro domestico:
- generando un bollettino MAV dal sito ww.inps.it, accedendo al “Portale dei Pagamenti” – Lavoratori domestici – Entra nel servizio
- utilizzando la carta di credito, rivolgendosi al Contact Center numero verde 803.164 oppure online, dal sito ww.inps.it, accedendo al “Portale dei Pagamenti” – Lavoratori domestici – Entra nel servizio
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”.
E’ inoltre opportuno, per evitare sovrapposizioni che potrebbero comportare disfunzioni, che sia comunicata – con le consuete modalità informatiche - la cessazione del rapporto di lavoro già costituito, con data riferita all’ultimo trimestre versato.
I datori di lavoro che si trovano in detta fattispecie dovranno poi provvedere al pagamento dei contributi dal quarto trimestre 2012 utilizzando i bollettini Mav riferiti al rapporto di lavoro codice 8912…., che riceveranno con la lettera in cui si comunica l’avvenuta iscrizione provvisoria a seguito di emersione, che potranno anche stampare attraverso il servizio “Lavoratori domestici” presente nel Portale dei Pagamenti.
Il Direttore Generale
Nori