04 settembre 2013
Coppie miste di fatto e registrate, iscrizione anagrafica dei cittadini Ue, accesso al pubblico impiego, assegno per famiglie con più di tre figli: le novità in vigore dal 4 settembre 2013.Entra in vigore oggi la Legge europea 2013 con numerose novità che ampliano alcuni diritti dei cittadini dell’Ue, dei loro familiari stranieri, e dei cittadini stranieri soggiornanti in Italia.È entrata in vigore a mezzanotte la legge 6 agosto 2013, n. 97 (Legge europea 2013) che contiene numerose novità sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri.
Vediamo le più importanti: l’articolo 1 modifica le attuali disposizioni relative al diritto di libera circolazione dei cittadini comunitari estendendo le agevolazioni sull’ingresso ed il soggiorno concesse ai familiari dei cittadini Ue anche alle coppie di fatto e alle coppie registrate. Infatti, a partire da oggi, sono agevolati l’ingresso e il soggiorno del
partner del cittadino dell’Ue (ed ovviamente del cittadino italiano) a condizione che la stabilità della relazione risulti da documentazione ufficiale, senza che sia più necessario che la prova sia costituita esclusivamente da un’attestazione dello Stato del cittadino dell’Unione, cui il
partner è legato. Viene così meno la limitazione circa il mezzo di prova, che ne circoscriveva la provenienza a quello Stato. Inoltre, per adeguare il trattamento delle coppie di fatto e registrate alla direttiva europea n. 2004/38, la norma estende le garanzie circa l’allontanamento (disposto a titolo di pena o di misura accessoria) anche al
partner stabile, ove la stabilità della relazione sia provata mediante documentazione ufficiale.
Con l’articolo 3, la legge europea 2013 attesta la validità in Italia dell’abilitazione alla professione di guida turistica e del riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino del’Unione europea in un altro Stato membro. I cittadini Ue che abbiano ottenuto l’abilitazione in uno Stato membro non necessitano di autorizzazioni o abilitazioni, ad eccezione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico individuati dal Ministero.
L’articolo 7 estende l’
accesso ai posti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ai seguenti soggetti: familiari stranieri di cittadini dell’Unione europea; soggiornanti di lungo periodo; titolari dello status di protezione sussidiaria, equiparati ai rifugiati per i quali la possibilità di accesso al pubblico impiego è già prevista. Restano esclusi i posti e funzioni per i quali non può mai prescindersi dal possesso della cittadinanza, quali: i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, nonché i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni; i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d’Italia; i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché i posti degli avvocati e procuratori dello Stato; i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero della giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Corpo forestale dello Stato; le funzioni che comportano l’elaborazione, la decisione, l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi; le funzioni di controllo di legittimità e di merito.
L’articolo 13, infine, estende il diritto a percepire l’
assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori anche ai cittadini stranieri extra Ue titolari di permesso di soggiorno CE ed ai loro familiari, nonché ai familiari extracomunitari di cittadini Ue titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
fonte: ImmigrazioneOggi