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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012 , n. 154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012, n. 154    
   Regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche. (12G0175) (GU n. 211 del 10-9-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/2012

    
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,
che prevede  l'emanazione  di  un  regolamento  per  semplificare  ed
adeguare la  disciplina  recata  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni di cui al citato
articolo 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223;
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1998, n. 400;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 aprile 2012;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 maggio 2012;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2012;
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
 
                                Emana
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  1989,  n.
223,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 7, dopo il comma  2,  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis.  Per  le  persone  non  iscritte  in  anagrafe  e  risultanti
abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della
popolazione,  l'iscrizione  anagrafica  decorre  dalla   data   della
presentazione della dichiarazione di cui all'articolo  13,  comma  1,
lettera a).»;
    b) all'articolo 13:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
        «2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui  al  comma  1  devono
essere rese nel termine di venti giorni dalla data  in  cui  si  sono
verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1,  lettere  a),
b), e c), sono  rese  mediante  una  modulistica  conforme  a  quella
predisposta  dal  Ministero  dell'interno,  d'intesa  con  l'Istituto
nazionale di statistica, e  pubblicata  sul  sito  istituzionale  del
Ministero dell'interno.»;
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
        «3. Le dichiarazioni anagrafiche  di  cui  al  comma  1  sono
sottoscritte di fronte all'ufficiale  d'anagrafe  ovvero  inviate  al
comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con  le
modalita' di cui all'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica  sul  proprio
sito istituzionale gli indirizzi,  anche  di  posta  elettronica,  ai
quali inoltrare le dichiarazioni.»;
      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
        «3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di
avvio del procedimento nei  confronti  degli  interessati,  ai  sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
    c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Nel caso  di  persona  che  dichiari  per  se'  e/o  per  i
componenti della famiglia di provenire  dall'estero,  l'ufficiale  di
anagrafe da' comunicazione della dichiarazione resa  dall'interessato
all'ufficiale  di  anagrafe  del  comune  di   eventuale   precedente
iscrizione anagrafica affinche' questo, qualora non sia stata  a  suo
tempo  effettuata  la  cancellazione  per  l'estero,  provveda   alla
cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato  il  fatto.
L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune  di
precedente iscrizione e non dall'estero;  ove  la  cancellazione  per
l'estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede  ad  una
iscrizione con provenienza dall'estero.»;
    d) all'articolo 17, comma 1, le parole: «tre giorni dalla data di
ricezione  delle   comunicazioni   dello   stato   civile   o   delle
dichiarazioni rese»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «due  giorni
lavorativi dalla data di ricezione delle  comunicazioni  dello  stato
civile o dalle dichiarazioni rese.»;
    e) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 18 (Procedimento d'iscrizione e variazione anagrafica). -
1. Entro due giorni lavorativi successivi  alla  presentazione  delle
dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b)  e  c),
l'ufficiale d'anagrafe effettua  le  iscrizioni  o  le  registrazioni
delle variazioni anagrafiche dichiarate, con  decorrenza  dalla  data
della presentazione delle dichiarazioni.
  2. Nel procedimento d'iscrizione anagrafica  per  trasferimento  di
residenza da  altro  comune  o  dall'estero  dei  cittadini  iscritti
all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe, effettuata  l'iscrizione,  provvede
alla immediata comunicazione, con modalita' telematica, al comune  di
provenienza  o  di  iscrizione  A.I.R.E.,  dei  dati  relativi   alle
dichiarazioni rese dagli interessati, ai  fini  della  corrispondente
cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima  decorrenza
di  cui  al  comma  1,  entro  due  giorni  lavorativi.   A   partire
dall'acquisizione  dei  dati  degli   interessati,   il   comune   di
cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica.
  3. Entro cinque giorni lavorativi dalla  comunicazione  di  cui  al
comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla  base  dei
dati  anagrafici  in  suo  possesso,  inoltra  al  comune  di   nuova
iscrizione, con modalita'  telematica,  le  eventuali  rettifiche  ed
integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia  di  avvenuta
cancellazione. Fino all'acquisizione dei dati, l'ufficiale d'anagrafe
del comune di nuova iscrizione  rilascia  certificati  relativi  alla
residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati,  e
ad ogni altro dato detenuto dall'Ufficio.
  4. Qualora, trascorso il termine di cui al  comma  3,  non  si  sia
proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di  nuova  iscrizione
ne  sollecita  l'attuazione,  dando  comunicazione  alla   prefettura
dell'avvenuta   scadenza   dei   termini   da   parte   del    comune
inadempiente.»;
    f) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
      «Art.  18-bis  (Accertamenti   sulle   dichiarazioni   rese   e
ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti). - 1.  L'ufficiale
d'anagrafe,  entro  quarantacinque  giorni  dalla   ricezione   delle
dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a),  b)  e
c), accerta la effettiva sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla
legislazione vigente per la  registrazione.  Se  entro  tale  termine
l'ufficiale  d'anagrafe,  tenuto  anche  conto  degli   esiti   degli
eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso  di
iscrizione   per   trasferimento   da   altro   comune,   non   invia
all'interessato la comunicazione di  cui  all'articolo  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera  conforme
alla situazione di fatto in essere alla data  della  ricezione  della
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.
  2. Qualora a seguito degli accertamenti  di  cui  al  comma  1  sia
effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge  7
agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate
o sia decorso inutilmente  il  termine  per  la  presentazione  delle
stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione
anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di  ricezione  della
dichiarazione.
  3. Il ripristino di  cui  al  comma  2  comporta  la  cancellazione
dell'interessato  a  decorrere  dalla  data  della  ricezione   della
dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).  Nel  caso
di dichiarazione d'iscrizione per trasferimento da altro comune o  da
comune  di   iscrizione   AIRE,   l'ufficiale   d'anagrafe   comunica
immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato  al  comune
di provenienza o di iscrizione AIRE, al  fine  del  ripristino  della
posizione anagrafica dell'interessato con decorrenza  dalla  data  di
ricezione della dichiarazione.";
    g) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
      «Art. 19-bis  (Vertenze  anagrafiche)  -  1.  Le  vertenze  che
sorgono tra uffici anagrafici  sono  risolte  dal  prefetto  se  esse
interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero
dell'interno, sentito l'Istituto nazionale  di  statistica,  se  esse
interessano comuni appartenenti a province diverse.
  2. Le segnalazioni al  Ministero  dell'interno  vengono  effettuate
dalle  competenti  prefetture,  dopo  aver  disposto  gli   opportuni
accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti  dei
comuni interessati, con eventuale parere.»;
    h) all'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  A  ciascuna  persona  residente  nel  comune  deve  essere
intestata una scheda  individuale,  conforme  all'apposito  esemplare
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, sulla quale devono
essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il  sesso,  la
data e il luogo di  nascita,  il  codice  fiscale,  la  cittadinanza,
l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono  altresi'  indicati  i
seguenti dati: la paternita' e la maternita', ed estremi dell'atto di
nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonche' estremi dei
relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o  la
condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi  della
carta d'identita'.»;
    i)  all'articolo  23,  comma  1,  le  parole   da:   «anche»   a:
«statistica» sono soppresse.
  2. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri
 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno
 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2012
Registro n. 6 Interno, foglio n. 201

v. avvertenze  http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-10&task=dettaglio&numgu=211&redaz=012G0175&tmstp=1347672829713
Saluti
luogabri